n.19 del 24.01.2018 periodico (Parte Seconda)

Istituzione di farmacia in luogo ad alto transito in attuazione dell'art. 7 della L.R. 2/2016, all'interno del centro commerciale "Punta di ferro" di Forlì

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l’art. 11 “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria” del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i che:

- al comma 1 lettera b) inserisce nella legge n. 475 del 1968, l’art. 1 bis ai sensi del quale, “In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti per il privato esercizio in base al criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:

a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;

b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri”;

- al comma 10 prevede che:

  • fino al 2022, tutte le farmacie aggiuntive istituite dalle Regioni ex art. 1 bis citato siano offerte in prelazione ai Comuni in cui le stesse hanno sede;
  • i Comuni non possano cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione e che, in caso di rinuncia alla titolarità di una di dette farmacie da parte del Comune, la sede sia dichiarata vacante;

Vista la Legge Regionale n. 2 del 3 marzo 2016 recante “Norme Regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali” ed in particolare l’art. 7 “Farmacie ad alto transito” e l’art. 5 “Apertura delle farmacie comunali”;

Richiamata la deliberazione n. 857 del 16 giugno 2017, con la quale la Giunta regionale, in attuazione del comma 1 dell’art. 7 citato:

- ha individuato in 71 il numero massimo di sedi farmaceutiche aggiuntive istituibili sul territorio regionale;

- ha definito le modalità procedurali per l’istituzione delle sedi farmaceutiche aggiuntive, stabilendo in particolare che:

a) entro il mese di agosto di ogni anno i Comuni inviano all’Azienda USL di riferimento le richieste di istituzione delle sedi farmaceutiche aggiuntive di cui all’art. 7 della LR 2/2016, indicando il luogo dove istituire la farmacia e documentandone la rispondenza ai requisiti di legge;

b) le Aziende USL curano l’istruttoria delle richieste pervenute ed entro il mese di ottobre le trasmettono alla Regione unitamente al parere previsto dalla legge;

c) la Giunta regionale, entro il mese di dicembre dello stesso anno, adotta il provvedimento di istituzione delle sedi farmaceutiche aggiuntive di cui all’art. 7, comma 2 della LR 2/2016;

d) ai sensi dell’art. 11, comma 10 del DL 1/2012 e s.m., il provvedimento di cui alla lettera c) che precede, fino al 2022, contiene anche la contestuale offerta in prelazione al Comune delle sedi aggiuntive istituite;

Preso atto che con riferimento all’anno 2017:

- il responsabile del Servizio Assistenza Territoriale ha avviato la procedura volta all’istituzione delle farmacie aggiuntive mediante comunicazione inviata a tutti Comuni della regione Emilia-Romagna e alle Aziende USL con nota PG/2017/0465295 del 23/6/2017, contenente indicazioni procedurali e relativa tempistica;

- sono pervenute alle Aziende USL di riferimento n. 3 richieste di istituzione di farmacie aggiuntive presentate rispettivamente da:

  • il Comune di Cattolica (RN), presso la locale zona portuale;
  • il Comune di Forlì (FC), all’interno del Centro commerciale “Punta di Ferro”, sito in Piazzale della Cooperazione 2 – località Pieveacquedotto;
  • il Comune di Piacenza (PC), all’interno della locale Stazione ferroviaria, sita in Piazzale Marconi;

- le Aziende stesse, entro il mese di ottobre 2017, come era stato loro richiesto, hanno provveduto all’istruttoria delle 3 richieste pervenute, attestando che:

  • per l’istituzione delle due farmacie aggiuntive rispettivamente ubicate all’interno del Centro commerciale “Punta di Ferro” del comune di Forlì e all’interno della Stazione ferroviaria del comune di Piacenza sussistono i requisiti di legge e, in particolare, quelli previsti dall’art. 1 bis della L. n. 475/1968 con conseguente parere favorevole all’istituzione di dette farmacie rilasciato dalle aziende Usl territorialmente competenti;
  • per l’istituzione della farmacia aggiuntiva all’interno della zona portuale di Cattolica, invece, non parrebbe sussistere il primario requisito di “stazione marittima”, come peraltro esplicitamente dichiarato del comune stesso e che, pertanto, non sembrerebbe giustificato il rilascio di un parere favorevole all’istituzione di tale farmacia aggiuntiva;

- le Aziende stesse hanno trasmesso in copia al Servizio Assistenza Territoriale le domande ricevute, unitamente all’esito dell’attività istruttoria sopra riportata e al conseguente parere previsto per legge;

