n.192 del 29.06.2016 periodico (Parte Seconda)

Provvedimento di verifica (screening) riguardante il progetto di ampliamento delle superfici esterne all'impianto e realizzazione di una nuova tettoia come ampliamento di quella esistente per l'impianto di recupero rifiuti esistente in Via dell'Arrotino 10, località Roncalceci, comune di Ravenna, presentato dalla ditta Morigi Sider Srl

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera: 

a) di assumere la decisione di non assoggettare il progetto di MORIGI SIDER SRL avente sede legale in Via Dell'Arrotino, loc. Roncalceci, Comune di Ravenna, per il progetto riguardante l'ampliamento delle superfici esterne all'impianto e la realizzazione di una nuova tettoia come ampliamento di quella esistente per l’impianto di recupero rifiuti ferrosi esistente localizzato in Ravenna, frazione Roncalceci, Via Dell'Arrotino, 10 ad ulteriore procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale prevista dalla L.R. n. 9/1999 con le seguenti prescrizioni: 

1) considerato che nell'ambito della procedura di variante urbanistica ai sensi dell'art. A.14-Bis della L.R. n. 20/2000 successiva al presente screening, la Provincia dovrà esprimersi in merito alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo, ai sensi dell'art 5 della L.R. n. 19/2008, si prescrive al proponente di verificare se la relazione geologica già depositata nei procedimenti di screening fin qui svolti sia da aggiornare a seguito della emanazione della D.G.R. n. 2193/2015, eventualmente procedendo in tal senso; 

2) in generale le opere dovranno rispettare le prescrizioni per il differimento e la laminazione dell’acque bianche con volume, costituito da pozzetti e vasca di accumulo a ciottoli e ghiaia di profondità variabile 70/200 cm, di mc 490 su parte della linea delle acque bianche; 

3) per quel che concerne l'ampliamento delle aree esterne e in particolare l’impermeabilizzazione dell’area d'espansione del piazzale, tutti gli impianti tecnologici esterni dovranno garantire la tenuta all’acqua, mentre per le acque bianche/nere dovrà essere evitato qualsiasi "rigurgito" dai tombini, adottando valvole di non ritorno prima dell’allaccio alla pubblica fognatura o al fosso; 

4) a fine lavori dovrà essere inviata al Servizio Tecnico di Bacino Romagna documentazione fotografica delle aperture/ingressi(3) che dovranno essere realizzati con lamiera saldata sino alla quota +50 cm dallo 0.00 di centro strada e delle sacchettature; 

5) la Ditta dovrà predisporre una procedura d'emergenza locale correlata con gli strumenti di protezione civile del Comune; in essa dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i ruoli e le responsabilità in caso di evento di piena e/o di allagamento; in particolare la procedura si dovrà attivare in ogni caso di dichiarazione almeno del livello di criticità ordinaria (codice giallo) da parte di ARPA Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità disponibile sul sito web www.arpa.emr.it alla Sezione Idro-Meteo-Clima oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale; la procedura dovrà altresì essere mantenuta operativa per tutto il periodo di validità del suddetto avviso di criticità e copia della stessa, redatta da un tecnico abilitato e firmata dai proprietari del fabbricato/concessionari, dovrà essere trasmessa al Servizio Tecnico di Bacino Romagna; 

6) premesso che l'intervento di progetto non si ritiene produrrà impatto acustico aggiuntivo significativo rispetto allo stato attuale, ma che già allo stato attuale si sono rilevate possibili criticità, queste dovranno essere tassativamente valutare e se necessario risolte entro due mesi dal rilascio della delibera di screening, al fine di poter esercire l'attività e pertanto la Ditta dovrà: 

a) presentare la verifica effettuata ai sensi della L.R. n. 15/
2001 del rispetto dei limiti assoluti e differenziali, di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), f) e g) della Legge n. 447 del 1995, previsti ai ricettori individuati secondo lo stesso Art. 2, comma 1, lett. a) e b), sulla base dei limiti fissati dalla classificazione acustica del Comune di Ravenna; 

b) presentare una valutazione previsionale o una dichiarazione di non attivazione di nuove sorgenti sonore da parte di tecnico abilitato che potrà avvalersi della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti tale fatto e della invariabilità dei livelli di rumorosità già accertati a norma di legge; 

7) si rileva inoltre che i tempi per la effettuazione delle verifiche relative all’impatto acustico, con l’eventuale presentazione del piano di mitigazione al Comune di Ravenna, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.R. n. 15/2001, nella sua completezza di contenuti tecnici così come è previsto dalle specifiche norme sopra citate, risultano scaduti il 20 dicembre 2015 e la ditta quindi dovrà ottemperare anche a tale prescrizione che prescinde dal presente screening; 

8) in relazione al Piano Energetico Provinciale e all'art. 12.7 del PTCP si prescrive che sia previsto l’impiego esclusivo di fari per l’illuminazione notturna a proiezione esclusivamente indirizzata verso terra; 

9) la Ditta dovrà realizzare ed adeguare le aree verdi lungo il perimetro del lotto di proprietà, così come da allegati grafici di progetto presentato per lo screening, mediante idonea fascia arborea ed arbustiva che funga da filtro; 

b) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00 ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 18/5/1999, n. 9 e successive modificazioni e della deliberazione della Giunta Regionale 15/7/2002, n. 1238, importo correttamente versato alla Provincia di Ravenna all'avvio del procedimento; 

c) di trasmettere la presente delibera al proponente Morigi Sider srl, al Comune di Ravenna, alla Sezione Territoriale e alla SAC dell'ARPAE di Ravenna, all’AUSL - Dipartimento di Sanità pubblica di Ravenna, alla Provincia di Ravenna, Sevizio territorio e al Servizio Tecnico di Bacino Romagna; 

d) di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. 9/1999, il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; 

e) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 9/1999, il presente provvedimento di verifica (screening).

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