n.92 del 06.06.2012 periodico (Parte Seconda)

Approvazione di variante cartografica e normativa al Piano stralcio per il rischio idrogeologico, relativa all'area a rischio di frana (art. 12) denominata 'Spinello' in comune di Santa Sofia (FC), adottata con deliberazione n. 1/2 del 26/3/2012 del Comitato istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
  • la Legge Regionale 13 giugno 2008, n. 9, recante “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
  • il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente”, come convertito dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 13;

Considerato che:

  • l’art. 63, comma 1, del D.Lgs. 152/06 istituisce le Autorità di bacino distrettuale; lo stesso articolo al comma 3 dispone la soppressione delle Autorità di bacino previste dalla Legge 18 maggio 1989, n. 183, a far data dal 30 aprile 2006 e l’esercizio delle relative funzioni alle Autorità di bacino distrettuale; al comma 2 dispone l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il trasferimento delle funzioni e per il regolamento del periodo transitorio;
  • l’art. 170, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/06 dispone la proroga delle Autorità di bacino di cui alla L. 183/1989, fino alla data di entrata in vigore del D.P.C.M., di cui al comma 2 del sopracitato art. 63;
  • l’art. 68 del D.Lgs. 152/06, relativo alle procedure di adozione dei progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1 dell’art. 67 del medesimo decreto legislativo, dispone, al comma 1, che tali progetti di piano non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e sono adottati con le modalità di cui all'art. 66 del medesimo D.Lgs. 152/06;
  • l’art. 66 del D.Lgs. 152/06 fa riferimento agli organi delle Autorità di Distretto di cui all’art. 63 del medesimo Decreto legislativo, non ancora istituite;
  • l’art. 3 della L.R. 9/08 dispone, al fine di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza territoriale, senza soluzione di continuità, il proseguimento dell’attività amministrativa delle Autorità di bacino che operano sul territorio, fino alla nomina degli organi delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 152 del 2006;
  • l’art. 2 del D.L. 208/2008, convertito dalla L. 13/2009, fa salvi altresì gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino dal 30 aprile 2006;

Visti pertanto:

  • l’art. 16 della L. 183/1989, che individua i bacini di rilievo regionale;
  • la Legge regionale 29 marzo 1993, n. 14, recante “Istituzione dell’Autorità dei Bacini Regionali”;
  • l’art. 12, comma 13, della Normativa del Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli (di seguito denominato P.S.R.I.) approvato con propria deliberazione n. 350 del 17 marzo 2003;

Premesso che:

  • con deliberazione n. 3/1 del 29 luglio 2009 il Comitato Istituzionale dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli ha adottato il “Progetto di Variante cartografica e normativa all’area a rischio di frana (art. 12) denominata ‘Spinello’ in Comune di Santa Sofia in Provincia di Forlì – Cesena”;
  • con propria deliberazione n. 1539 del 18 ottobre 2010, ha preso atto delle risultanze della Conferenza programmatica, prevista dal comma 3 dell’art. 1-bis del D.L. 279/2000 convertito dalla L. 365/2000 e tenutasi il 29/7/2010, in cui è stato previsto un percorso di revisione della perimetrazione contenuta nel suddetto Progetto di variante;

Preso atto che:

  • quale esito del percorso di revisione della perimetrazione previsto, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino ha adottato, con deliberazione n. 3/1 del 27 luglio 2011, la “Variante cartografica e normativa dell’area a rischio di frana (art. 12 quater) denominata ‘Spinello’ in Comune di Santa Sofia (FC)” al P.S.R.I. (in seguito denominata Variante al P.S.R.I.), costituita dai seguenti elaborati:
  1. Elaborato cartografico: “Perimetrazione area a rischio di frana (Art. 12 quater) - Spinello 27-07-2011 C.I.”
  2. Elaborato cartografico: tavola di confronto tra perimetrazione vigente e Perimetrazione Spinello 27-07-2011 C.I.
  3. Normativa: “Art. 12 quater - Perimetrazione delle aree a rischio di frana sottoposte a specifici approfondimenti geognostici – Spinello in Comune di Santa Sofia”
  4. Relazione informativa sullo stato di avanzamento degli studi sulla località di Spinello finalizzati alla definizione di una nuova perimetrazione
  • la Variante al P.S.R.I. è stata sottoposta ad un’ulteriore fase di pubblicazione/osservazioni, in coerenza con la procedura prevista al comma 6 dell’art. 12 quater delle norme adottate con la citata deliberazione n. 3/1/2009 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino; entro i termini previsti da tale procedura, è pervenuta una osservazione da parte di privati, alla cui controdeduzione, ha provveduto la Segreteria Tecnica dell’Autorità di bacino, proponendone il non accoglimento secondo le motivazioni riportate nell’allegato alla deliberazione n. 1/2 del 26/03/2012 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino;
  • ad esito della procedura di cui alla suddetta deliberazione n. 3/1/2009, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino, con deliberazione 2/1 del 26 marzo 2012, ha adottato in via definitiva la Variante al P.S.R.I. cartografica e normativa dell’area a rischio di frana (art. 12 quater) denominata ‘Spinello’ in Comune di Santa Sofia (FC), senza alcuna modifica rispetto a quanto adottato con la precedente deliberazione 2/1 del 27/07/2011;

Dato atto che l'Autorità di bacino ha trasmesso alla Regione Emilia-Romagna, con nota prot. n. 181 del 26/3/2012, la Variante al P.S.R.I. per l’approvazione di cui all'art. 20 della L. 183/1989;

Constatato che la Variante al P.S.R.I. è costituita dai seguenti elaborati:

  1. Elaborato cartografico: “Perimetrazione area a rischio di frana (Art. 12 quater) - Spinello 27-07-2011 C.I.”
  2. Elaborato cartografico: tavola di confronto tra perimetrazione vigente e Perimetrazione Spinello 27-07-2011 C.I.
  3. Normativa: “Art. 12 quater - Perimetrazione delle aree a rischio di frana sottoposte a specifici approfondimenti geognostici - Spinello in Comune di Santa Sofia”

Considerato di richiamare integralmente le motivazioni a sostegno del parere istruttorio positivo e delle richieste di modifica espresse dalla Regione sul Progetto di Variante al P.S.R.I., riportate nella propria deliberazione n. 1539/2010;

Ritenuto pertanto di condividere la Variante al P.S.R.I. in quanto:

  • la nuova proposta di perimetrazione e zonizzazione, con relativa normativa, rispettando obiettivi e criteri del P.S.R.I., è frutto di un’ulteriore attività di verifica e di approfondimento basata sui nuovi dati acquisiti dal sistema di monitoraggio installato sul versante di Spinello e dai dati di interferometria radar da satellite, relativi al periodo 1992-2007, forniti dal Ministero dell’Ambiente, ed è, pertanto, maggiormente rispondente ai diversi gradi di pericolosità esistenti nell’area in esame;
  • sono state recepite le proposte di modifica ed integrazione riportate nella propria deliberazione n. 913/2011 e sono state effettuate ulteriori condivisibili modifiche quale esito del percorso di revisione della perimetrazione previsto nella Conferenza Programmatica del 29/07/2010, per rispondere alla richiesta del Comune di Santa Sofia di rivedere tutte le Zone della perimetrazione e non solo quelle indicate nel Parere istruttorio regionale;

Dato atto inoltre della determinazione del Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale n. 5853 del 3 maggio 2012 che esclude il Progetto di Variante al P.S.R.I. dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell’art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in quanto non sono stati ravvisati rilevanti effetti negativi significativi sull’ambiente, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

  • dovranno essere previste tutte le soluzioni e accorgimenti descritti negli elaborati di variante e nel Rapporto ambientale preliminare, finalizzati a ridurre e/o mitigare gli impatti ambientali e richiamati in normativa (art. 12 quater “Perimetrazioni delle aree a rischio di frana sottoposte a specifici approfondimenti geognostici”):
  • ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 152/06, dovrà essere previsto un monitoraggio dell’attuazione e dell’efficacia delle nuove perimetrazioni proposte, individuando strumenti, risorse, e tempistiche da adottare; in particolare la rete di monitoraggio per il controllo del dissesto deve essere mantenuta in efficienza e devono essere eseguite periodiche letture, con idonee modalità concordate tramite uno specifico atto tra l’Autorità di Bacino e la Regione e con il fattivo coinvolgimento del Comune e dei soggetti a vario titolo interessati;
  • i progetti degli interventi previsti conseguentemente alla variante, qualora inseriti negli Allegati III e IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/06, dovranno essere sottoposti alle procedure di verifica (screening) o alle procedure di VIA ai sensi delle vigenti disposizioni normative, al fine di definire la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o compensazione;

Richiamate:

  • la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, avente ad oggetto "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
  • la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007";
  • la propria deliberazione n. 2060 del 20 dicembre 2010 concernente “Rinnovo incarichi a direttori generali della giunta regionale in scadenza al 31/12/2010";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla Sicurezza territoriale. Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile, Paola Gazzolo,

a voti unanimi e palesi

delibera:

  1. di approvare la “Variante cartografica e normativa dell’area a rischio di frana (art. 12 quater) denominata ‘Spinello’ in Comune Santa Sofia (FC)” al Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico così come adottata con deliberazione n. 1/2 del 26 marzo 2012 del Comitato Istituzionale dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli;
  2. di demandare all'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli la notifica dell'approvazione e l’invio di copia della Variante al P.S.R.I. al Comune di Santa Sofia ed alla Provincia di Forlì-Cesena;
  3. di demandare all'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli di mettere in atto tutte le azioni necessarie affinché le prescrizioni contenute nel dispositivo della determinazione del Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale n. 5853/2012 siano rispettate;
  4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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