n.239 del 31.07.2018 (Parte Seconda)

Regolamenti (UE) n. 1308/2013 e n. 2018/274. Decreti MIPAAF del 15/12/2015, del 30/1/2017 e del 13/2/2018. Rilascio autorizzazioni per nuovi impianti viticoli anno 2018

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni;

- il Regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

- il Regolamento Delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda, tra l’altro, il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

- il Regolamento di Esecuzione (Ue) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda, tra l’altro, il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

- la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;

Atteso che il Regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede:

- nella parte II, titolo I, capo III, un sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e norme sulla gestione e il controllo del sistema stesso;

- all'art. 63, denominato “meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti”, che gli Stati membri mettano a disposizione ogni anno delle autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti all'1 % della superficie vitata totale nel loro territorio;

- all'art. 62, paragrafo 3, che le autorizzazioni sono valide per 3 anni dalla data della concessione. Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa nel corso del relativo periodo di validità è soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'art. 89, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto l'art. 6, comma 3, del Reg. (UE) 2015/561, confermato dall’art. 7, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2018/274 che prevede che se l'autorizzazione concessa corrisponde a meno del 50% della superficie richiesta nella domanda, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione e, in tal caso, non è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 62, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1308/2013;

Visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 15 dicembre 2015, prot. n. 12272, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli”, successivamente modificato ed integrato con i Decreti del 30 gennaio 2017, prot. n. 527 e del 13 febbraio 2018 prot. n. 935;

Preso atto che il Decreto prot. n. 12272/2015 sopra citato stabilisce:

- all’articolo 5-bis:

a. che le domande precisino la dimensione e la Regione nella quale sono localizzate le superfici oggetto di richiesta;

b. che il vigneto che sarà impiantato a seguito del rilascio dell’autorizzazione sia mantenuto per un numero minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari. L’estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto;

- all’articolo 7-bis:

-

i criteri di priorità che le Regioni possono applicare per l’intera superficie da assegnare;

-

che l’istruttoria della verifica dei criteri di cui alle lettere b) e c), comma 1 dello stesso articolo, sia effettuata dalle Regioni;

- all'articolo 8, la procedura per la presentazione delle domande di autorizzazione per nuovi impianti che prevede, tra l’altro, che Ministero comunichi alle Regioni competenti l'elenco delle aziende alle quali devono essere concesse le autorizzazioni di nuovo impianto;

- all'articolo 9, che:

- le autorizzazioni sono rilasciate dalle Regioni sulla base dell'elenco trasmesso dal Ministero e la pubblicazione dell’atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale regionale assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie;

se l'autorizzazione è rilasciata per una superficie inferiore al 50% della superficie richiesta il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro 30 giorni dalla data della comunicazione senza incorrere in sanzioni; l’intenzione di rinunciare è comunicata, entro il termine suddetto, direttamente ad AGEA tramite le applicazioni disponibili sul SIAN;

- all’articolo 9-bis, che dal 2018:

- è applicato un limite massimo per domanda di 50 ettari, fatta salva la scelta delle Regioni di applicare un limite massimo per domanda inferiore;

- nel caso in cui le richieste ammissibili superino la superficie disponibile calcolata a livello regionale, ciascuna Regione può garantire il rilascio di autorizzazioni sino ad una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ha a tutti i richiedenti e che tale limite è ridotto se la superficie disponibile non è sufficiente a garantirne il rilascio a tutti i richiedenti;

- le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di una graduatoria per ogni Regione fino all'esaurimento del numero di ettari da assegnare, secondo i criteri di cui all’articolo 7-bis, comma 1;

Vista la circolare AGEA n. 21923 del 13 marzo 2018 recante “Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015 e del DM 527 del 30 gennaio 2017 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio”;

Atteso che nella Circolare AGEA sopra citata, al punto “Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti (annuale)”, è stabilito, tra l'altro, che:

- il Ministero comunichi telematicamente alle Regioni competenti l'elenco delle aziende alle quali sono concesse le autorizzazioni di nuovo impianto;

- il sistema centrale generi automaticamente nel Registro le autorizzazioni, una per ogni regione indicata in domanda;

- le Regioni rilascino le autorizzazioni tramite le applicazioni messe a disposizione da AGEA e saranno rese visibili al produttore nell’area pubblica del portale AGEA e SIAN;

- le Regioni pubblichino l'atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale regionale che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie;

Atteso che la Regione Emilia-Romagna, ha effettuato, e comunicato al MIPAAF con note di questo Servizio, le seguenti scelte, ai sensi del citato Decreto MIPAAF n. 12272/2015:

- articoli 7 bis, comma 1, e 9 bis comma 1, la scelta del criterio di priorità, e relativa ponderazione, nonché il limite massimo per il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti pari a 5 Ha, (note del 8 maggio 2018 PG/2018/0328115 e del 26 febbraio 2018 PG/2018/0135987);

- articolo 4, la scelta di garantire alle richieste di nuove autorizzazioni all’impianto di vigneti nel territorio della Regione Emilia-Romagna l’assegnazione di una superficie minima pari a 0,15 Ha (nota del 8 maggio 2018 PG/2018/0328115);

Preso atto che AGREA ha inoltrato i seguenti messaggi di posta elettronica di AGEA coordinamento:

- del 26 aprile 2018 contenente la lista delle sole domande che hanno richiesto la priorità per il biologico (in formato excel), segnalando che i dati sono provvisori ma utili per iniziare le attività di istruttoria, rimandando ad una fase successiva l’invio di indicazioni per la restituzione dell’esito delle istruttorie;

- del 29 maggio 2018 con il quale è stato inviato un ulteriore file contenente la suddetta lista con l’aggiunta di una colonna per l’inserimento dell’esito dell’istruttoria ai fini del riconoscimento del criterio di priorità “biologico”;

Visti i verbali di istruttoria del 29 maggio 2018 prot. NP/2018/12857, del 31 maggio 2018 prot. NP/2018/13064, come integrati dal verbale del 18 giugno 2018 prot. NP/2018/14585, dai quale risulta, tra l’altro, che:

- le domande presentate a SIAN che hanno richiesto l’assegnazione della priorità sono 65;

- il responsabile del procedimento, per chiarire alcuni dubbi relativi all’istruttoria di domande che presentavano documentazione non conforme al facsimile allegato alla circolare AGEA n. 21923/2018, con messaggio di posta elettronica del 23 maggio 2018 ha chiesto chiarimenti al competente ufficio del MIPAAF;

- il MIPAAF, con messaggio di posta elettronica del 30 maggio 2018, nostro protocollo PG/2018/403857 del 1 giugno 2018, ha inviato risposta al quesito sopra riportato;

- è stato quindi effettuato il completamento dell’istruttoria di tutte le domande, anche sulla base delle indicazioni ricevute, con i seguenti esiti: per n. 35 domande è confermata la priorità e per n. 30 domande non è confermata;

Preso atto che con messaggio di posta elettronica del 31 maggio 2018 sono stati trasmessi al MIPAAF e ad AGEA coordinamento i verbali istruttori sopra indicati ed il file excel contenente la lista delle domande con gli esisti istruttori;

Vista la nota MIPAAF del 25 giugno 2018, assunta al protocollo al numero PG/2018/461007 del 25/06/2018, con la quale è stato trasmesso alla Regione l'elenco regionale dei richiedenti ai quali devono essere concesse, per l'anno 2018, le autorizzazioni per l'impianto di nuovi vigneti;

Considerato che il MIPAAF nella nota sopra citata ha evidenziato che:

- le Regioni pubblicano l’atto di approvazione dell’elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale regionale che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie;

- le Regioni provvederanno a caricare sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) il numero e la data dell’atto regionale di concessione e che quest’ultima corrisponderà alla data di rilascio delle rispettive autorizzazioni;

Atteso che i richiedenti ai quali è stata assegnata una superficie inferiore al 50% di quella richiesta potranno avvalersi della possibilità di rinunciare alle autorizzazioni, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco, utilizzando le funzionalità delle applicazioni messe a disposizione da AGEA;

Preso atto inoltre:

- che la Regione Veneto, in data 8 giugno 2018, ha presentato presso il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, nell’interesse della regione Veneto, l’atto di ricorso contro il MIPAAF, Agea, nonché nei confronti delle Regioni, per l’annullamento del Decreto MIPAAF del 13 febbraio 2018 n. 935 e la circolare AGEA prot. n. 21923 del 13 marzo 2018 sopra citati, il cui esito è ancora aperto;

- dell’ordinanza del TAR Lazio n. 04342/2018 REG.PROV.CAU pubblicata il 17/7/2018 con cui si dà atto della rinuncia alla domanda cautelare da parte della Regione Veneto;

Ritenuto pertanto di:

- prendere atto dell'elenco regionale dei richiedenti ai quali sono concesse autorizzazioni per nuovi impianti viticoli - trasmesso dal MIPAAF in data 25 giugno 2018, protocollo n. PG/2018/461007 del 25/6/2018 - come riportato nell'allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

- rilasciare le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del Reg. (UE) 1308/2013, ai richiedenti indicati nell'allegato 1 al presente atto;

- provvedere alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) del presente atto, che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del Reg. (UE) 1308/2013, le autorizzazioni rilasciate con il presente atto hanno una validità di tre anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 93 del 29 gennaio 2018 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamenti 2018-2020”, contenente, tra l’altro, la Direttiva inerente indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43 “Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Viste altresì le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 concernente “Riorganizzazione in seguito della riforma del sistema di governo regionale e locale”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante ”Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante ”Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1159 del 3 luglio 2018 concernente, tra l’altro, l’approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, e Istituti;

Viste infine:

- la direttiva del Capo di Gabinetto della Giunta della Regione Emilia-Romagna, PG.2017.660476 del 13/10/2017, per la corretta applicazione degli art.li 5 e 12 della delibera di Giunta regionale n. 468/2017, nonché la nota del medesimo Capo di Gabinetto, PG.2017.779385 del 21/12/2017, in merito alla decorrenza dell’efficacia giuridica delle norme relative al nuovo sistema dei controlli interni;

- la propria determinazione n. 20191 del 13/12/2017 recante “Provvedimento di nomina dei responsabili di procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della legge 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. n. 32/1993”, ed in particolare il punto 4 del dispositivo in merito alla decorrenza degli effetti della nomina;

Considerato che il punto 2 del dispositivo della sopracitata determinazione n. 20191/2017 prevede, in caso di assenza temporanea dei Responsabili del procedimento nominati, che le relative responsabilità siano riassunte, di norma, dal Responsabile del Servizio;

Attestato che la sottoscritta dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1) di prendere atto dell'elenco regionale dei richiedenti ai quali sono concesse autorizzazioni per nuovi impianti viticoli per l'anno 2018, trasmesso dal MIPAAF in data 25 giugno 2018, protocollo n. PG/2018/461007 del 25/6/2018, come riportato nell'allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2) di rilasciare le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del Reg. (UE) 1308/2013, ai richiedenti indicati nell'allegato 1 e per le superfici ivi indicate;

3) di dare atto che le autorizzazioni rilasciate saranno rese visibili al produttore nell’area pubblica del portale AGEA e SIAN;

4) di dare atto che:

  • ai sensi dell'art. 62, comma 3, del Reg. (UE) 1308/2013, tali autorizzazioni sono valide per tre anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel BURERT;
  • il vigneto che sarà impiantato utilizzando l’autorizzazione di cui trattasi dovrà essere mantenuto per un minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari, e l’eventuale estirpazione prima dello scadere dei 5 anni non darà origine ad autorizzazioni di reimpianto;

5) di dare atto altresì che:

  • i beneficiari ai quali è stata concessa una superficie inferiore al 50% di quella richiesta possono rinunciare all'autorizzazione entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto nel BURERT, direttamente tramite il sistema informatico messo a disposizione sul SIAN da parte di Agea;
  • la rinuncia effettuata tramite il sistema informatico è da intendersi effettuata anche nei confronti della Regione e del Ministero;

6) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

7) di disporre la pubblicazione integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e di assicurarne la diffusione attraverso il sito E-R Agricoltura e pesca.

La Responsabile del Servizio

Roberta Chiarini

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