n.125 del 04.05.2016 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento istituzionale struttura sanitaria denominata "Alliance Medical - Servizio di Diagnostica per Immagini" sita presso Presidio ospedaliero San Giorgio di Cervia (RA)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, alla struttura sanitaria denominata Alliance Medical - Servizio di Diagnostica per Immagini, sita presso il Presidio Sanitario San Giorgio dell'Azienda USL della Romagna, via Ospedale 17, Cervia (RA), e gestita dall'RTI (Raggruppamento temporaneo di imprese) composto dalle Società Alliance Medical s.r.l. e Medical Line Consulting s.r.l. entrambe aventi sede in Roma, l’accreditamento per la seguente attività, compatibile ai requisiti applicati elencati in premessa di cui è stato verificato il possesso:

- Attività di Diagnostica per immagini: Radiologia convenzionale, Ecografia (inclusa Ecocolordoppler), Risonanza Magnetica;

2. l’accreditamento di cui al punto 1. viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa, decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, essendo finalizzato allo svolgimento dell'Attività di diagnostica per immagini all'interno del Presidio Sanitario San Giorgio di Cervia (RA) per conto dell'Azienda USL della Romagna, avrà scadenza concomitante con la scadenza del contratto di fornitura stipulato con la stessa e della disponibilità dei locali di proprietà dell'Azienda USL della Romagna;

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente all’attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

4. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

5. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

6. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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