n.153 del 12.10.2011 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento della funzione di governo aziendale della formazione continua: approvazione dei requisiti. Integrazioni alla D.G.R. n. 327/2004 e modifiche alla DGR n. 1648/2009

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- il DLgs 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare:

  • ha introdotto, con gli artt.16-bis, 16-ter, 16-quater, la formazione permanente come attività finalizzata a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari per il progresso scientifico e tecnologico con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale;
  • ha previsto, con l’art. 8 quater, la disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture che erogano prestazioni in nome e per conto del Servizio sanitario nazionale;

- le modifiche al Titolo V, parte seconda della Costituzione, attribuiscono alle Regioni nuove competenze in materia di sanità, formazione e ricerca;

Richiamati:

- la Legge regionale 34/98, e successive modificazioni, recante “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” ed in particolare l’art. 8, che demanda alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione Assembleare Politiche per la Salute e Politiche Sociali, il compito di determinare i requisiti ulteriori per l’accreditamento di cui al comma 4 dell’art. 2 del DPR 14 gennaio 1997;

- la propria deliberazione 327/04 “Applicazione della L.R. 34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce del quadro normativo nazionale. Revoca di precedenti provvedimenti”, e successive integrazioni;

- la Legge regionale 29/04 “Norme generali sull’organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario regionale”, e successive modifiche, che riconosce accanto alla funzione assistenziale un ruolo fondamentale alla funzione formativa e di ricerca nelle aziende sanitarie;

- il vigente Piano Sociale e Sanitario regionale che, tra l’altro:

  • riconosce la formazione continua come parte di un contesto in cui si condividano un insieme di valori e di competenze di fondo; sia effettivo l’impegno a creare condizioni di lavoro adatte allo sviluppo delle competenze, sia in funzione della carriera individuale che dell’organizzazione; esistano le possibilità di accedere alla formazione in modo aperto e flessibile e senza discriminazioni; l’apprendimento sia riconosciuto, valutato e accreditato e sia condiviso tra gruppi e professioni diversi;

Richiamato l’Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2001 con il quale si è proceduto alla definizione delle procedure per dare avvio dal 2002 al primo programma nazionale di Educazione continua in medicina (ECM) riconoscendo alle Regioni, in coerenza con gli indirizzi nazionali, il ruolo in particolare di promuovere il sistema;

Preso atto che l’Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007, recepito dalla Legge 244/07 (legge finanziaria 2008) in particolare prevede che:

- coerentemente con la normativa sull’accreditamento istituzionale (DLgs 502/92 e s.m.) delle strutture sanitarie pubbliche e private, tra i requisiti ulteriori richiesti per l’ottenimento e il mantenimento dell’accreditamento, dovrà essere inclusa la capacità di pianificare, controllare e valutare la formazione continua, come funzione di livello aziendale indispensabile a garantire, nel tempo, la qualità e l’innovazione dei servizi;

- la programmazione e la valutazione delle attività formative nelle organizzazioni sanitarie avviene attraverso:

  • il Dossier formativo individuale (DFI) o di gruppo (DFG);
  • il Piano della formazione aziendale (PFA);
  • il Rapporto sulla formazione aziendale (RFA);

Atteso che con propria deliberazione n. 1648/2009 si è disposto, in particolare:

- di avviare l’applicazione del citato Accordo Stato-Regioni dell’ 1 agosto 2007 istituendo l’Osservatorio regionale per l’educazione continua in medicina e per la salute (ORECM), presieduto dall’Assessore regionale alle Politiche per la salute o da un suo delegato, per l’espletamento, tra l’altro, delle seguenti funzioni:

  • individuazione degli obiettivi formativi e dei criteri che debbono caratterizzare i processi formativi idonei a realizzare gli obiettivi stessi;
  • elaborazione di un Rapporto annuale sull’educazione continua in medicina e per la salute in Emilia-Romagna, che comprenda anche la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi formativi individuati;

