n.40 del 20.02.2013 (Parte Seconda)

Parziale rettifica dell’ordinanza n. 7 dell’8 febbraio 2013 recante “Programmazione delle risorse finanziarie per gli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione sino al 31 marzo 2013”

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale l’ambito delle iniziative d’urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisionali urgenti, finanziabili con le risorse di cui all’art. 7 dell’ordinanza medesima;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell’evento sismico del 29 maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 3 del 2 giugno 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale, tra l’altro, oltre a circoscrivere l’ambito delle iniziative d’urgenza alla stessa tipologia di interventi indicati nell’OCDPC n. 1/2012, si è provveduto, ai fini del soccorso e dell’assistenza alla popolazione, ad istituire presso la sede dell’Agenzia regionale di protezione civile, la Direzione Comando e Controllo (Di.Coma.C.), quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attività del Capo del Dipartimento della Protezione Civile,

- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, con il quale si è provveduto, tra l’altro, a prorogare fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, ad istituire un apposito Fondo per la ricostruzione, di seguito denominato per brevità Fondo, ed a nominare i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto Commissari delegati per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti, a favore dei quali è stata, peraltro, autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;

RILEVATO che con nota prot. USG/0003255 P-4.2.1.SG del 16 luglio 2012 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato la scadenza della fase di prima emergenza al 29 luglio 2012, con conseguente subentro dei Presidenti delle Regioni interessate nella gestione degli interventi di assistenza;

VISTA la notaprot. n. REG. PC72012/EMG0368 del 18/7/2012 con cui, nelle more dell’adozione dell’apposita ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 15 del 1 agosto 2012 volta a disciplinare le modalità del subentro di cui sopra, l’Assessore alla Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione civile della Regione Emilia-Romagna ha fornito alcune preliminari indicazioni organizzative ed operative, recepite con propria ordinanza n. 17/2012, al fine di assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di assistenza alla popolazione;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 15 del 1 agosto 2012, con la quale, acquisita l’intesa dei Presidenti delle Regioni-Commissari delegati, si dispone che:

- le funzioni e le attività della Di.Coma.C., istituita con OCDPC n. 3/2012, cessano alla data del 2 agosto 2012;

- alla medesima data cessano anche le funzioni dei “Soggetti responsabili dell’assistenza alla popolazione”, individuati con OCDPC n. 1/2012 e OCDPC n. 3/2012 (per la Regione Emilia-Romagna, il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile) ai quali subentrano i Presidenti delle Regioni interessate, in qualità di Commissari delegati, ai sensi del D.L. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012;

- in particolare, il Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato, ai fini delle attività di assistenza alla popolazione, si avvale dell’Agenzia Regionale di protezione civile;

- gli oneri finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali, con particolare riferimento alle attività di accoglienza ed assistenza alla popolazione, gravano sul Fondo, nei limiti delle risorse allo scopo individuate dai Commissari delegati, con propri provvedimenti, nell’ambito della quota del citato Fondo prevista dal D.P.C.M. 4 luglio 2012 per ciascuna delle tre Regioni interessate;

RICHIAMATE le proprie ordinanze:

- n. 17 del 2 agosto 2012 n. 17, come modificata con ordinanza n. 19 del 7 agosto 2012, con la quale, oltre alla definizione delle misure, anche di carattere organizzativo, volte a garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di assistenza alla popolazione già avviate dalla Di.Coma.C., in stretto raccordo con le strutture regionali e ad assicurare la continuità operativa con la gestione precedente, si è provveduto a programmare, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo, una spesa stimata complessivamente in € 17.220.000,00 per far fronte agli oneri relativi alle diverse tipologie di interventi di assistenza alla popolazione ed attività ad essi strumentalmente connesse, nel seguito per brevità denominati interventi assistenziali, espressamente indicati nel prospetto allegato alla medesima ordinanza con riferimento all’arco temporale ivi specificato in corrispondenza di ciascuna tipologia di intervento ed attività;

- n. 21 e n. 22 del 10 agosto 2012, con le quali, al fine di assicurare la prosecuzione fino al 30 settembre 2012, da parte dei Vigili del fuoco, delle attività di assistenza specialistica e degli interventi provvisionali urgenti e, da parte delle Forze armate, delle attività di sorveglianza del territorio e tutela dell’ordine pubblico, nei limiti dei contingenti del personale ivi specificati, è stata programmata una spesa rispettivamente di € 2.754.000,00 ed € 232.000,00, per un totale di € 2.986.000,00;

