n.1 del 02.01.2014 periodico (Parte Seconda)

Procedura in materia di impatto ambientale (L.R. 18 maggio 1999 n. 9 come modificata dalla L. 16 novembre 2000, n. 35 - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening). (Titolo II)

L’Autorità competente: Comune di Sarsina - Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata comunica la decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto per la coltivazione di una cava di arenaria tipo pietra serena orizzonte Alberese.

Localizzato: in Località Monteriolo - Sarsina.

Presentato da: Ditta F.lli Bianchi snc di Bianchi Albino & C. con sede in Via L. da Vinci, 52 San Piero in Bagno.

Il progetto appartiene alla seguente categoria B. 3.4 cave e torbiere.

Il progetto interessa il territorio del Comune di Sarsina Prov. di Forlì-Cesena

Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 Maggio 1999, 9 come modificato dalla L.R. 16 novembre 2000 n. 35 l’Autorità competente con atto G.C. n. 126 del 28/11/2013 ha assunto la seguente decisione:

di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo ad una cava di arenaria tipo pietra serena,orizzonte alberese, in località Monteriolo - presentato dalla Ditta F.lli Bianchi snc di Bianchi Albino & C. - dall’ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:

  1. la realizzazione dell'intervento oggetto della procedura di screening non deve interferire con la presenza del bosco tutelato dall'art. 10 del P.T.C.P: gli elementi vegetali presenti non dovranno essere tagliati né danneggiati in alcun modo;
  2. nelle fasi di stoccaggio temporaneo del materiale estratto funzionale al proseguimento dell'attività estrattiva nel sito e nelle fasi di sistemazione successive, devono essere messi in atto tutti quegli accorgimenti progettuali e gestionali atti a garantire il mantenersi di condizioni di stabilità tali da non provocare la riattivazione dei fenomeni gravitativi presenti;
  3. il mantenimento in efficienza del sistema drenante e delle vasche di calma deve essere oggetto di periodica manutenzione che comporti pulizia dei fossi e svuotamento delle vasche;
  4. al fine di rendere ottimale l'uso dei dreni in ghiaia nelle aree ritombate con materiale di riporto, la profondità di impostazione dei dreni stessi, sulla base dei dati relativi alla documentazione in oggetto, deve arrivare fino alla roccia in posto al fine di ricevere il maggior quantitativo possibile di acqua percolante nel deposito. Nel caso che il proponente sia in possesso di dati che fanno preferire una differente soluzione progettuale a quella prescritta sopra, dovrà presentare una proposta, supportata da adeguata documentazione, in sede di Commissione Infraregionale per le Attività Estrattive, al fine di valutarne l'adeguatezza;
  5. gli interventi di manutenzione e le operazioni colturali da eseguire fino al completo attecchimento del prato pascolo seminativo devono consistere nell'accertamento dell'evoluzione dello sviluppo dello stesso;
  6. nel ripristino dell’area scavata a prato-pascolo dovrà essere valutata la naturalizzazione delle superfici procedendo alla semina con fiorume locale previa una leggera concimazione del terreno;
  7. relativamente all’asportazione del suolo si prescrive di provvedere nella fase di scopertura dell'area di cava a tenere separato dal cappellaccio il terreno vegetale necessario alla realizzazione delle coperture dell'area al termine dei lavori di estrazione, individuando apposite aree, al fine di favorire il mantenimento della microflora e microfauna presente nel terreno; i cumuli dovranno essere realizzati evitando compattamenti eccessivi e processi di asfissia del suolo biologicamente attivo, prevedendone il rivestimento naturale mediante tappeti erbosi, fogliame o semina di coltura da sovescio;
  8. Viste le problematiche sollevate in merito alla realizzazione delle barriere fonoassorbenti nella documentazione integrativa spontanea pervenuta in data 27/11/2013 prot. com.le 17532 con allegato accordo con proprietà e affittuario del ricettore R1 teso al rispetto del limite differenziale ed eliminare quindi la necessità delle barriere;
