n.317 del 24.10.2016 (Parte Seconda)

Istituzione e modifica di zone di ripopolamento e cattura (ZRC) afferenti i territori della Provincia di Reggio Emilia e della Città Metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Richiamati:

  • l’articolo 10 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria ed in particolare:
  • il comma 3 secondo cui il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30% a protezione della fauna selvatica e che nelle predette percentuali sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;
  • i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete rispettivamente alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori e alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora ISPRA;
  • il comma 8 secondo il quale i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, le zone di ripopolamento e cattura;
  • i commi da 13 a 16 che disciplinano l'iter amministrativo per la determinazione del perimetro delle zone da vincolare e la successiva istituzione;
  • la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;
  • la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

  • n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;
  • n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale:
    • è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;
    • è stato stabilito, tra l'altro, che dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, l'ente subentrante conclude i procedimenti già in corso ai sensi dell'art. 69 della predetta L.R. n. 13/2005 e subentra altresì nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato, ed in particolare l'art. 60 recante “Disposizioni finali in ordine al subentro delle funzioni da parte della Regione Emilia-Romagna” che prevede al comma 1 che i Piani faunistico-venatori provinciali hanno efficacia fino alla data di approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale;

Visto, altresì, l’art. 19 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come da ultimo modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016, recante “Zone di protezione della fauna selvatica” che attribuisce alla Regione le competenze in merito, con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, e definisce le finalità di dette zone, stabilendo nello specifico quanto segue:

  • al comma 2 che le “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” sono destinate ad affermare e incrementare la riproduzione delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare mediante l’irradiamento naturale il ripopolamento dei territori contigui, a consentire mediante la cattura di selvaggina stanziale immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;
  • ai commi 5 e 6, nel disciplinare l'iter amministrativo, che:
  • la proposta di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione, sia notificata ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito; deve altresì essere trasmessa alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali;
  • avverso detto provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 14 della citata Legge n. 157/1992, entro settanta giorni dalla data di deposito. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dei proprietari o conduttori costituenti almeno il quaranta per cento della superficie che si intende vincolare, la Regione provvede all'istituzione della zona di protezione. La Regione può destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori di fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio;
  • al comma 7 che la Regione provvede alla gestione delle zone di protezione della fauna mediante la tutela o il recupero degli habitat delle specie di interesse gestionale, l'assistenza tecnica, la protezione delle colture agricole ed il contributo per gli eventuali danni, gli interventi di promozione della conservazione o dell'incremento delle specie programmate e la disciplina per l'accesso;
  • al comma 7 bis che le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna sono demandate alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Richiamata la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122/2007 e n. 103/2013;

Dato atto che con la citata deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 103/2013 sono stati altresì confermati i contenuti degli “Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria di cui all’art. 5 della L.R. 8/94” adottati dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 60 in data 31 maggio 2006 fino all’approvazione di nuovi “Indirizzi” regionali;

Visti i Piani Faunistico-venatori provinciali di Reggio dell'Emilia e della Città metropolitana di Bologna;

Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia di Reggio Emilia prot. n. 65856/2015 del 29 dicembre 2015 con la quale sono state proposte le modifiche perimetrali delle ZRC denominate “Riviera” e “Barchessino”, entrambe ricadenti nel territorio di Reggio Emilia;

Visti gli atti del Sindaco metropolitano di Bologna di perimetrazione, ai fini dell'istituzione delle “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Bologna, di seguito riportati:

  • n. 329 del 18 novembre 2015 avente ad oggetto “Perimetrazione, ai fini dell'istituzione, della zona di ripopolamento e cattura (ZRC) “Piave” in Comune di Galliera”;
  • n. 347 del 25 novembre 2015 avente ad oggetto “Perimetrazione, ai fini dell'istituzione, della zona di ripopolamento e cattura (ZRC) “Sabbiuno” in Comune di Castelmaggiore, Bentivoglio e Granarolo dell'Emilia”;
  • n. 348 del 25 novembre 2015 avente ad oggetto “Perimetrazione, ai fini dell'istituzione, della zona di ripopolamento e cattura (ZRC) “Corallo” in Comune di Valsamoggia, località Monteveglio”;
  • n. 358 del 2 dicembre 2015 avente ad oggetto “Perimetrazione, ai fini dell'istituzione, della zona di ripopolamento e cattura (ZRC) “Il Voltone” in Comune di San Giovanni in Persiceto”;
  • n. 359 del 2 dicembre 2015 avente ad oggetto “Perimetrazione, ai fini dell'istituzione, della zona di ripopolamento e cattura (ZRC) “Mascellaro Romita” in Comune di San Giovanni in Persiceto”;
  • n. 360 del 2 dicembre 2015 avente ad oggetto “Perimetrazione, ai fini dell'istituzione, della zona di ripopolamento e cattura (ZRC) “Ladello” in Comune di Imola”;
  • n. 388 del 16 dicembre 2015 avente ad oggetto “Perimetrazione, ai fini dell'istituzione, della zona di ripopolamento e cattura (ZRC) “Sesto Imolese” in Comune di Imola”;
  • n. 390 del 16 dicembre 2015 avente ad oggetto “Perimetrazione, ai fini dell'istituzione, della zona di ripopolamento e cattura (ZRC) “Melo” in Comune di Minerbio”;

