n. 164 del 30.11.2010 (Parte Seconda)

Comune di Pianoro – Valutazione positiva, con limitazioni, dei progetti di servizio civile nazionale ai sensi del prontuario allegato al D.P.C.M. 9 novembre 2009

 IL RESPONSABILE

(omissis)

determina: 

1 la valutazione positiva del progetto di servizio civile nazionale: Sportello “informa-cultura” presentato dall’ente: Comune di Pianoro con le seguenti limitazioni: 

- eliminazione delle previsioni riportate nelle voci 8 e 15, in base alle quali i giovani di servizio civile svolgeranno i propri interventi presso altri luoghi del territorio (Ufficio cultura, biblioteca, museo), in quanto trattasi di sedi che non trovano coerente riscontro nella voce 16 “Sede/i di attuazione del progetto ed Operatori Locali di Progetto”, né risultano tra le sedi d’attuazione di progetto accreditate. La richiamata previsione, dunque, viola il “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e l’approvazione degli stessi” approvato con DPCM 4 novembre 2009, in particolare il punto 3.1 Limiti, che prevede: “I progetti possono essere presentati esclusivamente per le sedi di attuazione già accreditate”.

A nulla rileva il fatto che alla voce 16 della scheda progetto sia stata indicata la sede d’attuazione regolarmente accreditata, atteso che:

~l’ente stesso dichiara in modo palese nelle precedenti voci 8 e 15 l’impegno dei giovani presso sedi d’attuazione di progetto non accreditate;

~l’indicazione di una sede d’attuazione diversa nell’ambito dello stesso progetto genera confusione nei giovani in merito all’effettiva sede di servizio in fase di scelta del progetto;

~per le sedi non accreditate indicate nelle voci 8 e 15 della scheda progetto l’ente non ha fornito le garanzie relative all’idoneità in materia di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, previste per l’iscrizione delle sedi di attuazione progetto all’albo di servizio civile. L’assenza di dette garanzie pregiudica il risarcimento del danno ai volontari da parte dell’Assicurazione a seguito di eventuali infortuni degli stessi durante il servizio; 

- eliminazione della richiesta di flessibilità oraria contenuta nella voce 15 “Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio”, in quanto trattasi di previsione incoerente con la voce 13 “Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo”, che evidenzia l’orario «rigido» di 30 ore settimanali; 

- eliminazione della previsione di criteri autonomi di selezione dei volontari, riportata alla voce 18. I criteri autonomi di selezione individuati dall’ente, infatti, risultano incompleti, non coerenti ed erronei, pertanto potenzialmente non applicabili e passibili di eventuali ricorsi da parte degli interessati, in quanto:

~non è stata determinata la scala del punteggio complessivo,

~non si riscontra la dovuta coerenza tra il punteggio massimo ottenibile per le singole precedenti esperienze e quello risultante dall’applicazione dei coefficienti previsti,

~non viene prevista la corretta distinzione, in termini di punteggio attribuibile, tra laurea tradizionale e laurea di primo livello.

In tal modo non sono garantiti i principi di trasparenza, correttezza e imparzialità e pertanto si provvede a ripristinare i criteri contenuti nel decreto 11 giugno 2009 n. 173 “Elementi di valutazione e punteggi per la selezione dei volontari in SCN” adottato dal direttore dell’Ufficio nazionale per il servizio civile; 

- eliminazione della previsione contenuta nella voce 28 (Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae), in quanto non vengono specificate le competenze utili alla crescita professionale dei volontari acquisibili con la partecipazione alla realizzazione del progetto, né risultano le modalità per il loro riconoscimento; 

- alla voce 39 (Tecniche e metodologie di realizzazione previste per la formazione specifica) è stata indicata la previsione di “Affiancamenti individualizzati” in evidente contrasto con le Note esplicative per la redazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia, contenute nel Prontuario approvato con DPCM 4/11/2009, che relativamente alla voce in questione prevedono: «Indicare le metodologie alla base del percorso formativo per i volontari e le tecniche che saranno impiegate per attuarlo tra le quali non rientrano l’affiancamento e l’accompagnamento» (la parte sottolineata è stata introdotta dal nuovo Prontuario). Tale previsione deve essere pertanto limitata. Ne consegue che anche la durata della formazione specifica debba essere limitata e poiché l’ente non ha debitamente quantificato le ore di formazione attuate con la metodologia contestata, si riduce forfettariamente e in modo cautelativo per l’ente la durata indicata alla voce 41, da 70 a 50 ore; 

2 di inviare la presente determinazione all’ente interessato; 

3 di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; 

4 di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dalla legge 1034/71, come modificata dalla legge 205/00 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal DPR 1199/71, come modificato dalla legge 205/00.

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