- di confermare la funzione di supporto tecnico, organizzativo e operativo dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, che:

  • assicuri le attività di raccordo e coordinamento funzionale con gli Uffici Formazione delle Aziende sanitarie della regione;
  • raccolga le valutazioni di merito sui sopra citati PFA e RFA;
  • promuova la sperimentazione dei sopra citati DFG;

Ritenuto:

- di avviare il processo di accreditamento della funzione di governo della formazione continua delle aziende sanitarie pubbliche e degli altri soggetti erogatori di prestazioni sanitarie pubblici o privati della regione Emilia-Romagna (a condizione che abbiano già ottenuto l’accreditamento istituzionale);

- di specificare che, per l’accreditamento della funzione di cui trattasi si applicano:

a) gli artt. 9 e 10 della Legge regionale 34/98 e successive modifiche;

b) le procedure descritte nella richiamata deliberazione 327/04;

Considerato che, con la più volte richiamata deliberazione 327/04, si è stabilito che il procedimento amministrativo finalizzato all’accreditamento sarà definito con provvedimenti adottati dal Direttore generale Sanità e Politiche sociali e che è compito dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale la predisposizione delle proposte per l’integrazione ed il periodico aggiornamento dei requisiti per l’accreditamento;

Atteso che:

- l’Agenzia sanitaria e sociale regionale, in esecuzione di quanto disposto dalla citata deliberazione n. 327/2004 e in applicazione dell’Accordo del 1° agosto 2007, avvalendosi di un gruppo tecnico di lavoro, composto di esperti delle Aziende sanitarie regionali, ha elaborato una proposta di requisiti specifici per l’accreditamento della funzione di governo della formazione continua di cui al documento allegato al presente atto quale parte integrante;

- i requisiti di carattere strutturale ed organizzativo per l’accreditamento della funzione di cui trattasi sono stati individuati avendo a riferimento:

  • la propria richiamata delibera 327/04;
  • il citato Accordo Stato-Regioni dell’ 1 agosto 2007;

- i medesimi requisiti sono stati selezionati tenendo conto della necessità di:

  • rispettare la coerenza con i requisiti previsti per l’accreditamento delle strutture sanitarie, per le quali viene già indagata la capacità di gestione degli aspetti relativi all’inserimento, addestramento, formazione del personale;
  • garantire l’integrazione dei requisiti di carattere gestionale (requisiti generali) con i requisiti specifici relativi agli aspetti peculiari della funzione,presentandoli in un unico documento, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante;

- i requisiti individuati in riferimento soprattutto alle funzioni di programmazione e valutazione della formazione dovranno essere supportati da evidenze coerenti con le apposite linee di indirizzo che saranno definite successivamente in relazione a:

  • Piano della formazione aziendale (PFA);
  • Rapporto annuale sulla formazione aziendale (RFA);
  • Dossier formativo di gruppo (DFG);

Ritenuto pertanto di approvare, ad integrazione degli effetti di cui alla più volte citata deliberazione 327/04, per l’ottenimento e il mantenimento dell’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni dell’ 1 agosto 2007, i requisiti per l’accreditamento della funzione di governo della formazione continua, descritti nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto inoltre di:

- precisare che il procedimento amministrativo finalizzato all’accreditamento, è quello già previsto dall’art. 9 della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34, e successive modificazioni, e verrà ulteriormente definito con uno o più provvedimenti adottati dal Direttore generale Sanità e Politiche Sociali, che potranno indicare le priorità, le fasi ed i tempi entro i quali gli enti interessati devono provvedere a richiedere l’accreditamento;

- confermare che l’istruttoria tecnica del possesso dei requisiti di cui all’allegato parte integrante del presente provvedimento, è a cura dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale che integrerà negli esiti delle verifiche, eventuali valutazioni dell’Osservatorio regionale per l’educazione continua in medicina e per la salute, di cui alla propria deliberazione 1648/09, in merito al raggiungimento degli obiettivi formativi;

