n.30 del 08.02.2017 periodico (Parte Seconda)

Decisione in merito alla Procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della L.R. 9/99 Titolo III – per il Piano di Coltivazione e Sistemazione ambientale delle Sottozone A, B, E del Polo di PIAE n. PO015 “Belgrado Fogarino” in Comune di Luzzara (Reggio Emilia)

L'Autorità competente, comunica la deliberazione relativa alla procedura di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale), relativa al “Piano di Coltivazione e Sistemazione ambientale delle Sottozone A, B, E del Polo di PIAE n. PO015 Belgrado Fogarino” con attività di estrazione (mc 157.977,00 di sabbie e mc 4.046,00 di argilla) e recupero finale a destinazione naturalistica con sistemazione ambientale delle aree.

Il progetto denominato, “Piano di Coltivazione e Sistemazione ambientale delle Sottozone A, B, E del Polo di PIAE n. PO015 Belgrado Fogarino”, è stato presentato da CCPL Inerti S.p.a., è localizzato nel Comune di Luzzara e appartiene alla seguente categoria: Allegato B.3 della L.R. 9/99 e s.m.i., punto B. 3.2) Cave e Torbiere; è stato sottoposto a procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. d) della medesima Legge Regionale.

Ai sensi del Titolo II della L.R. 9/99 e s.m.i., il Comune di Luzzara, quale Autorità Competente, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 10/12/2016, ha assunto la seguente decisione di seguito riportate per estratto così come disposto dal comma 3 art. 10 della L.R.9/99:

Deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 10/12/2016 ad oggetto “Conclusione Procedura di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale), ai sensi della L.R. 9/99 e del D.Lgs n. 152/2006, per l’esercizio dell’attività estrattiva Sottozone A, B ed E del Polo di PIAE N. PO015 Belgrado-Fogarino in Comune di Luzzara”.

(omissis)

La Giunta Comunale

(omissis)

delibera 

- di approvare il Rapporto sull’impatto ambientale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

- la Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.) positiva per l’esercizio dell’attività estrattiva Sottozone A, B ed E del Polo di PIAE N. PO015 Belgrado-Fogarino in Comune di Luzzara, in quanto gli interventi previsti nel complesso risultano ambientalmente compatibili, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni indicate nel Rapporto sull’impatto, che di seguito si riportano:

