n.156 del 16.08.2012 periodico (Parte Seconda)

Esito della procedura di verifica (screening) relativa al progetto di modifica impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in comune di Reggio Emilia presentato dalla ditta Benassi Srl (Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “Modifica impianto di recupero di rifiuti non pericolosi” nel Comune di Reggio Emilia (RE) presentato dalla Ditta “Benassi S.r.l.” da ulteriore procedura di V.I.A. a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

  1. il proponente dovrà realizzare il progetto, nel rispetto delle normative vigenti, secondo quanto specificato negli elaborati e nel presente atto;
  2. l’esclusione da ulteriore procedura di V.I.A. delle attività di recupero di rifiuti contemplate nell’ambito della presente procedura di verifica (screening), con particolare riferimento a quelle relative alla tipologia di rifiuti 13.2 di cui all’allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., e conseguentemente la realizzazione delle modifiche previste è inderogabilmente subordinata all'adeguamento della convenzione stipulata tra la Ditta e il Comune di Reggio Emilia ai sensi dell’art. 87 delle N.T.A. del previgente P.R.G. e rinnovata in data 6 luglio 2010 con atto di repertorio n. 84649, come previsto all’art. 1 della medesima convenzione;
  3. le attività di recupero di rifiuti dovranno essere svolte nel pieno rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., sia dal punto di vista dei quantitativi di rifiuti massimi da sottoporre ad operazioni di recupero, sia in termini di tipologie di attività di recupero a cui tali rifiuti possono essere sottoposti, sia in riferimento alle modalità operative;
  4. l'operazione di recupero per le tipologie 7.1 lett c), 7.6 lett. b), 7.31-bis lett c), 13.2 lett. d) del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. deve essere conclusa con la realizzazione del sottofondo o rilevato e svolta dalla Ditta stessa quale titolare dell'attività di recupero: a tale proposito si richiama quanto previsto al comma 5 dell’art. 184-ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in cui è stabilito che "la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto";
  5. l’attività di recupero dei rifiuti dovrà essere svolta unicamente nel periodo diurno, e in particolare dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
  6. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, il proponente dovrà mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;
  7. devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la formazione di polveri durante le fasi di movimentazione, macinazione e frantumazione dei rifiuti;
  8. in particolare, al fine di limitare la diffusione di polveri dalla zona di stoccaggio delle ceneri di combustione della biomassa, i rifiuti afferenti alla tipologia 13.2 di cui all’allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. devono essere stoccati in modo da minimizzare le emissioni diffuse di polveri;
  9. in relazione al punto precedente, l’utilizzo di new jersey autostradali non si ritiene adeguata come forma di contenimento rispetto al rischio di diffusione di polveri, pertanto si prescrive di adottare forme più efficaci di contenimento delle ceneri di combustione delle biomasse: a tale riguardo si può prevedere lo stoccaggio all’interno di cassoni scarrabili chiusi oppure la predisposizione di teloni ancorati al suolo;
  10. particolare attenzione deve inoltre essere garantita durante le operazioni di carico e scarico dei suddetti rifiuti, organizzando ad esempio la movimentazione degli stessi mediante l’utilizzo degli stessi cassoni scarrabili ed evitando in ogni caso lo scarico tal quale delle ceneri nelle zone adibite allo stoccaggio;
  11. devono essere rispettati i limiti acustici assoluti e differenziali previsti presso il sito in esame in base alle vigenti disposizioni in materia;
  12. in relazione al punto precedente, la Ditta è tenuta a presentare in fase di comunicazione e/o autorizzazione alla gestione dell’impianto di recupero di rifiuti apposita documentazione previsionale di impatto acustico alla Provincia di Reggio Emilia, al Comune di Reggio Emilia e all’Arpa competente che valuti adeguatamente l’intensificazione della pressione sonora prodotta dall’incremento delle attività e dei quantitativi di rifiuti trattati;
  13. il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento ricadenti sulle superfici di pertinenza dell’impianto in oggetto, con particolare riferimento alle fasi di disoleazione e sedimentazione, deve riguardare l’intera superficie interessata dalle operazioni di recupero di rifiuti;
  14. la Ditta è tenuta ad ottenere o adeguare l’autorizzazione allo scarico in acque superficiali e in pubblica fognatura per gli scarichi previsti dalle attività in progetto, qualora necessario ai sensi della normativa vigente in materia;
  15. la Ditta è tenuta ad ottenere o adeguare l’autorizzazione per le emissioni in atmosfera, in relazione alle modalità adottate per la gestione dei rifiuti;
  16. deve essere mantenuta in perfetto stato la pavimentazione impermeabile su tutta l’area dell’impianto interessata da manovre dei mezzi e attività di frantumazione e deposito dei rifiuti e dei materiali prodotti;
  17. durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
  18. deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei mezzi operativi intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi se necessario;
  19. in modo più specifico si formulano le seguenti prescrizioni da mantenere in fase di gestione dei rifiuti:
    • lo stoccaggio di rifiuti e materie deve avvenire esclusivamente nell’ambito delle zone individuate dal proponente e tali aree devono essere identificate da apposita cartellonistica e mantenute separate tra loro da idonei sistemi di contenimento; analogamente, eventuali contenitori per rifiuti devono essere opportunamente identificati con etichette, targhe o contrassegni ben visibili per dimensioni e collocazione;
    • devono essere usati esclusivamente contenitori in buone condizioni di conservazione, tali da garantire una perfetta tenuta;
    • nelle zone di deposito dei rifiuti deve essere presa ogni precauzione al fine di garantire uno stoccaggio ordinato, prevedendo un’organizzazione dei contenitori dei rifiuti idonea a consentire una sufficiente movimentazione dei rifiuti stessi e un facile accesso in tali zone di stoccaggio;
    • l’impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, agli eventuali bacini di contenimento, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell’ambiente;
    • l’esercizio dell’impianto deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque ed in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori, di rischi di incidenti rilevanti e di prevenzione incendi, se ed in quanto applicabili;
    • a seguito della dismissione dell’attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati;

2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte quarta del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Benassi Srl; alla Provincia di Reggio Emilia; al Comune di Reggio Emilia; all’ARPA sezione provinciale di Reggio Emilia; all’AUSL di Reggio Emilia;

4) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. il presente provvedimento di assoggettabilità.

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