- stabilire l’obbligo per le organizzazioni sanitarie richiedenti, di trasmettere, alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione, un documento annuale sull’analisi dei bisogni formativi e di programmazione dello sviluppo delle competenze, unitamente al Rapporto annuale sulla formazione realizzata nell’anno precedente;

Ritenuto, infine, di integrare le funzioni dell’Osservatorio regionale per l’educazione continua in medicina e per la salute, di cui alla propria deliberazione 1648/09, come di seguito esposto:

- individuazione di criteri e indirizzi metodologici per la predisposizione dei Dossier formativi, dei Piani della formazione e dei Rapporti formativi aziendali;

- valutazioni, ai fini dell’accreditamento della funzione di governo aziendale della formazione continua, in merito alla coerenza degli obiettivi formativi evidenziati nel Piano aziendale della formazione con il documento annuale sull’analisi dei bisogni formativi e di programmazione dello sviluppo delle competenze;

Ritenuto di riservarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti in applicazione degli Accordi Stato-Regioni dell’ 1 agosto 2007 e del 5 novembre 2009;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modificazioni;

Acquisito il parere della Commissione Assembleare Politiche per la Salute e Politiche Sociali espresso nella seduta del 13 settembre 2011;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la salute;

A voti unanimi e palesi

,

delibera:

  1. di avviare, per le ragioni esposte in narrativa e che si intendono integralmente richiamate e in applicazione dell’Accordo Stato-Regioni dell’ 1 agosto 2007, il processo di accreditamento della funzione di governo della formazione continua delle aziende sanitarie pubbliche e degli altri soggetti erogatori di prestazioni sanitarie pubblici o privati della regione Emilia-Romagna (a condizione che abbiano già ottenuto l’accreditamento istituzionale);
  2. di specificare che per l’accreditamento delle funzione di cui trattasi si applicano gli artt. 9 e 10 della Legge regionale 34/98 e successive modifiche;
  3. di approvare, ad integrazione degli effetti di cui alla più volte citata deliberazione 327/04, per l’ottenimento e il mantenimento dell’accreditamento istituzionale, i requisiti per l’accreditamento della funzione di governo aziendale della formazione continua, descritti nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  4. di confermare che il procedimento amministrativo finalizzato all’accreditamento, inclusa la presentazione della domanda da parte dei soggetti interessati, ed i relativi percorsi di verifica di cui all’art. 9 della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34, e successive modificazioni, sarà definito con uno o più provvedimenti adottati dal Direttore generale Sanità e Politiche Sociali;
  5. di confermare che l’istruttoria tecnica del possesso dei requisiti di cui all’allegato parte integrante del presente provvedimento, è a cura dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, che integrerà negli esiti delle verifiche eventuali valutazioni dell’Osservatorio regionale per l’educazione continua in medicina e per la salute, di cui alla propria deliberazione 1648/09, in merito al raggiungimento degli obiettivi formativi;
  6. di stabilire l’obbligo per le aziende sanitarie pubbliche e per gli altri soggetti erogatori di prestazioni sanitarie pubblici o privati della regione Emilia-Romagna, che abbiano già ottenuto l’accreditamento istituzionale, di trasmettere, alla Direzione generale Sanità e Politiche Sociali della Regione, un documento annuale sull’analisi dei bisogni formativi e di programmazione dello sviluppo delle competenze, unitamente al Rapporto annuale sulla formazione realizzata nell’anno precedente;
  7. di integrare le funzioni dell’Osservatorio Regionale per l’Educazione Continua in Medicina e per la Salute (ORECM), di cui alla propria deliberazione 1648/09, come esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
  8. di riservarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti in applicazione degli Accordi Stato-Regioni dell’ 1agosto 2007 e del 5 novembre 2009;
  9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi al bilancio regionale;
  10. di pubblicare il presente provvedimento ed i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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