  • ai fini della protezione delle acque superficiali e sotterranee le operazioni di rifornimento e di manutenzione degli automezzi a servizio dell’attività dovranno essere effettuate senza sversamento di idrocarburi e/o oli evitando qualsiasi immissione di inquinanti in acqua o sul suolo. Dovranno inoltre essere disponibili attrezzature e materiali necessari ad applicare le procedure di emergenza in caso di sversamento accidentale nell’invaso di cava;
  • trattandosi di zona potenzialmente soggetta ad esondazioni, dovrà essere predisposta un'idonea attrezzatura e un'adeguata organizzazione che, in caso di necessità, assicurino il rapido allontanamento dall'area di cantiere dei contenitori delle sostanze potenzialmente inquinanti (idrocarburi, rifiuti, ecc.);
  • per limitare la dispersione di polveri, dovranno essere mantenute sistematicamente umide la pista di accesso alla cava e le piste interne al perimetro di intervento, con una frequenza tale da minimizzare il sollevamento di polveri durante il transito degli automezzi. I mezzi di trasporto dei materiali di cava dovranno essere dotati di cassoni telonati;
  • relativamente al Piano di Monitoraggio delle acque, si concorda sull'utilizzo dei 3 piezometri esistenti e sulle modalità e frequenze previste, comprensive anche delle acque del lago di cava. Si ritiene comunque opportuno che venga prescritto ai titolari delle attività estrattive, la predisposizione di un report annuale da inoltrare all'Autorità Competente (Comune di Luzzara), integrandolo con gli esiti analitici degli anni precedenti per verificare nel tempo l’andamento dei parametri chimico-fisici e ambientali monitorati;
  • si dovrà provvedere ad integrare la plano-altimetria dello stato di fatto riportando le aree già esistenti per lo stoccaggio dei materiali, gli eventuali piazzali di manovra e carico, la viabilità interna di cantiere, i fabbricati accessori e tutte le infrastrutture presenti nell’area di cava o in prossimità della stessa. In particolare, si richiede che tutti gli elementi naturali o artificiali che, a norma di legge, generano fasce di rispetto vengano debitamente rilevati e che per gli stessi vengano riportati con precisione gli elementi da cui verranno misurate le distanze di rispetto;
  • si dovrà definire chiaramente sugli elaborati cartografici di progetto la/le relativa/e zona/e di accumulo della volumetria di materiale sterile che verrà utilizzata per ricreare una penisola al centro dell’invaso della Sottozona A, e che dovrà pertanto essere accantonata fino al suo riutilizzo. Allo stesso modo, si dovrà indicare anche le aree di deposito del suolo pedogenizzato (“terra non inquinata” ex art. 3, D.Lgs. 117/2008) previa quantificazione dello stesso;
  • come riportato nell’Appendice 1 delle N.T.A. del P.A.E., si dovrà indicare sugli elaborati cartografici del progetto di sistemazione le zone costituite da materiali di riporto differenziandole dal terreno in posto;
  • dovrà essere verificata la congruità della morfologia di ripristino proposta per l’area chiamata “vasca limi” alla luce del volume complessivo di materiale che vi si intende stoccare (volumetria residua di sterili già presenti in cava, nuovi sterili provenienti dalla coltivazione della Sottozona A, materiale attualmente già stoccato nella vasca e scarto di lavorazione proveniente dall’impianto di lavaggio);
  • preso atto che l’area chiamata “vasca limi”, già presente nell’area di cava e riportata per altro anche nella planimetria di ripristino (Tav. PC.06), insisterà sul territorio per un periodo superiore a 3 anni, si ritiene che la stessa possa avere le caratteristiche per essere inquadrata quale struttura di deposito di cui all'art. 3, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 117/2008. Così fosse, si chiede che il piano di gestione dei rifiuti di estrazione venga opportunamente modificato secondo normativa (art. 5, D.Lgs. 117/2008). In particolare, si reputa necessario acquisire un maggiore dettaglio progettuale in merito alla sua gestione futura con riguardo per le procedure connesse alla chiusura ed alla successiva fase di monitoraggio. Qual’ora, invece, si trattasse di un mero rimodellamento morfologico, al fine di evitare possibili fraintendimenti sulle finalità di tale area, si chiede che gli atti di progetto forniscano un maggior dettaglio in merito alla congruità di tale scelta con l’attività dell’adiacente impianto (ZI) nonché con quella del Polo PO014-Baitina;
  • non siano posati strati di misto stabilizzato con finitura a pietrischetto in nessuna area;
  • l’attività estrattiva, il progetto di sistemazione e recupero naturalistico ed il monitoraggio dovranno essere realizzati secondo quanto previsto negli elaborati consegnati ai fini della procedura di V.I.A.;
  • le attività dovranno essere svolte in modo da garantire la assoluta tutela dall’inquinamento del suolo e dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Durante la coltivazione della cava, con riferimento anche alle fasi di rifornimento e manutenzione dei mezzi utilizzati, dovranno essere adottate tutte le precauzioni ed i dispositivi necessari ad evitare immissioni di sostanze inquinanti sul terreno e nei corpi idrici superficiali e sotterranei (sversamenti accidentali, abbandono sul e nel suolo di potenziali fonti di inquinanti, ecc.); in particolare, tra il resto:
  • dovranno essere scrupolosamente rispettate le precauzioni descritte negli elaborati integrativi relativamente al “progetto del cantiere”, con particolare riferimento ai dispositivi ed accorgimenti previsti ai fini della protezione delle acque superficiali e sotterranee,
  • le operazioni di rifornimento e di manutenzione degli automezzi a servizio dell’attività di cava, compresa la draga, dovranno essere effettuate senza sversamento di idrocarburi e/o oli e, più in generale, evitando qualsiasi immissione di inquinanti in acqua o sul suolo,
  • presso il cantiere dovranno essere disponibili tutte le attrezzature, i materiali ed i prodotti oleoassorbenti necessari per applicare le procedure di emergenza in caso di sversamento accidentale di un inquinante nell’invaso di cava;
  • poiché il territorio interessato dall’attività estrattiva è potenzialmente soggetto ad esondazioni, dovrà essere predisposta opportuna organizzazione, con relativa attrezzatura e mezzi necessari, al fine di rendere effettivamente trasportabili i contenitori delle sostanze potenzialmente inquinanti presenti in cantiere (idrocarburi, rifiuti, ecc.), in modo da poter essere rapidamente allontanati in caso di necessità;
  • durante la realizzazione dei lavori di sistemazione le attrezzature a servizio dell’attività estrattiva non compatibili con la destinazione finale dell'area dovranno essere smantellate o trasformate rendendole compatibili con detta destinazione;
  • per la pacciamatura prevista per limitare la crescita di erbe spontanee intorno alle piante messe a dimora nell'ambito del piano sistemazione e riqualificazione dell'area estrattiva dovranno essere utilizzati esclusivamente materiali biodegradabili, evitando ad es. i “quadrotti di nylon nero della larghezza di cm 50 x 50” previsti a pag. 58 del SIA;
  • considerato che dagli elaborati di progetto - in merito all’interazione nella coltivazione del Polo n.PO014 “Baitina” in Comune di Guastalla e del Polo n. PO015 “Belgrado-Fogarino”, oggetto di valutazione - emerge che è previsto l'utilizzo dell'esistente sistema di pipe-line, il cui tracciato è già autorizzato, per trasportare le sabbie provenienti dal Polo n°PO014 all’impianto di lavorazione sito nel Polo n.PO015, con modalità invariate rispetto a quelle in corso da tempo, evitando il transito di mezzi pesanti attraverso la golena chiusa per il trasporto di tali materiali all'impianto di lavorazione. Nel caso si intenda, come sopra riferito, trattare il materiale sabbioso estratto nel Polo n.PO0014 in Comune di Guastalla nell'impianto di lavorazione presente nel Polo n. PO0015 occorre implementare il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione redatto ai sensi del D.Lgs. n. 117/2008, ed in particolare:
  • 19 a. l'impiego nel sito dei limi ed in particolare di quelli derivanti dalla lavorazione delle sabbie provenienti dal Polo n°PO0014 deve essere precisamente previsto e disciplinato nel Piano di gestione dei rifiuti di estrazione stesso;
  • 19 b. occorre specificare le quantità stimate di limi derivanti dalla lavorazione delle sabbie provenienti dal Polo n.PO0014 ed il loro utilizzo nell'ambito delle attività previste dal Piano di sistemazione del Polo n. PO015;tali previsioni dovranno essere coerenti con le autorizzazioni all'attività estrattiva rilasciate ai sensi della L.R. n. 17/91 dal Comune di Guastalla in relazione all'attività del Polo PO0014;
  • 19 c. dovrà essere adeguatamente approfondita la caratterizzazione dei rifiuti di estrazione rappresentati dagli scarti che risultano dal lavaggio degli inerti nell'impianto (limi), secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 117/2008 e relativo Allegato I.

- di dare atto che il responsabile del procedimento è il geom. Martina Bigi;

- di dichiarare, ai sensi del punto 6, lettera A, sub lett. A, comma 4 del vigente PTPC, di avere verificato che lo scrivente Organo collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l’Istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi di cui all’art. 6 bis della L 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” s.m.i.;

- di trasmettere il presente atto al “Servizio Programmazione Finanziaria e Controllo Servizi Amministrativi” per gli adempimenti di competenza;

- di trasmettere, ai sensi comma 4 art. 16 L.R. 9/99, il presente atto al proponente e agli enti competenti;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del DLGS 267/2000.

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