Preso atto che, in relazione alla richiesta di istituzione di farmacia aggiuntiva all’interno della Stazione ferroviaria del comune di Piacenza:

- in data 24 novembre 2017 è pervenuta all’ufficio regionale competente comunicazione del Servizio Risorse Economiche del Comune di Piacenza, avente Prot n. 130342 del 24 novembre 2017, acquisita agli atti con PG. 733696 nella medesima data, con la quale viene segnalato che:

  • in data 21 novembre 2017 il titolare della sede farmaceutica n. 6 ha presentato al Comune di Piacenza domanda di autorizzazione al trasferimento dei locali della farmacia;
  • tale autorizzazione, come espressamente richiesto dal titolare della sede farmaceutica n. 6, decorrerà a partire dal 1 gennaio 2018;
  • pertanto, a partire dal 1 gennaio 2018, la farmacia della sede n. 6 verrà a trovarsi ad una distanza inferiore ai 400 metri dalla stazione ferroviaria;

- con nota PG/2017/758617 del 7/12/2017 il responsabile del Servizio regionale competente ha chiesto al Comune di Piacenza di precisare, entro martedì 12 dicembre, se il Comune intenda o meno autorizzare il trasferimento richiesto, al fine di poter prendere le decisioni conseguenti e concludere la procedura di istituzione delle farmacie aggiuntive nei luoghi ad alto transito per l’anno 2017 entro il mese di dicembre, rispettando la scadenza prevista al punto 3 lettera c) del dispositivo della Deliberazione di Giunta Regionale n. 857 del 16 giugno 2017;

- con nota del 12 dicembre 2017, acquisita agli atti con PG PG/2017/0764310 del 13/12/2017, il Comune di Piacenza, ha segnalato che l’iter per la valutazione della domanda presentata dal titolare della sede farmaceutica n. 6, volta ad ottenere il decreto di autorizzazione al trasferimento della farmacia è in corso e che il provvedimento finale sarà trasmesso alla Regione;

Considerato pertanto, in relazione alla richiesta di istituzione di farmacia aggiuntiva all’interno della Stazione ferroviaria del comune di Piacenza, che qualora il Comune autorizzi il trasferimento richiesto in data 21 novembre dal titolare della sede farmaceutica 6, a far data dal 1/1/2018 vi sarà una farmacia a meno di 400 metri di distanza dalla stazione, ossia ad una distanza minore di quella richiesta dalla normativa vigente per l’istituzione di una farmacia aggiuntiva presso na stazione ferroviaria;

Valutato pertanto opportuno sospendere la decisione circa l’istituzione della farmacia aggiuntiva nella stazione di Piacenza, in attesa del pronunciamento del Comune sull’istanza di autorizzazione al trasferimento della farmacia presentata in data 21 novembre dal titolare della sede farmaceutica 6;

Rilevato che, con riferimento alla richiesta relativa all’istituzione di una farmacia aggiuntiva all’interno della zona portuale di Cattolica:

- manca il requisito previsto dalla legge per l’istituzione, in quanto all’interno della zona portuale non è presente una stazione marittima;

- una lettura sistematica della normativa vigente in materia e dei dati statistici di afflusso alla zona portuale forniti dal Comune di Cattolica evidenzia che l'eventuale fabbisogno di assistenza farmaceutica aggiuntiva - rispetto a quella già offerta dalle cinque farmacie aperte sul territorio comunale, a beneficio della popolazione residente - pare circoscritto ai mesi estivi e, pertanto, allo stato attuale, l'istituto più idoneo a rispondere a tale eventuale bisogno sembra quello della farmacia succursale, peraltro già presente, e non quello di una farmacia aggiuntiva aperta tutto l'anno;

Ritenuto pertanto, in attuazione dell’art. 7 della L.R. 2/2016 e dell’art. 1 bis della legge n. 475 del 1968, di:

- sospendere la decisione circa l’istituzione della farmacia aggiuntiva nella stazione ferroviaria del comune di Piacenza, in attesa del pronunciamento del Comune sull’istanza di autorizzazione al trasferimento della farmacia presentata in data 21 novembre dal titolare della sede farmaceutica 6;

- non poter accogliere la richiesta di istituzione di una farmacia aggiuntiva nella zona portuale del comune di Cattolica;

- istituire una farmacia aggiuntiva nel Centro commerciale “Punta di Ferro” del comune di Forlì e, come stabilito nella procedura definita con la richiamata deliberazione n. 857 del 16 giugno 2017, offrirla in prelazione al Comune di Forlì precisando che lo stesso, a norma dell’art. 10, comma 3, della Legge 2 aprile 1968, n. 475, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica del presente atto, dovrà deliberare l’eventuale esercizio del diritto di prelazione, dandone immediata comunicazione al competente Servizio regionale, pena la decadenza dal diritto stesso;

Dato atto che risulta rispettato il numero massimo di sedi farmaceutiche aggiuntive istituibili nella Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 1 bis della legge n. 475 del 1968, individuato in 71 con la richiamata delibera di Giunta regionale n. 857/2017;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni;

- n. 193 del 27 febbraio 2015 concernente “Contratto di lavoro ai sensi dell’art. 43 L.R. 43/2001 e affidamento dell’incarico di Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali”;

- n. 628 del 29 maggio 2015 ad oggetto "Riorganizzazione della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali" come rettificata dalla n. 1026 del 27 luglio 2015;

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 ad oggetto “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della organizzazione regionale”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 ad oggetto “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 ad oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 702 del 16 maggio 2016 ad oggetto “Approvazione incarichi dirigenziali prorogati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, Istituto e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

- n. 1107 dell’11 luglio 2016 ad oggetto “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1681 del 17 ottobre 2016 “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015”;

- n. 2344 del 21/12/2016 “Completamento della riorganizzazione della direzione generale cura della persona, salute e welfare”;

- n. 3 del 11 gennaio 2017 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito dell'Agenzia di informazione e comunicazione, dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale, della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca e della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare e riconoscimento retribuzione di posizione fr1super”;

- n. 89 del 30 gennaio 2017 “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- n. 486 del 10 aprile 2017 “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute

A voti unanimi e palesi

 delibera:

per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate,

1) di recepire le risultanze delle istruttorie condotte dalle Aziende USL del territorio in merito alle richieste loro pervenute di istituzione di farmacie aggiuntive di cui all’art. 7 della L.R. 2/2016 e all’articolo 1 bis della L. 475/1968;

2) di istituire una farmacia aggiuntiva nel comune di Forlì (FC) nel Centro commerciale “Punta di Ferro”, sito in Piazzale della Cooperazione 2 – località Pieveacquedotto;

3) di sospendere la decisione circa l’istituzione della farmacia aggiuntiva nella stazione ferroviaria del comune di Piacenza, in attesa del pronunciamento del Comune sull’istanza di autorizzazione al trasferimento della farmacia presentata in data 21 novembre dal titolare della sede farmaceutica 6;

4) di non accogliere la richiesta di istituzione di una farmacia aggiuntiva nella zona portuale del comune di Cattolica (RN);

5) di offrire in prelazione al Comune, come stabilito nella procedura definita con la richiamata deliberazione n. 857 del 16 giugno 2017, la farmacia aggiuntiva indicata al precedente punto 2), precisando che il Comune stesso, a norma dell’art. 10, comma 3, della Legge 2 Aprile 1968, n. 475, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica del presente atto, dovrà deliberare l’eventuale esercizio del diritto di prelazione, dandone immediata comunicazione al competente Servizio regionale, pena la decadenza dal diritto stesso;

6) di stabilire che il responsabile del Servizio regionale competente, ricevuta la comunicazione relativa all’esercizio del diritto di prelazione da parte del Comune interessato, proceda all’adozione dell’atto di assegnazione al Comune stesso della farmacia aggiuntiva istituita con il presente provvedimento;

7) di stabilire che, qualora il Comune non eserciti il diritto di prelazione sulla farmacia istituita con il presente provvedimento nei tempi e nei modi indicati al precedente punto 5), il responsabile del Servizio regionale competente, preso atto del mancato esercizio del diritto e dichiarata la decadenza dello stesso, provveda a dichiarare la farmacia aggiuntiva disponibile per il privato esercizio, e, pertanto da assegnare mediante la procedura di concorso prevista dall’art. 6 della L.R. 2/2016;

8) di notificare, tramite PEC, il presente atto ai Comuni di Cattolica, Forlì e Piacenza, nonché alle Aziende USL di riferimento, per gli adempimenti di competenza;

9) di dare atto che, ai sensi dell’art. 7 comma 3 della L.R. 2/2016, l’istituzione delle farmacie aggiuntive, in quanto funzionali ai luoghi ad alto transito, non comporta delimitazione di sede farmaceutica;

10) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

11) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina