n.246 del 21.08.2013 (Parte Seconda)

Influenza aviaria - Misure di contenimento dell'influenza aviaria sul territorio della regione Emilia-Romagna - Ulteriori aggiornamenti

IL PRESIDENTE

Visti:

  • il T.U.L.L.S.S approvato con R.D. n.1265/34;
  • l’art. 32 della Legge 23/12/1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • la Legge n.218 del 2 giugno 1988 - Misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
  • il D.M. n. 298 del 20 luglio 1989, regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della Legge n. 218 del 2 giugno 1988;
  • il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 “Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria" che abroga la Direttiva 92/40/CE;
  • il referto della sezione di Forlì con il quale si comunica l’isolamento di un virus influenza aviaria sottotipo H7 da carcasse di galline ovaiole prelevate nell’allevamento, sito nel comune di Ostellato (FE), Cod. Az. 017FE030 e la successiva conferma del laboratorio di riferimento nazionale (IZS delle Venezie) che si tratta di virus influenzale H7N7 ad alta patogenicità (HPAI).
  • il referto del laboratorio di riferimento nazionale (IZS delle Venezie) con il quale si comunica l’isolamento di un virus influenza aviaria sottotipo H7N7 ad alta patogenicità (HPAI)da carcasse di galline ovaiole prelevate nell’allevamento, sito nel comune di Mordano (BO), Cod. Az. 045BO040

Considerati:

  • i riscontri delle indagini epidemiologiche svolte dai Servizi veterinari delle AUSL di Ferrara e Imola e dal reparto Sorveglianza Epidemiologica Veterinaria dell’IZSLER, presso le aziende sede di focolaio di influenza aviaria;
  • la situazione epidemiologica nazionale.

Ritenuto opportuno integrare le misure attualmente in vigore in Regione Emilia-Romagna nei confronti dell’influenza aviaria per quanto riguarda la biosicurezza e i controlli presso gli allevamenti avicoli.

Valutato necessario procedere alla verifica sanitaria degli allevamenti avicoli presenti nell’area territoriale circostante l’allevamento interessato dal referto ed in quelli ad esso funzionalmente collegati.

Ritenuto altresì necessario aggiornare le disposizioni adottate in data 20 agosto scorso con propria Ordinanza n. 169, sulla base del riscontro di virus influenzale Tipo H7N7 in allevamento della provincia di Bologna.

Dato atto del parere allegato

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la salute

ORDINA

1) l’istituzione di:

  • una zona di protezione con un raggio minimo di tre chilometri intorno all'azienda 017FE030 corrispondente all’intero territorio del comune di Ostellato (FE);
  • una zona di sorveglianza con un raggio minimo di dieci chilometri intorno all'azienda, comprendente l’intero territorio dei comuni di Migliarino, Migliaro, Portomaggiore, Argenta, Comacchio, Tresigallo (FE);

 nonché

  • una zona di protezione con un raggio minimo di tre chilometri intorno all'azienda 045BO040 corrispondente a:

- intero territorio dei comuni di Mordano (BO) e Bagnara di Romagna (RA);

- parte del territorio del comune di Imola (BO) situato a est dalla strada statale 610 e a nord della via Emilia;

- parte di territorio del comune di Solarolo (RA) situato a nord della diramazione per Ravenna della autostrada A14

  • una zona di sorveglianza con un raggio minimo di dieci chilometri intorno all'azienda, comprendente alla rimanente parte dei Comuni di Imola (BO) e Solarolo (RA) e all’intero territorio dei comuni di Castelguelfo (BO), Conselice (RA), Massalombarda (RA), Sant’Agata sul Santerno (RA), Lugo (RA), Cotignola (RA), Faenza (RA), Castelbolognese (RA);

2) l’adozione delle misure come di seguito specificate.

Misure da applicare nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza

Nelle zone di protezione e sorveglianza devono essere applicate le seguenti misure:

1. censimento di tutte le aziende e degli animali presenti;

2. i veterinari ufficiali dei Servizi veterinari della AUSL visitano quanto prima tutte le aziende commerciali per sottoporre ad esame clinico il pollame e gli altri volatili in cattività;

3. gli allevamenti delle specie sensibili situati nelle zone devono essere sottoposti a controllo sierologico e virologico;

4. i prelievi sono eseguiti dai veterinari dei Servizi veterinari della AUSL o da veterinari aziendali sotto il controllo ufficiale;

5. gli allevamenti delle specie sensibili situati fuori dalle zone, ma collegati funzionalmente a quelli compresi nelle zone o appartenenti alla stessa proprietà devono essere sottoposti a controllo con le modalità indicate al punto precedente;

6. negli allevamenti soggetti a controllo è vietato lo spostamento degli animali fino al completamento, con esito negativo, dell’esame;

7. gli allevamenti delle specie sensibili, compresi nelle zonepossono spedire animali e uova da cova solamente ad allevamenti, macelli e incubatoi situati nella zona stessa oppure, nel caso di macelli e incubatoi, in impianti esistenti nelle immediate vicinanze dei limiti della zona previa autorizzazione della Regione;

8. gli incubatoi situati nelle zone possono spedire pulcini solo ad allevamenti siti nella zona stessa;

9. le uova da consumo prodotte in allevamenti compresi nella zona di sorveglianza devono essere destinate a centri di imballaggio situati nella zona stessa o situati nelle immediate vicinanze dei limiti della zona previa autorizzazione della Regione;

10. i mangimifici devono effettuare i trasporti di mangime con automezzi dedicati unicamente a tale zona, devono evitare trasporti per più allevamenti e devono garantire la disinfezione dei mezzi di trasporto;

11. il trasporto di animali e uova deve avvenire con automezzi operanti esclusivamente nelle zone e, con lo stesso automezzo, non devono essere effettuati carichi in più allevamenti;

12. gli automezzi che effettuano la raccolta di carcasse, cascami, pollina, avanzi di macellazione e rifiuti da allevamenti di volatili e macelli situati nelle zone devono essere destinati esclusivamente ad operare nella zona stessa e i rifiuti devono essere destinati ad impianti situati nella zona o nelle immediate vicinanze della stessa previa autorizzazione della Regione.

13. tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività sono trasferiti e tenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici; 

14. le carcasse degli animali devono essere distrutte quanto prima;

15. tutte le parti di veicoli, utilizzati dal personale o da altre persone, che entrano o escono dalle aziende e che potrebbero essere state contaminate sono sottoposte a accurata disinfezione;

16. non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda, non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

17. aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale il quale svolge gli opportuni accertamenti;

18. chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

19. il titolare dell’azienda tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinari della ASL competente che lo richiede;

20. nelle zone è vietata l’introduzione e l’immissione di selvaggina delle specie sensibili ed è altresì vietata la vendita ambulante di animali delle specie sensibili.

Misure specifiche

Nella zona di protezione è vietato, salvo autorizzazione del veterinario ufficiale della AUSL, la rimozione o lo spargimento della pollina.

Nella zone di sorveglianza la Regione può autorizzare il trasporto diretto di:

1) pollame da macello a un impianto situato fuori dalla zona di sorveglianza per la macellazione immediata, alle condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a), b) del D.lgs 25 gennaio 2010 n. 9;

2) pollastre destinate a un'azienda in cui non sia presente altro pollame e che sia ubicata, preferibilmente all'interno delle zone di protezione e sorveglianza. L'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre che restano nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni;

3) pulcini di un giorno: verso un'azienda o un capannone di tale azienda ubicati nel territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza purché vengano applicate opportune misure di biosicurezza, l' azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale dopo il trasporto e i pulcini di un giorno restino nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni; oppure verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purché l'incubatoio di partenza sia in guado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;

4) uova da tavola verso un centro di imballaggio designato, purchè siano applicate opportune misure di biosicurezza;

5) uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovo prodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004, situato all'interno o all'esterno della zona di sorveglianza;

6) uova destinate alla distruzione;

Le presenti misure sono mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta.

Altre disposizioni

Su tutto il territorio della regione Emilia-Romagna sono sospesi mercati, fiere e concentramenti di animali delle specie sensibili.

Su tutto il territorio della regione Emilia-Romagna sono attuati controlli straordinari previsti nel piano regionale di emergenza per influenza aviaria trasmesso con nota del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti regionale prot. ASS/VET/05/29228 del 18/08/2005, fermo restando quanto previsto dal piano nazionale di monitoraggio della influenza aviaria per quanto riguarda le regioni identificate a maggior rischio.

La presente ordinanza sostituisce integralmente l’ordinanza 169 del 20/8/2013

Il presente atto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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