  9. Posto che la fattibilità del posizionamento delle barriere qualora necessarie, così come indicato nelle integrazioni volontarie del 27/11/2013 prot.prov.le 17532, dovrà essere verificato in fase autorizzativa (sono localizzate al di fuori del perimetro del P.A.E.), le barriere stesse dovranno essere presenti durante tutti i periodi di lavorazioni effettiva della cava (durante l'asportazione del cappellaccio, durante il ripristino finale e durante la coltivazione), e dovranno avere potere fonoisolante non inferiore a 32 dBA; dovranno comunque essere in grado di garantire una capacità fonoisolante tale da rendere trascurabile il contributo dell'energia trasmessa attraverso la barriera stessa, rispetto a quella diffratta. Nel caso non fosse verificata la fattibilità del posizionamento delle barriere, dovranno essere messe in atto misure mitigative sostitutive, tali da garantire il rispetto dei limiti al ricettore;
  10. nel caso in cui le altezze delle barriere, così come indicate nella documentazione integrativa a carattere volontario, non garantiscano la non visibilità tra sorgente e ricettore, dovrà essere prevista una altezza minima delle stesse che assicuri tale aspetto;
  11. dovrà essere effettuato, una volta entrata in funzione la cava, un monitoraggio finalizzato a valutare l'effettiva capacità mitigativa delle barriere; deve essere eseguito dunque, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, rilievo atto a determinare il rispetto del valore limite differenziale di rumore in periodo diurno in prossimità del ricettore. Il rilievo va eseguito al primo piano del ricettore all’interno degli ambienti abitativi, monitorando il rumore residuo in assenza di attività estrattiva ed il livello equivalente di rumore ambientale con attività estrattiva in funzione nelle condizioni maggiormente gravose per il ricettore;
  12. il monitoraggio di cui al punto precedente dovrà essere effettuato, con oneri a carico della società proponente. Il monitoraggio dovrà essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio di lavorazione effettiva della cava in oggetto;
  13. tutti i risultati e le relative elaborazioni e conclusioni dovranno essere trasmessi, entro un mese dalla data finale di esecuzione dei rilievi suddetti, al Comune di Sarsina, all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale e all'ARPA;
  14. in caso di verifica del mancato rispetto dei limiti vigenti, dovranno tempestivamente essere messe in atto dal proponente, a proprio carico, ulteriori idonee misure di mitigazione acustica finalizzate a garantire il rispetto di tutti i limiti vigenti presso il ricettore; al fine di verificare l’efficacia delle misure di mitigazione realizzate di cui sopra, dovrà essere eseguito un ulteriore monitoraggio acustico, secondo i criteri definiti ai punti precedenti, entro un mese dalla realizzazione delle misure di mitigazione sopra citate, i cui risultati andranno tempestivamente inviati al Comune di Sarsina, all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale e all'ARPA; dovrà infine essere consegnata, entro e non oltre un mese dalla comunicazione dei risultati del monitoraggio, ad ARPA Sezione di Forlì-Cesena al Comune di Sarsina e all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale, idonea relazione acustica che descriva gli interventi di mitigazione eseguiti e attesti il rispetto di tutti i limiti vigenti;
  15. in fase di lavorazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della qualità dell’aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d’opera e dalle attività previste (rimozione cappellaccio, coltivazione, gestione, sistemazione e ripristino ambientale), al fine di garantire il rispetto dei limiti di qualità dell’aria stabiliti dalla normativa vigente e tutelare la salute pubblica; in particolare dovranno essere adottate le seguenti misure di mitigazione:
    1. copertura del carico di terre trasportato mediante teloni;
    2. si dovrà provvedere nei periodi secchi alla bagnatura quotidiana mediante autobotti dei depositi di accumulo provvisorio e in particolar modo dei piazzali e delle vie di transito interne non asfaltate;
    3. gli accumuli di materiale terroso movimentato dovranno essere ubicati non in prossimità dei ricettori presenti;
    4. i mezzi di trasporto non potranno superare la velocità di 25 km/h all'interno dell'area e lungo le piste non asfaltate;
    5. le ruote dei mezzi dovranno essere bagnate prima di uscire dall'area di cava;

a) di quantificare in Euro 500,00 le spese istruttorie a carico del Proponente, corrispondente al valore forfettario previsto dall'art. 28 comma 1 della L.R. 9/99 e s.m.i.;

b) di dare atto che tali spese, per la parte di spettanza provinciale (450,00 Euro) sono già state versate dal proponente e i restanti Euro 50,00 dovranno essere versati presso alla Tesoreria Comunale del Comune di Sarsina.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina