n.213 del 12.08.2015 periodico (Parte Seconda)

Modalità di gestione dei registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale di cui alle leggi regionali n. 12/2005 e n. 34/2002, così come modificate dalla Legge regionale n. 8/14

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37"; 

Vista la L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della L.R. 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e valorizzazione dell’associazionismo)"; 

Vista la L.R. 30 giugno 2014, n. 8 “Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della Giornata della cittadinanza solidale”; 

Preso atto che con L.R. n. 8/2014, appena richiamata, sono stati abrogati i registri provinciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale mantenendo unici registri di competenza della Regione; 

Preso atto che le modifiche introdotte da tale legge regionale rendono necessarie nuove modalità di gestione dei registri (iscrizione, cancellazione aggiornamento e revisione) improntate alla massima semplificazione del sistema, alla informatizzazione delle procedure e all'accertamento preventivo della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione; 

Preso inoltre atto che le modifiche introdotte rendono necessarie nuove modalità per l’individuazione delle organizzazioni e associazioni a rilevanza regionale e degli organismi di collegamento e coordinamento, nonché modalità per l'individuazione delle articolazioni locali, localizzate nel territorio regionale e dotate di elevata autonomia organizzativa, delle organizzazioni o delle associazioni a rilevanza regionale, o afferenti ad organizzazioni o associazioni aventi sede legale extraregionale e, pertanto, iscritte nei registri di altre regioni; 

Preso atto che i provvedimenti necessari all’individuazione delle modalità di cui sopra sono demandati alla Giunta regionale sentita la Commissione assembleare competente; 

Preso altresì atto che:

  • la Giunta regionale è incaricata di approvare criteri e modalità di controllo, sia diretto, sia avvalendosi degli enti locali, sulle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte, al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti per l'iscrizione;
  • Il controllo dovrà in particolare verificare la trasparenza di bilancio, la democrazia di gestione, il rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui alla legge n. 266 del 1991, il radicamento territoriale delle organizzazioni e le modalità con cui le stesse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.
  • la Giunta regionale è incaricata di stabilire criteri e modalità di controllo sia diretto, sia avvalendosi degli enti locali, sulle attività delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro, al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti di iscrizione, nonché in merito alle modalità con cui esse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.
  • le modalità di controllo devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema e alla informatizzazione delle procedure e sono ispirate ai principi di coordinamento e collaborazione tra gli enti coinvolti. 

Ritenuto opportuno, per chiarezza di lettura e facilità di comprensione, definire in modo organico e complessivo con un unico atto deliberativo le modalità di gestione dei registri (iscrizione, cancellazione, aggiornamento e revisione), ivi comprese le modalità per l’individuazione delle organizzazioni e associazioni a rilevanza regionale e degli organismi di collegamento e coordinamento, le modalità per l'individuazione delle articolazioni locali, nonché i criteri e le modalità di controllo; 

Ritenuto a tal fine necessario approvare gli Allegati 1 e 2 della presente deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale, relativi rispettivamente alle "Modalità per la gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. n. 12/2005, così come modificata con L.R. n. 8/2014" e alle "Modalità per la gestione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla L.R. n. 34/2002, così come modificata con L.R. n. 8/2014"; 

Ritenuto pertanto necessario dare attuazione a quanto disposto dalla L.R. n. 8/2014, in modifica della L.R. n. 12/2005 e della L.R. n. 34/2002, definendo le modalità di cui sopra così come riportate negli Allegati su richimati; 

Dato atto che la presente deliberazione sostituisce integralmente le deliberazioni della Giunta regionale n. 910/2003, così come modificata con DGR n. 978/2008, n. 139/2006, così come modificata con DGR n. 1971/2006, n. 140/2006 n. 109/2010 e n. 1899/2011; 

Visto il parere favorevole della Commissione assembleare Politiche per la Salute e Politiche sociali espresso nella seduta del 21/07/2015, così come da nota prot. n. AL/2015/0031155 del 22/07/2015; 

Visto il parere della Conferenza regionale del Terzo settore di cui all’art. 35 della L.R. n. 3/1999, espresso nella seduta del 29/06/2015; 

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 2416/2008 e successive modificazioni, n. 1057/2006, n. 1663/2006, n. 1222/2011 e n. 193/2015; 

Dato atto del parere allegato alla presente deliberazione; 

Su proposta della Vicepresidente Assessore al welfare e alle politiche abitative, Elisabetta Gualmini; 

a voti unanimi e palesi

delibera: 

  1. di definire nuove modalità di gestione dei registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale (iscrizione, cancellazione aggiornamento e revisione) improntate alla massima semplificazione del sistema, alla informatizzazione delle procedure e all'accertamento preventivo della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione;
  2. di definire contestualmente nuove modalità per l’individuazione delle organizzazioni e associazioni a rilevanza regionale e degli organismi di collegamento e coordinamento e le modalità per l'individuazione delle articolazioni locali, localizzate nel territorio regionale e dotate di elevata autonomia organizzativa, delle organizzazioni o delle associazioni a rilevanza regionale, o afferenti ad organizzazioni o associazioni aventi sede legale extraregionale e, pertanto, iscritte nei registri di altre regioni;
  3. di approvare contestualmente criteri e modalità di controllo, sia diretto, sia avvalendosi degli enti locali, sulle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte e sulle attività delle associazioni di promozione sociale iscritte, al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti per l'iscrizione, nonché in merito alle modalità con cui esse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.;
  4. di approvare la direttiva inerente "Modalità per la gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. n. 12/2005, così come modificata con L.R. n. 8/2014", di cui all’ALLEGATO 1 della presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
  5. di approvare la direttiva inerente "Modalità per la gestione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla L.R. n. 34/2002, così come modificata con L.R. n. 8/2014", di cui all’ALLEGATO 2 della presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
  6. di dare atto che la presente deliberazione sostituisce integralmente le deliberazioni della Giunta regionale n. 910/2003, così come modificata con DGR n. 978/2008, n. 139/2006, così come modificata con DGR n. 1971/2006, n. 109/2010 e n. 1899/2011;
  7. di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel BURERT. 

ALLEGATO 1

Modalità per la gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. n. 12/2005, così come modificata con L.R. n. 8/2014.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. 12/2005 possono richiedere l'iscrizione nel registro regionale le organizzazioni dotate di autonomia, liberamente costituite a fini di solidarietà e di impegno civile, qualunque sia la forma giuridica assunta, aventi sede ed operanti nel territorio regionale. 

1.  Forma giuridica delle organizzazioni di volontariato

Fatte salve le norme di incompatibilità di cui all'art. 3, comma 3 della L.R. 12/2005 e all'art. 4, comma 6 della L.R. 34/2002, la libertà di forma riconosciuta dalla Legge consente sostanzialmente di iscrivere nel registro regionale:

a) le associazioni dotate di personalità giuridica;

b) le associazioni prive di personalità giuridica, siano esse costituite con atto notarile o con scrittura privata registrata;

c) le articolazioni locali delle organizzazioni nazionali o regionali dotate di piena autonomia, costituite con atto notarile, o con scrittura privata registrata, ovvero con atto dell'organo competente dell'organizzazione nazionale o regionale di riferimento;

d) le fondazioni a base associativa costituita da persone fisiche, cioè quelle la cui normativa statutaria preveda, al di là della definizione formale, organi esecutivi nominati dalla base associativa e modalità di funzionamento proprie delle associazioni.

Non possono essere iscritte nel registro i soggetti aventi natura pubblica, stante il riferimento alla normativa del codice civile di cui all'art. 3, comma 3 della L. n. 266/1991.

2.  Requisiti per l’iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato

Nel registro regionale del volontariato sono iscrivibili le organizzazioni che presentino contestualmente i seguenti requisiti sostanziali e formali: 

1) si avvalgano in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite dei propri aderenti ed eventualmente, ma solo in misura secondaria, di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo. Il requisito di cui al presente punto deve essere rispettato sia riguardo all’attività complessiva dell’organizzazione sia nell’ambito di specifiche attività svolte in convenzione con la Pubblica amministrazione (art. 13, c. 3, lett. a) L.R. n. 12/2005); 

2) siano liberamente costituite a fini di solidarietà e, quindi, che operino esclusivamente a favore di persone terze rispetto all'organizzazione attraverso attività volte a prevenire o rimuovere situazioni di emarginazione, di disagio e di bisogno socio-economico o culturale, o comunque a tutelare diritti primari delle persone, con le seguenti precisazioni:

a) le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti, purché non in modo prevalente o esclusivo, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 10 del DLgs 460/97, e ciò al fine di rendere "l'utenza" consapevole e soggetto attivo nella realizzazione dell'attività istituzionale in un’ottica non assistenzialista ma inclusiva;

b) le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche nell’attività di beneficenza qualora dette attività siano rivolte in modo diretto e prevalente a categorie particolarmente vulnerabili e solo subordinatamente e marginalmente attraverso il sostegno economico ad altri enti seppur perseguenti tale fine;

c) anche nel caso di attività all'estero questa deve essere complementare ad una operatività nel territorio regionale e deve esistere una prevalenza di attività diretta rispetto a quella indiretta, escludendo soggetti che operano una mera raccolta fondi da destinare a strutture terze rispetto loro;

d) le organizzazioni animaliste e zoofile sono iscrivibili qualora valorizzino l'animale attraverso interventi di tipo educativo e/o terapeutico che abbiano l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone, ovvero, svolgano attività di controllo efficace della popolazione canina e felina sul territorio al fine di promuovere un equilibrio tra uomo ed animale per la tutela dell'incolumità delle persone e, in generale, della salvaguardia della salute pubblica; 

3) siano dotate di autonomia sotto il profilo organizzativo, amministrativo, contabile, fiscale, patrimoniale e processuale e, pertanto, siano dotate del Codice fiscale individuale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; 

4) abbiano sede legale e siano effettivamente operanti nel territorio regionale:a) la sede legale è un elemento essenziale di un soggetto giuridico e pertanto ogni sua modifica costituisce modifica statutaria salvo il caso sia espressamente previsto in statuto che il trasferimento della sede legale nell’ambito del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria e possa essere deliberato dall’assemblea ordinaria;

b) l'operatività delle organizzazioni di volontariato esplica di per se stessa il fine solidaristico delle stesse: pertanto è necessario accertarne l'effettiva sussistenza secondo i rispettivi scopi istituzionali. Per le associazioni di recente costituzione, qualora non sia possibile accertarla nella fase di iscrizione, l'effettiva e consolidata attività sarà accertata, anche con il concorso degli Enti locali e di altre istituzioni, all’atto della prima revisione periodica del registro, successiva all’iscrizione; 

5) siano caratterizzate, per normativa statutaria e per situazione effettiva, da assenza di fini di lucro, nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma. Ciò sta a significare che:

a) gli eventuali utili debbono essere interamente impiegati per le finalità sociali dell'organizzazione e non possono essere ripartiti fra gli associati;

b) gli associati non possono percepire alcuna utilità né economica, né di altra natura;

c) è esclusa la possibilità di ripartire fra gli associati i beni che residuino in caso di scioglimento dell'organizzazione (utilità/remunerazione differita).

d) le cariche associative devono essere ricoperte gratuitamente, restando quindi esclusa ogni forma di remunerazione delle responsabilità assunte;

e) gli aderenti devono fornire le loro prestazioni gratuitamente, restando quindi esclusa ogni forma di remunerazione dell’attività prestata;

6) siano dotate di atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata che prevedano, oltre ovviamente alla denominazione dell'organizzazione e la sede legale, gli scopi e le modalità di attuazione di questi ultimi (art. 16 codice civile). Scopi e modalità attuative dovranno essere espressi con chiarezza ed evitando formulazioni generiche, così da consentire, in caso di successivi controlli, la verifica dell’effettivo perseguimento delle finalità statutarie e la coerenza delle attività con i fini solidaristici. La denominazione dovrà evitare formulazioni ingannevoli e fuorvianti che lascino presupporre natura o finalità diverse da quelle proprie ed effettive;

7) siano caratterizzate da democraticità della struttura. Questa può essere verificata anche in base ai parametri definiti dalle disposizioni di cui al titolo II, capo II del Codice civile che, pur se dettate per le persone giuridiche, sono applicabili in linea di principio e per analogia anche alle associazioni non riconosciute. Pertanto lo statuto deve prevedere:

a) criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro obblighi e diritti;

b) l’elettività delle cariche associative, intendendosi per tali quelle riferite all'amministrazione attiva dell'organizzazione (membri dei direttivi, Presidenti, Vicepresidenti, Segretari, ecc.), a cui possono eccedere esclusivamente i soci aderenti;

c) l’obbligatorietà del bilancio o rendiconto, nel senso che annualmente gli organi deputati alla gestione dell'organizzazione debbono sottoporre dopo la chiusura dell’esercizio i rendiconti all'approvazione della base associativa, con le modalità stabilite dallo statuto;

d) l’effettivo potere di controllo della base associativa sull’operato degli organi direttivi, garantendo il principio di alterità degli organi e assicurando all’assemblea l’esercizio effettivo delle competenze specifiche, fra cui il potere di nomina e revoca degli amministratori. La composizione numerica dell’organo direttivo (comitato esecutivo o direttivo, consiglio di amministrazione, ecc.), in proporzione al numero degli aderenti, non deve essere pertanto tale da creare ostatività al potere di controllo spettante alla base associativa (assemblea almeno il doppio più uno del numero dei membri dell’organo direttivo);

e) che non siano ammessi organi direttivi di tipo monocratico né voti doppi in capo al Presidente o altri soggetti;

f) che alla base associativa siano rimesse le determinazioni di maggior rilievo per la vita dell'organizzazione, prevedendo espressamente, per le delibere di modifica statutaria o di scioglimento dell’organizzazione, una maggioranza particolarmente qualificata, che possa effettivamente garantire la democraticità dell’ordinamento interno, ferme restando le norme previste dal codice civile per le associazioni riconosciute in materia di scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio residuo;

g) che tutti gli aderenti hanno pari diritti e opportunità (diritto di voto, diritto di elettorato attivo e passivo) e pari doveri. Viene applicato il principio maggioritario;

h) che l’eventuale possibilità di delega del voto sia limitata alla necessità di garantire il diritto di partecipazione alle decisioni assembleari ai soci occasionalmente impossibilitati a presenziare all’assemblea;

i) sia riconosciuto ad una minoranza (per le associazioni riconosciute il codice civile individua in 1/10 dei soci) della base associativa il diritto di ottenere la convocazione delle assemblee;

8) perseguano lo scopo solidaristico individuato nello statuto traendo le risorse economiche necessarie per il funzionamento dalle fonti tassativamente elencate nell’art. 5 della legge 266/1991. Le organizzazioni, quindi, non possono in alcun caso svolgere attività produttive diverse da quelle marginali (come individuate dal D.M. 25 maggio 1995), così come precisato dalle “Linee guida sulla gestione dei registri del volontariato” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 27 gennaio 2010.

L'iscrizione nel registro regionale del volontariato dà diritto ad agevolazioni di natura economica, amministrativa e gestionale, nonché permette la possibilità di usufruire della natura fiscale di Onlus ai sensi dell'art. 10, comma 8 del DLgs n. 460/1997.

3. Articolazione del registro regionale

Ai fini dell'iscrizione sono considerati in modo distinto:

  1. le organizzazioni aventi rilevanza regionale;
  2. le organizzazioni aventi rilevanza locale;
  3. gli organismi di collegamento e coordinamento di organizzazioni di volontariato.

3.1 Organizzazioni a rilevanza regionale

Sono considerate organizzazioni aventi rilevanza regionale le organizzazioni che operino in almeno quattro ambiti territoriali provinciali del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa. 

Sono altresì considerati a rilevanza regionale gli organismi di collegamento e coordinamento a cui aderiscono almeno dieci organizzazioni di volontariato iscritte, con sede legale ed operanti in almeno quattro diversi ambiti territoriali provinciali. 

Per quanto riguarda le associazioni di rilevanza regionale di cui al primo capoverso, va specificato che è stata posta la condizione della "articolazione locale strutturata su base associativa" quale requisito finalizzato a far sì che un'organizzazione assuma di fatto "rilevanza regionale". La caratteristica sarebbe infatti vanificata se le articolazioni locali risultassero, in realtà, solo una longa manus, un ufficio, una segreteria, un referente locale della "associazione madre". 

Le articolazioni locali per rispondere al principio espresso dovranno dunque consistere in vere e proprie strutture associative: avere un'assemblea ed un organo direttivo idonei a rappresentare al tempo stesso sia le esigenze peculiari del territorio di appartenenza, sia la volontà dell'intera associazione, di cui le articolazioni locali rimangono parte. 

Non possono pertanto rispondere alla condizione posta articolazioni locali con un numero evidentemente esiguo di soci, anche considerato che le associazioni di promozione sociale a rilevanza regionale sono portatrici di interessi collettivi molto ampi, diffusi e compositi. 

Per il rispetto delle condizioni si ritiene dunque legittimo stabilire, come indicatore minimo, che le basi associative delle articolazioni locali siano costituite da almeno 50 aderenti e che le associazioni da cui dipendono le stesse articolazioni abbiano una base associativa complessiva comunque non inferiore ai 400 aderenti. 

3.2 Organizzazioni a rilevanza locale

Sono considerate organizzazioni aventi rilevanza locale tutte le organizzazioni di base o di secondo livello che operino in ambito comunale o sovra comunale o che comunque non abbiano le caratteristiche di cui ai punti precedenti. 

3.3 Organismi di collegamento e coordinamento

Sono considerati organismi di collegamento e coordinamento le associazioni di secondo o terzo livello, con base associativa di sole organizzazioni di volontariato costituita in numero prevalente da organizzazioni già iscritte nel registro regionale. 

Per l'iscrizione nel registro regionale degli organismi di coordinamento e collegamento, devono essere verificati i requisiti e le caratteristiche proprie delle organizzazioni di volontariato, tranne, ovviamente, quelli incompatibili con la loro stessa natura di organismi di secondo livello. È ovvio infatti che quanto più sopra indicato, ad esempio, relativamente agli scopi solidaristici, alle prestazioni personali degli aderenti, agli ambiti di operatività, non può essere riferito agli organismi di cui trattasi, ma alle organizzazioni aderenti. 

3.4 Sezione speciale

E’ istituita una sezione speciale del registro in cui sono iscritte le articolazioni locali delle organizzazioni aventi rilevanza regionale di cui alla precedente lett. a) iscritte, o afferenti ad organizzazioni aventi sede legale extraregionale e, pertanto, iscritte nei registri di altre Regioni. 

Dette articolazioni operative devono avere proprie strutture associative, essere localizzate nel territorio regionale e dotate di elevata autonomia organizzativa. 

La loro iscrizione nella sezione speciale del registro è esclusivamente finalizzata all’agevolare i rapporti convenzionali di cui all'art. 13 della L.R. n. 12/2005 e le forme di partecipazione delle organizzazioni alla co-progettazione e alla co-attuazione del sistema pubblico dei servizi. Pertanto in sede di revisione periodica del registro, l’accertamento dei requisiti sarà subordinato alla verifica che permanga l’iscrizione dell’organizzazione di cui l’articolazione operativa è parte. 

4. Procedure per l’iscrizione, la cancellazione, le modifiche e gli aggiornamenti 

Competente della tenuta e della gestione del registro regionale è la Giunta regionale tramite l’Assessorato competente per materia. 

Le procedure operative per l’iscrizione, l’aggiornamento anagrafico e la cancellazione, con modalità telematica sono definite con apposito atto del Dirigente Responsabile del Servizio regionale competente, uniformandosi alle seguenti linee direttrici:

a) acquisizione online della documentazione probatoria essenziale;

b) acquisizione delle informazioni necessaria sotto forma di dichiarazione. 

Le dichiarazione del legale rappresentante, ancorché rese con modalità telematica, si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al D.P.R. n. 445/2000. 

4.1 Iscrizione

Le organizzazioni di volontariato possono iscriversi con modalità telematica al registro regionale accedendo al sistema online TeSeO (Terzo Settore Online) della Regione Emilia-Romagna riservato ai legali rappresentanti delle organizzazioni richiedenti e agli operatori autorizzati. 

È condizione indispensabile all’attivazione delle procedure di iscrizione online che le organizzazioni siano in possesso di proprio codice fiscale e di un indirizzo di posta elettronica valido. 

Nelle more dell’adozione dell’atto di cui sopra e nella fase di implementazione e messa a regime del sistema online il Dirigente Responsabile del Servizio regionale competente adotta, con proprio atto, schemi procedurali e modulistica in formato cartaceo idonei a consentire l’iscrizione con modalità convenzionali. Tali modalità potranno essere utilizzate anche successivamente nel caso di interruzioni, malfunzionamenti o accertata impossibilità di utilizzo della connessione online. 

Le procedure di accertamento preventivo della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’iscrizione al registro devono prevedere l’espressione di un parere preventivo del Comune ove ha sede legale l’organizzazione richiedente: è pertanto obbligatorio presentare preliminarmente al Comune territorialmente competente la richiesta di parere da allegare alla domanda da trasmettere alla Regione. 

Il Comune ha trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di istanza per rispondere in merito all'effettiva operatività dell'organizzazione richiedente e accertare che l’attività sia coerente con gli scopi istituzionali e per fini di solidarietà e di impegno civile. Per le associazioni di recente costituzione, qualora non sia possibile accertare una effettiva e consolidata attività solidaristica e di impegno civile, questa sarà accertata all’atto della prima revisione periodica del registro, successiva all’iscrizione. 

Trascorso il termine suddetto senza che il Comune si sia espresso la Regione può prescindere dal parere, procedendo con propria istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di legge e può chiedere in merito pareri ed ulteriori dati conoscitivi agli enti locali e ad altre istituzioni. 

Il Responsabile del competente Servizio regionale, al fine di rendere uniforme e coerente l’azione amministrativa degli uffici incaricati di esprimere la valutazione preventiva, provvede a formalizzare, con proprio atto dirigenziale, delle linee guida operative per l’accertamento dell'effettiva operatività e della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi indicati al paragrafo 2. 

I provvedimenti di iscrizione o di diniego adottati dalla Regione in modo difforme dal parere espresso dal Comune devono essere a riguardo motivati. 

Le procedure per l’iscrizione con modalità telematica devono garantire l’acquisizione online in formato pdf della documentazione essenziale relativa alla normativa interna dell’organizzazione e precisamente copia dell’atto costitutivo e dello statuto, con le seguenti specificazioni:

a) qualora l’atto costitutivo sia un documento remoto che non possiede nessuna forma specifica, le norme statutarie vigenti devono possedere la forma richiesta dalla legge regionale (atto notarile o scrittura privata registrata);

b) le articolazioni locali delle organizzazioni nazionali o regionali di cui alla lettera b) del paragrafo 3, dotate di piena autonomia, sono tenute a presentare copia dell’atto costitutivo (atto notarile o scrittura privata registrata), ovvero copia dell’atto dell'organo competente dell'organizzazione nazionale o regionale con cui sono state costituite e copia dello statuto vigente;

c) qualora le sezioni locali fossero disciplinate dello statuto dell’organizzazione nazionale o regionale, sono tenute a presentare copia di tale statuto, che ne preveda l'esistenza e l'autonomia, e copia della scrittura privata registrata con cui l'organo competente delle articolazioni locali hanno adottato lo statuto nazionale o regionale come propria normativa interna. 

Le procedure per l’iscrizione con modalità telematica devono garantire l’acquisizione, sotto forma di dichiarazione, delle seguenti informazioni:

1) sede legale e recapiti di riferimento, nonché eventuali sedi operative;

2) esatta denominazione e Codice Fiscale;

3) casella di posta elettronica per ogni successiva comunicazione ufficiale;

4) dati identificativi e anagrafici del presidente in carica e CF;

5) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative, con indicazione delle qualifiche e dei relativi CF;

6) informazioni sull’attività svolta dall’organizzazione che evidenzino tra l’altro:

a) l’ambito territoriale di operatività;

b) dimensione operativa (n.ro soci, soci attivi, collaboratori, dipendenti, ecc.);

c) dimensione economica e modalità di redazione del bilancio o rendiconto;

d) l'ambito solidaristico prevalente in cui opera l'organizzazione;

e) le attività svolte al fine di raggiungere lo scopo sociale;

f) la presenza ed il coinvolgimento operativo determinante e prevalente dei soci volontari;

g) l’operatività esclusiva o prevalente a favore di soggetti terzi rispetto all'organizzazione stessa;

h) relazione dettagliata ed esplicativa dell’attività svolta o che si intende svolgere; 

Gli organismi di collegamento e coordinamento debbono inoltre allegare l'elenco di tutte le organizzazioni aderenti con esatta denominazione e CF. 

L’iscrizione online nella sezione speciale del registro delle articolazioni locali delle organizzazioni aventi rilevanza regionale di cui al paragrafo 2, o afferenti ad organizzazioni aventi sede legale extraregionale iscritte nei registri di altre regioni, è presentata dal legale rappresentante dell’organizzazione madre, presentando:

  1. copia dello statuto nazionale o regionale;
  2. denominazione dell’articolazione locale indicando sede operativa e recapiti di riferimento;
  3. casella di posta elettronica per ogni successiva comunicazione ufficiale;
  4. elenco nominativo delle persone responsabili delle articolazioni locali e relativi CF;
  5. informazioni sull’attività svolta dall’articolazione territoriale, in analogia al precedente punto 6). 

La Regione adotta il provvedimento di iscrizione o di diniego con atto del Dirigente regionale competente entro 60 giorni dall’attivazione e validazione del procedimento online (data di protocollo in entrata), fatta salva la sospensione dei termini per l’acquisizione di eventuali documentazioni integrative. 

I provvedimenti di diniego, previo preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, dovranno essere motivati. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione nel registro regionale è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla comunicazione. 

I provvedimenti di iscrizione sono comunicati all’organizzazione richiedente, al Comune ove l’organizzazione ha sede legale, all’Agenzia regionale delle Entrate, e pubblicati per estratto nel BURERT. 

4.2 Aggiornamenti e modifiche anagrafiche

Le organizzazioni di volontariato possono aggiornare e modificare i propri dati anagrafici inseriti nel registro regionale accedendo con modalità telematica al sistema online TeSeO (Terzo Settore Online) della Regione Emilia-Romagna riservato ai legali rappresentanti delle organizzazioni richiedenti e agli operatori autorizzati. 

Le procedure per le modifiche anagrafiche devono garantire l’acquisizione online in formato pdf della documentazione essenziale relativa alle seguenti richieste di modifiche:

1) modifiche statutarie (compreso eventuale trasferimento sede legale);

2) trasferimento sede legale senza modifica statutaria (se previsto da statuto);

3) modifica del legale rappresentante;

4) modifica composizione organo direttivo;

5) cancellazione (per scioglimento dell’organizzazione o per cessazione della qualifica di organizzazione di volontariato). 

Le ulteriori e diverse modifiche anagrafiche saranno effettuate con richiesta online ed acquisizione delle necessarie informazioni sotto forma di dichiarazione. 

Le modifiche statutarie devono essere comunicate alla Regione entro 45 giorni dalla formalizzazione. 

Ogni variazione statutaria deve avvenire almeno con la forma della scrittura privata registrata e ciò può valere anche qualora l’originario statuto sia stato redatto nella forma solenne dell’atto pubblico, 

4.3 Cancellazione  

La cancellazione dal registro regionale è disposta con atto motivato del Dirigente regionale competente e comunicato all’organizzazione interessata, al Comune ove ha sede legale, all’Agenzia regionale delle Entrate e pubblicato per estratto nel BURERT. 

Cause della cancellazione sono:

a) richiesta della stessa organizzazione iscritta, con le procedure del precedente punto 4.2;

b) riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all’iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell’attività o nell’utilizzo delle forme pubbliche di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;

c) mancata risposta alla richiesta di dati e informazioni in sede di revisione periodica del registro;

d) mancata risposta alla richiesta di dati e informazioni in sede di verifica e controllo, previa diffida;

e) mancata comunicazione di variazione dello statuto, entro i termini di cui al punto 4.2, previa valutazione delle motivazioni;

f) irreperibilità dell’organizzazione o del suo legale rappresentante per mancata comunicazione di variazione della sede legale, di variazione dei recapiti postali e dell’indirizzo di posta elettronica. 

Avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro regionale, con esclusione di quelli adottati per la causa di cui alla precedente lettera a), è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla comunicazione. 

5. Revisione periodica del registro 

La verifica dell’operatività delle organizzazioni di volontariato secondo i rispettivi scopi istituzionali, dell'effettiva e consolidata attività e del permanere dei requisiti di iscrizione viene svolta di norma ogni due anni mediante specifica revisione del registro. 

A tal fine le organizzazioni iscritte a tutto il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si svolge la revisione sono tenute a trasmettere alla Regione, entro i termini fissati, le informazioni di carattere amministrativo necessarie a verificare l’effettiva operatività e il permanere dei requisiti di iscrizione. 

La verifica avviene con procedura telematica, determinata con propri atti dal Dirigente responsabile del Servizio regionale competente, e volta ad accertare:

a) il rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui alla Legge 266/91;

b) l’effettiva permanenza dei requisiti per l’iscrizione nel registro;

c) la coerenza delle attività svolte con i propri scopi istituzionali;

d) la correttezza e la trasparenza dei bilanci e rendiconti;

e) l’effettiva democrazia di gestione e dell’ordinamento interno;

f) il radicamento territoriale dell’organizzazione;

g) compatibilità delle entrate con le fonti di finanziamento ammesse dalla L. 266/91;

h) le modalità con cui le stesse organizzazioni e associazioni usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento. 

Le informazioni richieste, volte anche ad aggiornare il sistema informativo regionale sul Terzo settore (TeSeO), dovranno essere rese avvalendosi di specifico questionario online Detto questionario, compilato dal legale rappresentante dell’organizzazione dichiarante, ha valore di autocertificazione e le dichiarazioni, ancorché rese con modalità telematica, si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al D.P.R. 445/2000. 

Nelle nella fase di implementazione e messa a regime del sistema di rilevazione online gli uffici regionali competenti predispongono idonea modulistica in formato cartaceo atta a consentire comunque la compilazione del questionario di rilevazione con modalità convenzionali, da utilizzarsi nel caso di interruzioni, malfunzionamenti o accertata impossibilità di utilizzo della connessione on line. 

Le organizzazioni non rispondenti, previo sollecito e successiva formale diffida ad adempiere entro 15 giorni, saranno considerate inattive o comunque gravemente inadempienti e pertanto cancellate dal registro. 

5.1 P rocedure di verifica e di controllo

Sulle dichiarazioni la Regione è tenuta ad esercitare sia verifiche di congruità, sia controlli specifici sulle anomalie, sia controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, al fine di garantire la massima efficacia dell’azione amministrativa e l’individuazione di eventuali abusi o irregolarità in relazione alla normativa nazionale e regionale, all’ordinamento interno e al fine istituzionale delle organizzazioni, ai loro rapporti con le istituzioni pubbliche e all’ottenimento di provvedimenti e/o benefici. 

5.1.1. Procedure di verifica di congruità

Le verifiche di congruità sono da applicarsi a tutte le dichiarazioni rese dalle associazioni iscritte nel registro, mediante analisi di indicatori che possono essere rilevati dal sistema informativo regionale del Terzo settore (TeSeO). 

Qualora nel corso delle verifiche vengano rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni, comunque non costituenti falsità, i soggetti interessati sono invitati dal Responsabile del procedimento ad integrare le dichiarazioni entro il termine di 15 giorni. Ciò, può avvenire quando l’errore stesso non incida in modo sostanziale sul procedimento di revisione in corso e può essere sanato dall’organizzazione interessata con dichiarazione integrativa. 

5.1.2 Procedure di controllo specifico  

Qualora da tali verifiche emergano potenziali situazioni irregolari o illegittime, ovvero elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, i competenti uffici regionali sono tenuti ad avviare un controllo specifico teso ad accertare l’effettiva sussistenza delle irregolarità o illegittimità. 

I competenti uffici regionali sono altresì tenuti ad avviare un controllo specifico allorquando:

  1. si rileva una evidente lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall’Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento o comunque le informazioni sono rese in modo tale da non consentire all’Amministrazione adeguata e completa verifica del permanere dei requisiti;
  2. è accertato un fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e in modo tale da non consentire all’Amministrazione adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione;
  3. si rilevino palesi ed evidenti indizi di abusi o irregolarità in relazione alla normativa nazionale e regionale, all’ordinamento interno e al fine istituzionale delle organizzazioni, ai loro rapporti con le istituzioni pubbliche e all’ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

5.1.3 Procedure di controllo a campione  

Le procedure di controllo a campione, di norma, devono riguardare un campione non inferiore al 5% e non superiore al 15% del totale delle dichiarazioni presentate dalle organizzazioni. 

La scelta delle autocertificazioni da sottoporre a controllo a campione sarà effettuata:

  1. con una quota non inferiore al 25% del campione mediante sorteggio casuale in riferimento al totale delle autocertificazioni presentate;
  2. con una complementare quota sino al 75% mediante sorteggio casuale in riferimento ad un sottoinsieme definito su base di indicatori statistici di probabili anomalie o irregolarità. 

In occasione di ciascuna revisione i competenti uffici regionali, a partire dalle informazioni inserite nel sistema informativo regionale del Terzo settore (TeSeO), provvedono a definire, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, gli indicatori di anomalia o irregolarità e predispongono gli algoritmi di calcolo per l’individuazione dei sottoinsiemi, eventualmente articolati per ambito territoriale, e per la formazione dei relativi campioni. 

Una volta formato il campione su cui procedere ai controlli i competenti uffici regionali provvedono a comunicare alle organizzazioni interessate l’avvio del procedimento e a richiedere la presentazione della necessaria documentazione, atta a comprovare quanto dichiarato. 

Qualora dal controllo delle autocertificazioni si rilevino elementi di falsità, non riconducibili a meri errori materiali, nelle dichiarazioni rese da una organizzazione di volontariato, i competenti uffici regionali sono tenuti ad attivarsi immediatamente, trasmettendo gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all’autorità giudiziaria. 

5.2 Accertamento di abusi e irregolarità  

Qualora le verifiche e i controlli accertassero abusi o irregolarità in relazione alla normativa nazionale e regionale, all’ordinamento interno e al fine istituzionale delle organizzazioni, ai loro rapporti con le istituzioni pubbliche e all’ottenimento di provvedimenti e/o benefici, i competenti uffici regionali provvedono:

a) ad avviare procedimento di diffida nei confronti dell’organizzazione interessata con richiesta di sanare, nei tempi assegnati, le situazioni irregolari o illegittime, qualora non ricorrano le condizioni di cui al successivo punto b);

b) ad avviare procedimento di cancellazione dell’organizzazione interessata quando oggettivamente l’abuso ha creato situazioni non sanabili o di pregiudizio persistente sull’affidabilità dell’organizzazione stessa, ovvero questa non abbia provveduto nei tempi assegnati a sanare le situazioni di cui al precedente punto a);

c) ad interessare le competenti Amministrazioni pubbliche qualora fossero accertati abusi su questioni e fatti che non rientrano nella propria sfera di competenze. 

La Regione, nell’attivare i procedimenti di verifica e controllo, può sviluppare ogni atto utile a definire rapporti formali ed informali con altre Amministrazioni pubbliche, che sono in grado di concorrere per competenza specifica al controllo, al fine di facilitare gli scambi di dati necessari per i controlli incrociati, nonché a definire o formalizzare procedure tecnico-operative per instaurare relazioni con le stesse. 

5.2.1 Linee guida operative

Il Responsabile del competente Servizio regionale provvede a formalizzare, con proprio atto dirigenziale, delle linee guida operative per le procedure inerenti e conseguenti l’accertamento di incongruità, irregolarità e anomalie, con particolare riguardo ai seguenti elementi:

  • democraticità della organizzazione e l’autonomia di gestione;
  • sussistenza di un effettivo fine solidaristico e l’assenza di fini di lucro;
  • elettività e gratuità cariche associative;
  • obbligo di redazione di bilancio o rendiconto;
  • trasparenza e veridicità del bilancio o rendiconto;
  • apporto prevalente e determinante dei soci nell’attività;
  • assenza di attività produttive o commerciali diverse da quelle marginali;
  • assenza di remunerazione diretta o indiretta associati;
  • effettivo radicamento territoriale;
  • uso delle forme di sostegno e valorizzazione;
  • coerenza delle attività svolte con i propri scopi istituzionali. 

Con il medesimo provvedimento vengono definiti criteri oggettivi per l’individuazione degli indicatori di potenziali anomalie e la definizione dei conseguenti algoritmi necessari all’estrapolazione dei campioni da sottoporre a controllo. 

5.3 Durata del procedimento  

Il procedimento di controllo ha, di norma, durata non superiore a 60 giorni e si conclude con una comunicazione all’organizzazione interessata degli esiti del controllo stesso ovvero con l’adozione del provvedimento di cancellazione. 

Tuttavia, nei casi di particolare complessità ove siano richieste valutazioni specifiche e articolate, i competenti uffici regionali possono attivare un supplemento di istruttoria con il concorso degli Enti locali e di altre istituzioni della durata massima di 120 giorni. In tali casi può essere richiesto parere del Comune ove ha sede l’organizzazione, volto anche ad accertare l'effettiva operatività dell'organizzazione stessa, secondo i propri scopi istituzionali, per fini di solidarietà e di impegno civile. 

Qualora nel corso del procedimento si accertassero abusi o irregolarità sanabili e si renda necessario avviare un procedimento di diffida nei confronti dell’organizzazione interessata, il responsabile del procedimento assegnerà un termine congruo con i tempi necessari a sanare le situazioni irregolari o illegittime e comunque non inferiore a 30 giorni. 

Nel caso di supplemento di istruttoria, sia in caso di controlli specifici, sia in caso di controlli a campione, qualora si rendano necessarie valutazioni tecniche specialistiche, i competenti uffici regionali possono chiedere consulenze di esperti anche ricorrendo a collaborazioni tecnico-operative con altri soggetti istituzionali in ragione delle loro particolari competenze. 

5.4 Ulteriori controlli  

Nell’ambito delle finalità stabilite con il presente atto, i competenti uffici regionali possono attivare, con le medesime modalità, controlli sulle organizzazioni di volontariato anche al di fuori del contesto della revisione biennale, quando:

  • sono trasmesse segnalazioni da parte di altre Pubbliche amministrazioni, e/o da altri soggetti istituzionali, riguardanti presunti abusi o irregolarità operati dalle organizzazioni di volontariato;
  • analoghe segnalazioni sono trasmesse da singoli cittadini che dimostrino legittimo e diretto interesse, purché in forma scritta e non anonima e contenenti dati o informazioni che consentano una oggettiva valutazione della sussistenza dei presupposti per l’attivazione dei controlli specifici;
  • un sodalizio di nuova costituzione operi in continuità (per identità sostanziale dell’oggetto sociale e/o presenza dei medesimi componenti gli organi dirigenti) con altra associazione cancellata dal registro delle organizzazioni di volontariato per abusi o irregolarità;
  • ogni qualvolta le organizzazioni stesse siano destinatarie di contributi pubblici. 

I controlli non possono essere comunque attivati qualora:

  • le segnalazioni riguardino questioni non rientranti nella sfera delle competenze regionali, come ad esempio i contrasti interni tra soci o tra soci e l’organizzazione;
  • i fatti contestati siano già stati sanati o riferiti a tempi remoti da non consentire una valutazione attendibile;
  • le segnalazioni riguardino fatti non oggettivamente provati.

ALLEGATO 2  

Modalità per la gestione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla L.R. n. 34/2002, così come modificate con L.R. n. 8/2014.

Nel registro regionale dell’associazionismo sono iscrivibili le associazioni di promozione sociale, che siano dotate di propria autonomia, che hanno sede legale ed operano nel territorio regionale e che perseguono finalità di utilità sociale indicate all’art. 2, comma 1 della L.R. n. 34/2002. 

Sono esclusi i soggetti indicati all’art. 2, comma 2 della legge 383/2000, nonché le Organizzazioni di volontariato per le ragioni di incompatibilità di cui all'art. 3, comma 3 della L.R. 12/2005 e all'art. 4, comma 6 della L.R. 34/2002.

1. Requisiti per l’iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale

Sono considerate associazioni di promozione sociale i soggetti con le caratteristiche di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. n. 34/2002, che devono sussistere sia sotto l’aspetto formale che sostanziale. 

1.1 Forma giuridica delle associazioni di promozione sociale

Le associazioni devono essere dotate di piena autonomia sotto il profilo organizzativo, amministrativo, contabile, fiscale, patrimoniale e processuale, costituite con atto pubblico o scrittura privata registrata o atto scritto a data certa e dotate di uno statuto proprio, quindi:

a) Le associazioni dotate di personalità giuridica, costituite con atto pubblico;

b) le associazioni prive di personalità giuridica, costituite alternativamente con atto pubblico, scrittura privata autenticata, scrittura privata registrata o scrittura privata avente data certa;

c) le articolazioni locali delle associazioni nazionali o regionali dotate di piena autonomia, costituite nelle forme di cui sopra ovvero con atto dell'organo competente dell'organizzazione nazionale o regionale di riferimento.

Sotto l’aspetto dell’autonomia fiscale è condizione per l’iscrizione che le associazioni richiedenti siano dotate del codice fiscale individuale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.

Ai fini del riconoscimento della validità dell’atto costitutivo la scrittura privata, deve riportare la data certa di costituzione, ed avere la forma minima del contratto di associazione (atto costituivo e statuto) che preveda espressamente i requisiti di cui all’art. 3 della L.R. n. 34/2002.

Ai fini della fruizione dei benefici previsti per gli enti non commerciali di tipo associativo, lo statuto deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata registrata e deve conformarsi ai requisiti di cui all’art. 5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 460/97

1.2 Fini dell’associazione

Il perseguimento di finalità di utilità sociale, che sono indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo dall’art. 2, comma 1 della L.R. n. 34/2002, dovrà essere indicato nello statuto esplicitando scopi e modalità attuative che dovranno essere espressi con chiarezza evitando descrizioni generiche, così da consentire, in caso di successivi controlli, la verifica dell’effettivo perseguimento delle finalità statutarie e la coerenza delle attività con i fini di promozione sociale dichiarati. La denominazione dovrà evitare formulazioni ingannevoli e fuorvianti che lascino presupporre natura o finalità diverse da quelle proprie ed effettive. 

Il perseguimento di scopi lucrativi è assolutamente vietato anche nelle forme differite o indirette e assume una connotazione più ampia rispetto all’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali e di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, a fini di utilità sociale e comprende il divieto di ripartire anche in forme indirette utili e avanzi di gestione tra i soci con gli obblighi e specificazioni di cui all’ art. 10, comma 6, del Dlgs n. 460/97. 

1.3 Sede e attività dell’associazione

La sede legale è un elemento essenziale di un soggetto giuridico e pertanto deve essere indicata nello statuto e ogni sua modifica costituisce modifica statutaria salvo il caso sia espressamente previsto in statuto che il trasferimento della sede legale nell’ambito del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria e possa essere deliberato dall’assemblea ordinaria. 

Il perseguimento di finalità di promozione sociale deve essere realizzato attraverso un’attività tesa alla realizzazione di interessi rilevanti e a valenza collettiva, intesi come valori in cui si può identificare al tempo stesso tutta la collettività sociale ed ogni suo singolo componente. 

Le organizzazioni che si propongono la salvaguardia della natura o di specie animali in via di estinzione sono iscrivibili nel registro, dato l'interesse che tale finalità riveste per la tutela e valorizzazione dell'ambiente, contribuendo allo sviluppo e al mantenimento di un sistema sostenibile che consenta la vita delle attuali generazioni senza nulla togliere alle generazioni future. 

L'operatività delle associazioni per fini di promozione sociale è elemento essenziale e qualificante e pertanto è necessario accertarne l'effettiva sussistenza secondo i rispettivi scopi istituzionali. Per le associazioni di recente costituzione, qualora non sia possibile accertarla nella fase di iscrizione, l'effettiva e consolidata attività di promozione sociale sarà accertata, anche con il concorso degli Enti locali e di altre istituzioni, all’atto della prima revisione periodica del registro, successiva all’iscrizione 

L’attività deve essere svolta in modo continuativo rivolta agli associati e a terzi, svolta in modo prevalente in forma gratuita dagli associati. L’associazione può avvalersi, anche ricorrendo ai propri soci, di personale retribuito (autonomo o dipendente) in casi di "particolare necessità". 

1.4 Democraticità della struttura

Lo statuto deve prevedere espressamente i requisiti indicati all’art. 3 della L.R. n. 34/2002. In particolare dalla normativa interna deve risultare la democraticità della struttura organizzativa dell’associazione: Questa può essere verificata anche in base ai parametri definiti dalle disposizioni di cui al titolo II, capo II del codice civile che, pur se dettate per le persone giuridiche, sono applicabili in linea di principio e per analogia anche alle associazioni non riconosciute, applicando i principi che seguono:

a) all’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si propone;

b) possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all’interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell’ambito dell’associazione;

c) l’organo che statutariamente rappresenta la base associativa (assemblea) è il soggetto sovrano in quanto esprime al tempo stesso la volontà dei soci e della stessa associazione. In esso ogni socio maggiore di età ha diritto all'elettorato attivo e passivo, secondo il principio del voto singolo e il principio maggioritario. Ad esso sono attribuite le decisioni più rilevanti quali deliberazione dei bilanci, programmazione delle attività, elezione delle cariche associative (con esclusione di meccanismi di cooptazione), modifiche statutarie, scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio residuo, ferme restando le norme previste in materia dal codice civile per le associazioni riconosciute;

d) la composizione numerica dell’organo direttivo (comitato esecutivo o direttivo, consiglio di amministrazione, ecc.), in proporzione al numero degli aderenti alle associazioni iscrivibili, non deve essere tale da creare prevalenza o controllo dell’organo direttivo sulla base associativa (assemblea almeno il doppio più uno del numero dei membri dell’organo direttivo), vanificando il principio di alterità degli organi. Le associazioni iscrivibili dovranno dunque avere una base associativa composta da un numero di aderenti sufficiente a garantire all’assemblea l’esercizio effettivo delle competenze specifiche, fra cui il potere di nomina e revoca degli amministratori. Data la natura delle associazioni di promozione sociale non sono ammessi organi direttivi di tipo monocratico;

e) l’ordinamento interno dovrà assicurare assenza di condizioni ostative al pieno esercizio dei diritti spettanti agli aderenti e il riconoscimento ad una minoranza (per le associazioni riconosciute il codice civile individua in 1/10 dei soci) della base associativa del diritto di ottenere la convocazione delle assemblee;

f) l’ordinamento interno dovrà inoltre assicurare che le determinazioni di maggior rilievo per la vita dell’associazione siano adottate con ampia partecipazione prevedendo pertanto quorum qualificati per le modifiche statutarie o lo scioglimento dell’associazione (per le associazioni riconosciute per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti).

2 Articolazione del registro regionale

Ai fini dell'iscrizione sono considerati in modo distinto:

  1. le associazioni aventi rilevanza regionale che operino in almeno quattro ambiti territoriali provinciali del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa;
  2. le associazioni aventi rilevanza locale che operino in ambito comunale o sovra comunale;
  3. gli organismi di collegamento e coordinamento, a rilevanza locale o regionale, di associazioni di promozione sociale, con base associativa costituita in numero prevalente da associazioni già iscritte nel registro regionale. 

2.1 Associazioni aventi rilevanza regionale

Per quanto riguarda le associazioni di rilevanza regionale, va specificato che è stata posta la condizione della "articolazione locale strutturata su base associativa" quale requisito finalizzato a far sì che un'organizzazione assuma di fatto "rilevanza regionale". La caratteristica sarebbe infatti vanificata se le articolazioni locali risultassero, in realtà, solo una longa manus, un ufficio, una segreteria, un referente locale della "associazione madre". 

Le articolazioni locali per rispondere al principio espresso dovranno dunque consistere in vere e proprie strutture associative: avere un'assemblea ed un organo direttivo idonei a rappresentare al tempo stesso sia le esigenze peculiari del territorio di appartenenza, sia la volontà dell'intera associazione, di cui le articolazioni locali rimangono parte. 

Non possono pertanto rispondere alla condizione posta articolazioni locali con un numero evidentemente esiguo di soci, anche considerato che le associazioni di promozione sociale a rilevanza regionale sono portatrici di interessi collettivi molto ampi, diffusi e compositi. 

Per il rispetto delle condizioni si ritiene dunque legittimo stabilire, come indicatore minimo, che le basi associative delle articolazioni locali siano costituite da almeno 50 aderenti e che le associazioni da cui dipendono le stesse articolazioni abbiano una base associativa complessiva comunque non inferiore ai 400 aderenti. 

2.2 Associazioni di rilevanza locale

Sono considerate associazioni aventi rilevanza locale tutte le organizzazioni di base o di secondo livello che operino in ambito comunale o sovra comunale o che comunque non abbiano le caratteristiche di cui ai punti precedenti. 

2.3 Organismi di collegamento e coordinamento

Per l'iscrizione nel registro regionale degli organismi di coordinamento e collegamento, devono essere verificati i requisiti e le caratteristiche proprie delle associazioni di promozione sociale, tranne, ovviamente, quelli incompatibili con la loro stessa natura di organismi di secondo livello. È ovvio infatti che quanto più sopra indicato, ad esempio, relativamente agli scopi mutualistici, alle prestazioni personali degli aderenti, agli ambiti di operatività, non può essere riferito agli organismi di cui trattasi, ma alle associazioni aderenti. 

Sono a rilevanza regionale gli organismi di collegamento e coordinamento a cui aderiscono associazioni aventi rilevanza locale in numero prevalente già iscritte, di cui almeno quindici con sede legale ed operanti in almeno quattro diversi ambiti territoriali provinciali. 

2.4 Sezione speciale

E’ istituita una sezione speciale del registro in cui sono iscritte le articolazioni locali delle associazioni aventi rilevanza regionale di cui al precedente punto 2.1 iscritte, o afferenti ad associazioni aventi sede legale extraregionale e, pertanto, iscritte nei registri di altre regioni. 

Dette articolazioni operative devono avere proprie strutture associative, essere localizzate nel territorio regionale e dotate di autonomia organizzativa. 

La loro iscrizione nella sezione speciale del registro è esclusivamente finalizzata all’agevolare i rapporti convenzionali di cui all'art. 12 della L.R. n. 34/2002 e le forme di partecipazione delle associazioni alla co-progettazione e alla co-attuazione del sistema pubblico dei servizi. 

3 Procedure per l’iscrizione, la cancellazione, le modifiche e gli aggiornamenti

Competente della tenuta e della gestione del registro regionale è la Giunta regionale tramite l’Assessorato competente per materia. 

Le procedure operative per l’iscrizione, l’aggiornamento anagrafico e la cancellazione, con modalità telematica sono definite con apposito atto del Dirigente Responsabile del Servizio regionale competente, informandosi alle seguenti linee direttrici:

a) acquisizione online della documentazione probatoria essenziale;

b) acquisizione delle informazioni necessarie sotto forma di dichiarazione. 

Le dichiarazioni del legale rappresentante, ancorché rese con modalità telematica, si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al D.P.R. 445/2000. 

3.1 Iscrizione

Le associazioni di promozione sociale possono iscriversi al registro regionale accedendo al sistema online TeSeO (Terzo Settore Online) della Regione Emilia-Romagna riservato ai legali rappresentanti delle associazioni richiedenti e agli operatori autorizzati. 

E’ condizione indispensabile all’attivazione delle procedure di iscrizione online che le organizzazioni siano in possesso di proprio codice fiscale e di un indirizzo di posta elettronica valido. 

Nelle more dell’adozione dell’atto di cui sopra e nella fase di implementazione e messa a regime del sistema online il Dirigente Responsabile del Servizio regionale competente adotta, con proprio atto, schemi procedurali e modulistica in formato cartaceo idonei a consentire l’iscrizione con modalità convenzionali; tali modalità potranno essere utilizzate anche successivamente nel caso di interruzioni, malfunzionamenti o accertata impossibilità di utilizzo. 

Le procedure di accertamento preventivo della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’iscrizione al registro devono prevedere l’espressione di un parere preventivo del Comune ove ha sede legale l’associazione richiedente: è pertanto obbligatorio presentare preliminarmente al Comune territorialmente competente la richiesta di parere da allegare alla domanda da trasmettere alla Regione. 

Il Comune ha trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di istanza per rispondere in merito all’effettiva operatività dell’associazione richiedente, e accertare che l’attività sia coerente con gli scopi istituzionali e per fini di promozione sociale. Per le associazioni di recente costituzione, qualora non sia possibile accertare una effettiva e consolidata attività per fini di promozione sociale, questa sarà accertata all’atto della prima revisione periodica del registro, successiva all’iscrizione. 

Trascorso il termine suddetto senza che il Comune si sia espresso la Regione può prescindere dal parere, procedendo con propria istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di legge e può chiedere in merito pareri ed ulteriori dati conoscitivi agli enti locali e ad altre istituzioni. 

Il Responsabile del competente Servizio regionale, al fine di rendere uniforme e coerente l’azione amministrativa degli uffici incaricati di esprimere la valutazione preventiva, provvede a formalizzare, con proprio atto dirigenziale, delle linee guida operative per l’accertamento dell'effettiva operatività e della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi indicati al paragrafo 1.

I provvedimenti di iscrizione o di diniego adottati dalla Regione in modo difforme dal parere espresso dal Comune devono essere a riguardo motivati. 

Le procedure per l’iscrizione con modalità telematica devono garantire l’acquisizione online in formato pdf della documentazione essenziale relativa alla normativa interna dell’associazione e precisamente copia dell’atto costitutivo e dello statuto (redatti nelle forme sopra indicate), con le seguenti specificazioni.

a) qualora quest'ultimo non dovesse essere più quello originario dovrà essere inviata copia dell’atto recante lo statuto vigente;

b) le articolazioni locali delle organizzazioni nazionali o regionali di cui alla lettera b) del paragrafo 3, dotate di piena autonomia, sono tenute a presentare copia dell’atto costitutivo (atto notarile, scrittura privata autenticata, scrittura privata registrata o scrittura privata a data certa), ovvero copia dell’atto dell'organo competente dell'organizzazione nazionale o regionale con cui sono state costituite e copia dello statuto vigente;

c) qualora le sezioni locali fossero disciplinate dello statuto dell’organizzazione nazionale o regionale, sono tenute a presentare copia di tale statuto, che ne preveda l'esistenza e l'autonomia, e copia della scrittura privata a data certa con cui l'organo competente delle articolazioni locali hanno adottato lo statuto nazionale o regionale come propria normativa interna;

d) la “data certa” del contratto associativo (o di una sua variazione) può risultare dallo stesso (attribuita dai fondatori o da qualunque pubblico funzionario deputato a ciò) o da qualsiasi altro documento atto a provarla (es. apposizione timbro postale).

Le procedure per l’iscrizione con modalità telematica devono inoltre garantire l’acquisizione, sotto forma di dichiarazione, delle seguenti informazioni:

  1. esatta denominazione e Codice Fiscale;
  2. sede legale (indirizzo completo) e recapiti di riferimento, nonché eventuali sedi operative;
  3. casella di posta elettronica per ogni successiva comunicazione ufficiale;
  4. Ddti identificativi e anagrafici del presidente in carica e CF;
  5. elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative, con indicazione delle qualifiche e dei relativi CF;
  6. informazioni sull’attività svolta dall’associazione che evidenzino tra l’altro:
    1. l’ambito territoriale di operatività;
    2. dimensione operativa (n.ro soci, soci attivi, collaboratori, dipendenti, ecc.);
    3. dimensione economica e modalità di redazione del bilancio o rendiconto;
    4. il settore di attività prevalente in cui opera l'organizzazione;
    5. l’esercizio eventuale di attività specifiche (cfr. mod. EAS);
    6. le attività svolte al fine di raggiungere lo scopo sociale;
    7. la presenza ed il coinvolgimento operativo prevalente dei soci volontari;
    8. l’operatività a favore dei soci e/o di soggetti terzi rispetto all'organizzazione stessa;
    9. relazione dettagliata ed esplicativa dell’attività svolta o che si intende svolgere. 

Gli organismi di collegamento e coordinamento debbono inoltre allegare l'elenco di tutte le organizzazioni aderenti con esatta denominazione e CF. 

L’iscrizione online nella sezione speciale del registro delle articolazioni locali delle associazioni aventi rilevanza regionale di cui al paragrafo 2.4, o afferenti ad organizzazioni aventi sede legale extraregionale iscritte nei registri di altre regioni, è presentata dal legale rappresentante dell’organizzazione madre, presentando:

  1. copia dello statuto nazionale o regionale;
  2. denominazione dell’articolazione locale indicando sede operativa e recapiti di riferimento;
  3. casella di posta elettronica per ogni successiva comunicazione ufficiale;
  4. elenco nominativo delle persone responsabili delle articolazioni locali e relativi CF;
  5. informazioni sull’attività svolta dall’articolazione territoriale, in analogia al precedente punto 6). 

Ai fini dell'iscrizione nel registro la Regione verifica il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi e può chiedere in merito ulteriori dati conoscitivi agli enti locali e ad altre istituzioni. 

La Regione adotta il provvedimento di iscrizione o di diniego entro 60 giorni dall’attivazione e validazione del procedimento online (data di protocollo in entrata), fatta salva la sospensione dei termini per l’acquisizione di eventuali documentazioni integrative, con atto del Dirigente regionale competente. 

I provvedimenti di diniego, previo preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, dovranno essere motivati. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione nel registro regionale è ammesso il ricorso di cui all'articolo 10 della legge n. 383 del 2000. 

I provvedimenti di iscrizione sono comunicati all’organizzazione richiedente, al Comune ove l’associazione ha sede legale, all’Agenzia regionale delle Entrate, e pubblicati per estratto nel BURERT. 

3.2 Aggiornamenti e modifiche anagrafiche

Le associazioni di promozione sociale possono aggiornare e modificare i propri dati anagrafici inseriti nel registro regionale accedendo con modalità telematica al sistema online TeSeO (Terzo Settore Online) della Regione Emilia-Romagna riservato ai legali rappresentanti delle organizzazioni richiedenti e agli operatori autorizzati.

Le procedure per le modifiche anagrafiche devono garantire l’acquisizione online in formato pdf della documentazione essenziale relativa alle seguenti richieste:

  1. modifiche statutarie (compreso eventuale trasferimento sede legale);
  2. trasferimento sede legale senza modifica statutaria (se previsto da statuto);
  3. modifica del legale rappresentante;
  4. modifica composizione organo direttivo;
  5. cancellazione (per scioglimento dell’organizzazione o per cessazione della qualifica di APS). 

Le ulteriori e diverse modifiche anagrafiche saranno effettuate con richiesta online ed acquisizione delle necessarie informazioni sotto forma di dichiarazione. 

Le modifiche statutarie devono essere comunicate alla Regione entro 45 giorni dalla formalizzazione. Ogni variazione statutaria deve avvenire almeno con la forma dell’atto scritto e ciò può valere anche qualora l’originario statuto sia stato redatto nella forma solenne dell’atto pubblico, fermo restando che, per la fruizione dei benefici previsti per gli enti di tipo associativo, lo statuto (e quindi ogni sua modifica) deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata registrata e deve conformarsi ai requisiti di cui all’art. 5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 460/1997 

3.3 Cancellazione

La cancellazione dal registro regionale è disposta con atto motivato del Dirigente competente e comunicato all’associazione interessata, al Comune ove ha sede, all’Agenzia delle Entrate e pubblicato per estratto nel BURERT. 

Cause della cancellazione sono:

a) richiesta della stessa associazione iscritta, con le procedure del precedente punto 3.2;

b) riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all’iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell’attività o nell’utilizzo delle forme pubbliche di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;

c) mancata risposta alla richiesta di dati e informazioni in sede di revisione periodica del registro;

d) mancata risposta alla richiesta di dati e informazioni in sede di verifica e controllo, previa diffida;

e) mancata comunicazione di variazione dello statuto, entro i termini di cui al punto 3.2, previa valutazione delle motivazioni;

f) irreperibilità dell’associazione o del suo legale rappresentante per mancata comunicazione di variazione della sede legale, di variazione dei recapiti postali e dell’indirizzo di posta elettronica. 

Avverso i provvedimenti di cancellazione, con esclusione di quelli adottati per la causa di cui al precedente lettera a), sono esperibili i ricorsi di cui all’art. 10 della legge n. 383/2000. 

4 Revisione periodica del registro

La verifica dell’operatività delle associazioni di promozione sociale secondo i rispettivi scopi istituzionali, dell'effettiva e consolidata attività e del permanere dei requisiti di iscrizione viene svolta di norma ogni due anni mediante specifica revisione del registro. 

A tal fine le associazioni iscritte a tutto il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si svolge la revisione sono tenute a trasmettere alla Regione, entro i termini fissati, le informazioni di carattere amministrativo necessarie a verificare l’effettiva operatività e il permanere dei requisiti di iscrizione. 

La verifica avviene con procedura telematica, determinata con propri atti dal Dirigente responsabile del Servizio regionale competente, e volta ad acquisire informazioni necessarie ai successivi controlli. 

Le informazioni richieste, volte anche ad aggiornare il sistema informativo regionale sul Terzo settore (TeSeO), dovranno essere rese avvalendosi di specifico questionario online; detto questionario, compilato dal legale rappresentante dell’associazione dichiarante, ha valore di autocertificazione e le dichiarazioni, ancorché rese con modalità telematica, si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al DPR n. 445/2000. 

Nelle nella fase di implementazione e messa a regime del sistema di rilevazione online gli uffici regionali competenti predispongono idonea modulistica in formato cartaceo atta a consentire comunque la compilazione del questionario di rilevazione con modalità convenzionali, da utilizzarsi nel caso di interruzioni, malfunzionamenti o accertata impossibilità di utilizzo della connessione online. 

Le associazioni non rispondenti, previo sollecito e successiva formale diffida ad adempiere entro 15 gg, saranno considerate inattive o comunque gravemente inadempienti e pertanto cancellate dal registro. 

4.1 Procedure di verifica e controllo

Sulle dichiarazioni rese nel contesto della revisione periodica, i competenti uffici regionali sono tenuti ad esercitare sia verifiche di congruità, sia controlli specifici sulle anomalie, sia controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, al fine di garantire la massima efficacia dell’azione amministrativa e l’individuazione di eventuali abusi o irregolarità in relazione ai seguenti aspetti:

  1. la coerenza delle attività svolte con i propri scopi istituzionali;
  2. la democraticità e l’autonomia di gestione della associazione che si declina in particolare nel rispetto dei principi indicati al paragrafo 1.4;
  3. la sussistenza di un effettivo fine di interesse sociale;
  4. l’obbligo di redazione di bilancio o rendiconto e le modalità adottate per approvarlo;
  5. il reinvestimento dell'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
  6. l'assenza di fini di lucro e la circostanza che i proventi delle attività non siano divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
  7. la circostanza che l’associazione si avvalga prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. 

4.1.1 Procedure di verifica di congruità

Le verifiche di congruità sono da applicarsi a tutte le dichiarazioni rese dalle associazioni iscritte nel registro, mediante analisi di indicatori che possono essere rilevati dal sistema informativo regionale del Terzo settore (TeSeO).

Qualora nel corso delle verifiche vengano rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni, comunque non costituenti falsità, i soggetti interessati sono invitati dal Responsabile del procedimento ad integrare le dichiarazioni entro il termine di 15 giorni. Ciò, può avvenire quando l’errore stesso non incida in modo sostanziale sul procedimento di revisione in corso e può essere sanato dall’associazione interessata con dichiarazione integrativa. 

4.1.2 Procedure di controllo specifico

Qualora da tali verifiche emergano potenziali situazioni irregolari o illegittime, ovvero elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, i competenti uffici regionali sono tenuti ad avviare un controllo specifico teso ad accertare l’effettiva sussistenza delle irregolarità o illegittimità.

I competenti uffici regionali sono altresì tenuti ad avviare un controllo specifico allorquando:

a) si rileva una evidente lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall’Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento o comunque le informazioni sono rese in modo tale da non consentire all’Amministrazione adeguata e completa verifica del permanere dei requisiti;

b) è accertato un fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e in modo tale da non consentire all’Amministrazione adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione;

c) si rilevino palesi ed evidenti indizi di abusi o irregolarità in relazione alla normativa nazionale e regionale, all’ordinamento interno e al fine istituzionale delle associazioni, ai loro rapporti con le istituzioni pubbliche e all’ottenimento di provvedimenti e/o benefici. 

4.1.3 Procedure di controllo a campione

Le procedure di controllo a campione, di norma, devono riguardare un campione non inferiore al 5% e non superiore al 15% del totale delle dichiarazioni presentate dalle associazioni.

La scelta delle autocertificazioni da sottoporre a controllo a campione sarà effettuata:

a) con una quota non inferiore al 25% del campione mediante sorteggio casuale in riferimento al totale delle autocertificazioni presentate;

b) con una complementare quota non superiore al 75% mediante sorteggio casuale in riferimento ad un sottoinsieme definito su base di indicatori statistici di probabili anomalie o irregolarità.

In occasione di ciascuna revisione i competenti uffici regionali, a partire dalle informazioni inserite nel sistema informativo regionale del Terzo settore (TeSeO), provvedono a definire, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, gli indicatori di anomalia o irregolarità e predispongono gli algoritmi di calcolo per l’individuazione del sottoinsieme, eventualmente articolati per ambito territoriale, e per la formazione dei relativi campioni.

Una volta formato il campione su cui procedere ai controlli i competenti uffici regionali provvedono a comunicare alle associazioni interessate l’avvio del procedimento e a richiedere la presentazione della necessaria documentazione, atta a comprovare quanto dichiarato.

Qualora dal controllo delle autocertificazioni si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da una associazione di promozione sociale, i competenti uffici regionali sono tenuti ad attivarsi immediatamente, trasmettendo gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all’autorità giudiziaria. 

4.2 Accertamento di abusi o irregolarità

Qualora le verifiche e i controlli accertassero abusi o irregolarità in relazione alla normativa nazionale e regionale, all’ordinamento interno e al fine istituzionale delle associazioni, ai loro rapporti con le istituzioni pubbliche e all’ottenimento di provvedimenti e/o benefici, i competenti uffici regionali provvedono:

a) ad avviare procedimento di diffida nei confronti dell’associazione interessata con richiesta di sanare, nei tempi assegnati, le situazioni irregolari o illegittime, qualora non ricorrano le condizioni di cui al successivo punto b);

b) ad avviare procedimento di cancellazione dell’associazione interessata quando oggettivamente l’abuso ha creato situazioni non sanabili o di pregiudizio persistente sull’affidabilità dell’associazione stessa, ovvero questa non abbia provveduto nei tempi assegnati a sanare le situazioni di cui al precedente punto a);

c) ad interessare le competenti Amministrazioni pubbliche qualora fossero accertati abusi su questioni e fatti che non rientrano nella propria sfera di competenze.

I competenti uffici regionali, nell’attivare i procedimenti di verifica e controllo, possono sviluppare ogni atto utile a definire rapporti formali ed informali con altre Amministrazioni pubbliche, che sono in grado di concorrere per competenza specifica al controllo, al fine di facilitare gli scambi di dati necessari per i controlli incrociati, nonché a definire o formalizzare procedure tecnico-operative per instaurare relazioni con le stesse.

4.2.1 Linee guida operative

Il Responsabile del competente Servizio regionale, provvede a formalizzare, con proprio atto dirigenziale, linee guida per le procedure inerenti e conseguenti l’accertamento di incongruità, irregolarità e anomalie, con particolare riguardo ai seguenti elementi:

1) verificare, anche con il concorso degli Enti locali e di altre istituzioni, lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale valutando se le attività concretamente poste in essere siano riconducibili e coerenti con le finalità associative; 

2) verificare l’effettivo perseguimento di interessi collettivi da parte dell’associazione e l’assenza di finalità lucrative ed in particolare:

a) che le attività siano rivolte a favore degli associati e di terzi;

b) che non si tratti di fatto di soggetti esclusi ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge 7 dicembre 2000 n. 383;

c) che l’attività sia svolta in modo prevalente in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati;

d) l'assenza di fini di lucro e la circostanza che i proventi delle attività non siano divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

e) la sussistenza di “particolari necessità” che determinano l’eventuale ricorso al personale retribuito;

f) la circostanza che i soci eventuali percettori di compensi od emolumenti non abbiano concorso alla decisione della relativa erogazione;

g) che l’attività non sia svolta di fatto in forma di impresa escludendo che i soggetti percettori delle eventuali retribuzioni siano contemporaneamente i decisori dei compensi;

h) l’assenza di soci persone giuridiche con scopo di lucro;

i) il rispetto del vincolo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali; 

3) verificare se il sodalizio sia dotato di autonomia sotto il profilo organizzativo, contabile, patrimoniale e processuale e sia caratterizzato da democraticità della struttura organizzativa garantendo:

a) l’attribuzione ad ogni socio maggiore di età dell’elettorato attivo e passivo;

b) l’affermazione del principio maggioritario;

c) che il numero dei soci con diritto di voto (esclusi eventuali soci minorenni) in relazione al numero dei componenti gli organi direttivi sia tale da garantire all’assemblea l’esercizio effettivo delle competenze specifiche;

d) che non siano contemplati organi direttivi di tipo monocratico né voti doppi in capo al Presidente;

e) che non siano previsti meccanismi di cooptazione;

f) che l’assemblea eserciti la competenza a deliberare in tema di bilanci, programmazione delle attività, elezione delle cariche associative, modifiche statutarie, scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio residuo; 

4) verificare, in caso di presenza di soci persone giuridiche pubbliche, la circostanza che detta presenza sia giustificata da particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, che sia in numero minoritario all’interno del corpo assembleare e che non preveda la detenzione di posizioni di direzione nell’ambito dell’associazione; 

5) verificare, per le associazioni di livello regionale, la sussistenza di sedi attive in almeno 4 ambiti provinciali. 

Con il medesimo provvedimento vengono definiti criteri oggettivi per l’individuazione degli indicatori di potenziali anomalie e la definizione dei conseguenti algoritmi necessari all’estrapolazione dei campioni da sottoporre a controllo. 

4.3 Durata del procedimento

Il procedimento di controllo ha, di norma, durata non superiore a 60 giorni e si conclude con una comunicazione all’associazione interessata degli esiti del controllo stesso ovvero con l’adozione del provvedimento di cancellazione. 

Tuttavia, nei casi di particolare complessità ove siano richieste valutazioni specifiche e articolate i competenti uffici regionali possono attivare un supplemento di istruttoria, con il concorso degli Enti locali e di altre istituzioni, della durata massima di 120 giorni. In tali casi può essere richiesto parere del Comune ove ha sede l’associazione, volto anche ad accertare l'effettiva operatività dell’associazione stessa, secondo i propri scopi istituzionali, per fini di promozione sociale. 

Qualora nel corso del procedimento si accertassero abusi o irregolarità sanabili e si renda necessario avviare un procedimento di diffida nei confronti dell’associazione interessata, il responsabile del procedimento assegnerà un termine congruo con i tempi necessari a sanare le situazioni irregolari o illegittime e comunque non inferiore a 30 giorni. 

Nel caso di supplemento di istruttoria, sia in caso di controlli specifici, sia in caso di controlli a campione, qualora si rendano necessarie valutazioni tecniche specialistiche, i competenti uffici regionali possono chiedere consulenze di esperti anche ricorrendo a collaborazioni tecnico-operative con altri soggetti istituzionali in ragione delle loro particolari competenze. 

4.4 Ulteriori controlli

Nell’ambito delle finalità stabilite con il presente atto, i competenti uffici regionali possono attivare, con le medesime modalità, controlli sulle associazioni di promozione sociale anche al di fuori del contesto della revisione biennale a titolo esemplificativo, quando:

  • sono trasmesse segnalazioni da parte di altre Pubbliche amministrazioni, e/o da altri soggetti istituzionali, riguardanti presunti abusi o irregolarità operati dalle associazioni di promozione sociale;
  • analoghe segnalazioni sono trasmesse da singoli cittadini che dimostrino legittimo e diretto interesse, purché in forma scritta e non anonima e contenenti dati o informazioni che consentano una oggettiva valutazione della sussistenza dei presupposti per l’attivazione dei controlli specifici;
  • un sodalizio di nuova costituzione operi in continuità (per identità sostanziale dell’oggetto sociale e/o presenza dei medesimi componenti gli organi dirigenti) con altra associazione cancellata dal registro delle associazioni di promozione sociale per abusi o irregolarità;
  • ogni qualvolta le associazioni stesse siano destinatarie di contributi pubblici. 

I controlli non possono essere comunque attivati qualora:

  • le segnalazioni riguardino questioni non rientranti nella sfera delle competenze regionali, come ad esempio i contrasti interni tra soci o tra soci e l’organizzazione;
  • i fatti contestati siano già stati sanati o riferiti a tempi remoti da non consentire una valutazione attendibile;
  • le segnalazioni riguardino fatti non oggettivamente provati.

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