- n. 52 del 9 ottobre 2012, con la quale è stata programmata, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo, una spesa di € 39.380.000,00 necessaria ad assicurare fino al 31 dicembre 2012 la prosecuzione degli interventi assistenziali come dettagliati nel relativo allegato 1, da cui risulta che, ad integrazione delle risorse di € 17.220.000,00 programmate con la propria ordinanza n. 17/2012, come modificata dall’ordinanza n. 19/2012, e delle risorse di € 2.986.000,00 programmate con le proprie ordinanze n. 21/2012 e n. 22/2012, la spesa complessiva per le suddette finalità è stata stimata in complessivi € 59.586.000,00;

- n. 68 del 9 novembre 2012 e n. 89 del 10 dicembre 2012 con le quali sono state rispettivamente programmate, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo, una spesa di € 691.200,00 per il periodo dal 1 al 30 novembre 2012 ed una spesa di € 512.640,00 per il periodo dal 1 al 20 dicembre 2012 per un totale di € 1.203.840,00 a copertura degli oneri stimati per l’impiego, in tali periodi, di unità di personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, l’esecuzione di opere provvisionali urgenti, l’assistenza specialistica per l’accesso alle cd. zone rosse e agli edifici inagibili e il recupero di beni;

RICHIAMATA, altresì, la propria ordinanza n. 7 dell’8 febbraio 2013 recante “Programmazione delle risorse finanziarie per gli oneri connessi alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione sino al 31 marzo” con la quale si è provveduto a programmare una spesa stimata in € 30.129.546,54 per assicurare la prosecuzione fino al 31 marzo 2013 delle attività di assistenza alla popolazione le cui rispettive voci di spesa sono state indicate nel relativo allegato 1;

DATO ATTO che:

- con riferimento alla voce di cui al numero 4 “Personale dei Vigili del Fuoco” dell’allegato 1 alla richiamata ordinanza n. 7/2013, concernente l’impiego dei Vigili del fuoco per la prosecuzione delle attività di assistenza specialistica e degli interventi provvisionali urgenti, sono stati indicati per mero errore materiale una spesa di € 1.500.000,00 in luogo di € 2.106.720,00 e, quale relativo periodo di intervento, quello dal 21 dicembre 2012 al 31 marzo 2013 in luogo del periodo dal 14 gennaio al 31 marzo 2013;

- con propria ordinanza n. 8 dell’11 febbraio 2013, recante “Disposizione in merito alla prosecuzione dell’operato del personale dei Vigili del fuoco nelle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia dal 14 gennaio sino al 31 marzo 2013”, che nel dettagliare più analiticamente la programmazione di spesa relativa all’impiego delle unità di personale dei Vigili del Fuoco, per assicurare l’esecuzione degli interventi provvisionali urgenti, l’assistenza specialistica per l’accesso alle “zone rosse” ed agli edifici inagibili nonché il recupero dei beni, quantifica, infatti, i relativi oneri in € 2.106.720,00 e prevede come periodo del relativo impiego quello dal 14 gennaio al 31 marzo 2013;

RITENUTO, pertanto, di procedere, come da allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, alla rettifica del periodo e della spesa erroneamente riportati in corrispondenza della voce n. 4 “Personale dei Vigili del Fuoco” di cui all’allegato 1 alla propria ordinanza n. 7/2013 e conseguentemente alla rettifica dell’importo totale degli oneri ivi indicati;

EVIDENZIATO che il presente atto va trasmesso alla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ai fini del controllo preventivo di legittimità previsto dall’art. 3, comma 1, lett. c-bis, della L. n. 20/1994;

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

DISPONE

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di modificare parzialmente, come da allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, e come di seguito evidenziato, i dati erroneamente riportati nell’allegato 1 alla propria ordinanza n. 7 dell’8 febbraio 2013:

- il periodo 21 dicembre 2012-31 marzo 2013, l’importo di € 1.500.000,00 e il “TOTALE complessivo 30/07/2012-31/03/2013” di € 8.517.840,00 ivi riportati al rigo 4, corrispondente alla voce “Personale Vigili del Fuoco”, sono rispettivamente così rettificati: periodo 14 gennaio - 31 marzo 2013, importo di € 2.106.720,00 e Totale complessivo di € 9.124.560,00;

- l’importo di € 30.129.546,54 ivi riportato nel penultimo rigo e penultima colonna viene rettificato in € 30.736.266,54;

- il “TOTALE ONERI” di € 89.398.983,00 ivi riportato nell’ultimo rigo ed ultima colonna viene rettificato in € 90.005.703,00;

2. di inviare la presente ordinanza alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c-bis, della L. n. 20/1994;

3. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 14 febbraio 2013

Il Commissario Delegato 

Vasco Errani 

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