n. 86 del 07.07.2010 periodico (Parte Seconda)

Procedura di VIA – Progetto di cava denominato “Cà di Terra”.

L’autorità competente - Provincia di Piacenza - comunica la decisione relativa alla procedura di VIA concernente il

  • progetto: cava denominato “Cà di Terra”;
  • localizzato: nel comune di Vigolzone, loc. Cà di Terra;
  • presentato da: Geocave S.r.l..

Il progetto interessa il territorio dei comuni di Vigolzone, di Rivergaro e della provincia di Piacenza.

Ai sensi del Titolo I della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152 e del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, e loro successive modificazioni, l’autorità competente – Provincia di Piacenza – con atto di Giunta Provinciale n. 323 del 18 giugno 2010, ha assunto la seguente decisione:

delibera:

A. la Valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva, ai sensi dell’art. 16 della L. R. 18.05.1999, n. 9, e dell’art. 26 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sul al progetto di cava denominato “Cà di Terra” relativo all’estrazione di “inerti non pregiati (limi e ghiaie fortemente alterate per una volumetria massima estraibile di 1.000.000 di m.c.)”, localizzato in comune di Vigolzone loc. Cà di Terra, per conto della ditta Geocave S.r.l.;

B. che la pronuncia di Valutazione di impatto ambientale positiva, di cui al punto precedente, deve intendersi valida per 36 mesi dalla data del presente atto, intendendo che oltre tale periodo, qualora non abbiano avuto inizio i lavori previsti per la realizzazione del progetto di cava (la cui tempistica operativa verrà fissata dal competente Comune di Vigolzone), salvo proroga, concessa su istanza del proponente, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale dovrà essere reiterata;

C. di approvare e condividere i contenuti della seguente documentazione:

  • “Rapporto sull’impatto ambientale relativo al progetto” aggiornato con le modifiche e le prescrizioni introdotte a seguito della conclusiva Conferenza dei Servizi del 19/05/2010, allegato come “Allegato 1” quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
  • Verbale della conclusiva Conferenza dei Servizi tenutasi in data 19/05/2009, i cui contenuti sono già stati richiamati nella parte narrativa del presente atto;

D. che in ragione di quanto stabilito al precedente punto A., per il caso di specie, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 17 della L.R. n. 9/99, la valutazione di impatto ambientale positiva sostituisce e coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa e precisamente:

  • Autorizzazione Paesaggistica prot. n. 8900 del 24.12.2009 rilasciata dal comune di Vigolzone ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004;
  • Autorizzazione Paesaggistica prot. n. 7382 del 03.10.2009 rilasciata dal comune di Rivergaro ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004;
  • “assenso”, inteso come non esercizio del potere di annullamento ai sensi dell’art. 159 – comma 3 - del D. Lgs. n. 42/2004, da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza rispetto alle autorizzazioni paesaggistiche di cui sopra ricevute dalla medesima in data 15.03.2010;
  • “Nulla osta di massima all’esecuzione dell’opera” rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna con nota prot. n. 2790 dell’11.03.2009;

E. la Valutazione di impatto ambientale positiva, come decisa al precedente punto A., è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nella documentazione di cui al precedente punto C. e come di seguito riportate:

  • durante lo svolgimento dell’attività di cava dovrà essere garantito il mantenimento del previsto servizio igienico di tipo chimico;
  • il vincolo di destinazione delle aree piantumate dovrà essere garantito per almeno 20 anni, attraverso un adeguato programma di manutenzione;
  • nei trasporti connessi all’attività di cava dovrà essere privilegiato l’utilizzo di mezzi Euro 3 ed Euro 4;
  • dovrà essere garantito il ripristino dello stato dei luoghi utilizzati per creare la pista (definita temporanea anche dal soggetto proponente) di allontanamento dei materiali, al termine del periodo di attività;
  • dovranno essere realizzati, con alcuni tronchi degli alberi abbattuti, n. 2 cumuli di legna da mantenere in loco, in prossimità delle fasce boscate residue, onde compensare le perdite di ambienti di castagneto senescente che verranno eliminati;
  • le azioni previste nel piano di monitoraggio, proposto nella documentazione presentata, dovranno essere sinteticamente descritte nella “Relazione Annuale dei Lavori” che la Società proponente è tenuta ad inviare all’Amministrazione comunale entro il 30 novembre di ogni anno ai sensi dell’art. 27 del vigente PIAE;
  • per quanto riguarda il monitoraggio acustico, i punti di misura e le modalità di realizzazione delle campagne previste dovranno essere concordati preventivamente con la sez. prov.le dell’ARPA;
  • dovrà essere verificata costantemente la litologia dell’inerte estratto ai fini della corresponsione degli oneri corrispondenti al tipo di materiale commercializzato, art. 12 – comma II – della L. R. n. 17/91, a seconda si tratti di materiali utilizzabili per ritombamento/riempimento o materiali ghiaiosi di 1° scelta. Pertanto nel caso venissero estratte bancate costituite da ghiaia o conglomerato le relative volumetrie saranno computate in accordo fra Comune di Vigolzone, Provincia e Ditta proponente;

F. di dare atto che per l’esercizio dell’attività estrattiva oggetto del presente provvedimento, la Ditta proponente dovrà acquisire, oltre a quanto già ricompreso nel presente atto (punto D.), ogni altro necessario provvedimento abilitativo ad opera delle amministrazioni competenti per la specifica materia;

G. di specificare che eventuali “modifiche o estensioni del progetto” dovranno essere assoggettate, ove ne ricorreranno i presupposti, ad una nuova procedura di VIA;

H. di determinare (forfetariamente essendo di difficile determinazione l’esatto valore dell’opera) ai sensi dell’art. 28 della L. R. n. 9/99 in Euro 1.000,00 (mille/00) le spese istruttorie che il soggetto proponente è tenuto a corrispondere per il presente procedimento;

I. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

J. di dare atto che il provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile non comportando, in questa fase, né impegno di spesa né diminuzione di entrate a carico di questa Amministrazione;

K. di trasmettere copia del presente atto alla Ditta Proponente ed a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento;

L. di pubblicare sul B.U.R. per estratto, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L. R. n. 9/99 nonché integralmente sul sito web della Provincia di Piacenza, ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. n. 152/2006, copia del presente provvedimento. 

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