n.139 del 24.05.2013 (Parte Prima)

NOTE

Nota all’art. 1

Comma 1

1) il testo dell’articolo 117 della Costituzione è il seguente:

«Art. 117-

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».

Nota all’art. 2

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12, che concerne Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 2 - Autorizzazioni per il commercio mediante l'utilizzo di posteggi

(omissis)

2. Nei mercati ogni autorizzazione riguarda un singolo posteggio per ogni singolo giorno. Nel mercati con strutture fisse e nelle fiere l'autorizzazione riguarda tutti i giorni in cui si esercita l'attività. Non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi e relative autorizzazioni, fatti salvi i diritti acquisiti all'entrata in vigore della presente legge. ».

Note all’art. 3

Comma 1

1) il testo della lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 12 del 1999, che concerne Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 3 - Commercio su aree pubbliche informa itinerante

1. Possono svolgere l'attività in forma itinerante nella regione Emilia-Romagna gli operatori in possesso di autorizzazione rilasciata:

a) nella regione Emilia-Romagna, ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114 del 1998; ».

Comma 2

2) il testo del comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 12 del 1999, che concerne Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 3 - Commercio su aree pubbliche informa itinerante

(omissis)

3. Il Comune nel quale il richiedente ha la residenza o la sede legate rilascia l'autorizzazione all'esercizio della vendita su aree pubbliche in forma itinerante di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114 del 1998.».

Note all’art. 4

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 12 del 1999, che concerne Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 4 - Trasferimenti, reintestazioni e volturazioni

(omissis)

2. L'autorizzazione è reintestata a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114 del 1998. La domanda di reintestazione è presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla morte del titolare, fatta salva la possibilità di richiedere, per tale periodo, la sospensione dell'attività.».

Comma 2

2) il testo della lettera b) del comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale n. 12 del 1999, che concerne Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 4 - Trasferimenti, reintestazioni e volturazioni

(omissis)

3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate con l'autorizzazione e la relativa richiesta di voltura è inviata:

(omissis)

b) al Sindaco del Comune di residenza del subentrante, per le aziende dotate di autorizzazioni di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/1998;».

Comma 3

3) il testo della lettera c) del comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale n. 12 del 1999, che concerne Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, era il seguente:

«Art. 4 - Trasferimenti, reintestazioni e volturazioni

(omissis)

3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate con l'autorizzazione e la relativa richiesta di voltura è inviata:

(omissis)

c) al Comune dell'Emilia-Romagna che ha effettuato il rilascio dell'autorizzazione all'itinerantato per i residenti fuori regione. ».

Note all’art. 5

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999, che concerne Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 5 - Revoca dell'autorizzazione e sanzioni

1. Il regolamento comunale di cui al comma 15 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114 del 1998 deve prevedere l'obbligo di esibire l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3 ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.».

Comma 2

2) per il testo del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999, che concerne Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, vedi nota 1).

Comma 3

3) il testo della lettera a) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999, che concerne Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ora sostituita, era il seguente:

«Art. 5 - Revoca dell'autorizzazione e sanzioni

(omissis)

2. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:

a) non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114 del 1998;».

Comma 4

4) il testo della lettera c) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999, che concerne Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ora sostituita, era il seguente:

«Art. 5 - Revoca dell'autorizzazione e sanzioni

(omissis)

2. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:

(omissis)

c) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali e ad un terzo del le volte in cui si tiene il mercato nel mercati di più breve durata, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare.».

Nota all’art. 6

Comma 1

1) il testo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 12 del 1999, che concerne Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è il seguente:

«Art. 6 - Mercati e fiere

1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, e le fiere di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 27 del D.Lgs. n. 114 del 1998 si definiscono:

(omissis)

c) straordinari, quando trattasi di mercati che si tengono occasionalmente nella stessa area mercatale con gli stessi operatori in giorni diversi dal normale mercato, ovvero quando trattasi di fiere all'atto della cui istituzione non è previsto si ripetano con le stesse modalità.».

Nota all’art. 7

Comma 1

1) il testo dell’articolo 7 della legge regionale n. 12 del 1999, che concerne Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è il seguente:

«Art. 7 - Aree pubbliche per l'esercizio del commercio

1. I comuni definiscono le aree e il numero dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori più rappresentative a livello regionale, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, secondo i seguenti criteri:

a) idoneità delle aree mercatali sotto il profilo della dotazione di servizi igienici e di impianti adeguati per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria;

b) localizzazione in aree che permettano un facile accesso ai consumatori e idonee vie di fuga o di passaggio dei mezzi di emergenza;

c) impatto positivo sul tessuto economico e commerciale, tenuto conto della densità della rete distributiva, della popolazione residente e fluttuante come volano di ulteriori attività e per combattere la desertificazione commerciale;

d) favorire le zone in via di espansione urbana, le zone turistiche e montane, le frazioni con meno di 3000 abitanti;

e) salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale come previsto dal comma 16 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114 del 1998, anche attraverso la definizione delle merceologie e delle strutture di vendita ammesse;

f) salvaguardia e riqualificazione delle aree esistenti, attraverso il trasferimento in altre aree pubbliche o private dei posteggi che congestionano il traffico veicolare o che intralciano il passeggio dei pedoni;

g) presenza di adeguate condizioni viarie e di parcheggio o di trasporto pubblico;

h) superficie dei posteggi adeguata all'esercizio dell'attività, anche in relazione alla localizzazione del posteggio.».

Note all’art. 8

Comma 1

1) il testo dell’articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21, che concerne Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, è il seguente:

«Art. 7 - Princìpi e misure delle sanzioni amministrative pecuniarie

Le sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale sono applicate sulla base dei princìpi generali previsti nelle norme del capo I, sez. I, della legge statale.

La sanzione consiste nel pagamento di una somma non inferiore a 6 Euro e non superiore a 10.329 Euro secondo la sanzione stabilita per ciascuna violazione. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. Si intendono conseguentemente modificate tutte le disposizioni che stabiliscono come sanzione una somma inferiore a 6 Euro o superiore a 10.329 Euro.

Salvo che non sia diversamente disposto dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa non può superare il decuplo del limite minimo.

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata ai sensi del secondo comma si applicano i criteri stabiliti nell'articolo 11 della legge statale.».

Comma 2

2) il testo della lettera h) del secondo comma dell’articolo 8 della legge regionale n. 21 del 1984, che concerne Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, è il seguente:

«Art. 8 - Accertamento della violazione

(omissis)

Il processo verbale di accertamento deve contenere:

(omissis)

h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, a norma del successivo art. 13, con l'indicazione del relativo importo e delle modalità di pagamento; ».

Comma 3

3) il testo dell’articolo 12 della legge regionale n. 21 del 1984, che concerne Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 12 - Accesso ai luoghi

Ai fini dell'accertamento delle violazioni di competenza regionale gli agenti accertatori possono procedere all'ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora.

Restano fermi i poteri di accertamento attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, compresi i poteri di perquisizione previsti nell'art. 13, 4° comma, della legge statale, e con le modalità da esso stabilite.».

Note all’art. 9

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1, che concerne Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche, è il seguente:

«Art. 6 - Sanzioni

(omissis)

2. Nell'ipotesi di cui articolo 2, comma 2, l'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione, nei termini ivi previsti, del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3.».

Comma 2

2) il testo del comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2011, che concerne Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche, è il seguente:

«Art. 6 - Sanzioni

(omissis)

4. L'autorizzazione è revocata qualora, decorsi i sei mesi di sospensione di cui al comma 2, l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione con la presentazione del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3.».

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