Preso atto che la Provincia di Reggio Emilia e la Città Metropolitana di Bologna, competenti prima del citato riordino, hanno assolto gli obblighi di pubblicazione di cui al citato art. 19, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni rispetto alle proposte di perimetrazione sopra richiamate, con affissione all'Albo pretorio telematico dei Comuni interessati ed invio alle Organizzazioni professionali agricole provinciali e locali;

Dato atto che i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca di Bologna e Reggio Emilia – subentrati per competenza nei procedimenti in corso - hanno comunicato che non risultano presentate opposizioni motivate da parte dei proprietari o conduttori dei fondi interessati, ai sensi dell'art. 19, comma 6, della più volte citata L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni avverso:

  • le proposte di perimetrazione, ai fini dell'istituzione delle “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” ricadenti nel territorio di Bologna adottate con gli atti del Sindaco metropolitano di Bologna sopra richiamati;
  • la proposta di modifica perimetrale della ZRC denominata “Barchessino” di cui al succitato provvedimento dirigenziale n. prot. 65856 del 29 dicembre 2015, ricadente nel territorio di Reggio Emilia;

Dato atto, altresì, che per quanto riguarda la modifica perimetrale della ZRC denominata “Riviera” di cui al predetto provvedimento dirigenziale n. prot. 65856 del 29 dicembre 2015, ricadente nel territorio di Reggio Emilia, entro il termine previsto all'art. 19, comma 6, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni è pervenuta opposizione motivata da parte delle seguenti aziende agricole, come risulta dalle note conservate agli atti del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia, subentrato per competenza a seguito del riordino alla Provincia di Reggio Emilia:

  1. Azienda Agricola Corte Valle ss di Melloni, Strada Valle n. 38 Novellara (RE) con nota PG/2016/275242;
  2. Azienda Agricola Bertucci Michele, Strada Caldirana n. 5 Novellara (RE) con nota PG/2016/275261;
  3. Azienda Agricola Bartoli Roberto e Federico, Via Dachau n. 16 Novellara RE) con nota PG/2016/275308;
  4. Azienda Agricola S. Bernardino, Via Romanino n. 16, Brescia, con nota PG/2016/275363;
  5. Azienda Agricola Prandi Antonio e Ferrabue Giovanna ss, Via S. Bernardino n. 4, Novellara (RE), con nota PG/2016/275414;
  6. Azienda Agricola Barchessino srl, Via Brescia n. 33, Torri di Quartesolo (VI), con nota PG/2016/275431;
  7. Azienda Agricola Rossi Cristina, Via Valle n. 38, Novellara (RE), con nota PG/2016/275460;

Verificata la documentazione presentata dalle predette aziende agricole da parte del Servizio territoriale Agricoltura, caccia e pesca di competenza, ai sensi del sopra richiamato art. 19 comma 6, che ha ritenuto che le opposizioni ammissibili costituiscono una superficie complessiva di Ha 30,1821, pari a circa il 24,33% della superficie oggetto di modifica della ZRC denominata “Riviera”, che è complessivamente di Ha 124,04;

Rilevato che tali opposizioni non raggiungono il 40%, soglia minima prevista dal più volte citato art. 19, comma 6, della L.R. n. 8/1994 per la non apposizione del vincolo di protezione di che trattasi;

Atteso che, sulla base dell'ulteriore istruttoria effettuata dal Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia, rispetto ai confini definiti per la ZRC denominata “Riviera” con determinazione del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia di Reggio Emilia prot. n. 65856/2015 del 29 dicembre 2015, risulta una limitata sovrapposizione con il confine sud della Zona Addestramento Cani (ZAC) “Bruciati” e che pertanto la delimitazione va ulteriormente ridotta in considerazione della suddetta sovrapposizione senza che ciò infici i limiti in ordine all'efficacia delle opposizioni;

Atteso che con la costituzione delle zone protette la Regione persegue l'interesse pubblico di tutela della fauna selvatica;

Dato atto inoltre che i territori oggetto di istituzione e modifica sono già stati in passato o sono ambiti protetti da diversi anni, alcuni con valenze ambientali e faunistiche coincidenti con siti di interesse comunitario per i quali si prospettano norme di tutela e di fruizione poco compatibili con l'attività venatoria;

Rilevata pertanto l'opportunità di procedere:

  • alla modifica perimetrale della Zona di ripopolamento e cattura (ZRC) denominata “Riviera” - peraltro ulteriormente ridelimitata in esito alla predetta sovrapposizione con la Zona Addestramento Cani (ZAC) “Bruciati” - e della Zona di ripopolamento e cattura (ZRC) denominata “Barchessino”, entrambe nel territorio di Reggio Emilia, anche a salvaguardia dei ceppi di fauna selvatica autoriproducentesi ed in considerazione della buona vocazione faunistica e dei risultati conseguiti;
  • all'istituzione delle zone di ripopolamento e cattura (ZRC) denominate “Corallo”, “Il Voltone”, “Ladello”, Mascellaro-Romita”, “Melo”, “Piave”, “Sabbiuno” e “Sesto Imolese” ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Bologna, in quanto tali aree risultano avere una vocazione medio-alta relativamente alle principali specie di fauna stanziale (in particolare lepre e fagiano) e sono idonee alla sosta ed alla riproduzione delle principali specie migratorie;

Ritenuto, anche alla luce della L.R. n. 13/2015 e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati, di:

  • demandare ai Responsabili dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca l'attuazione delle attività gestionali previste dal citato art. 19, comma 7, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nelle zone protette istituite e modificate con il presente provvedimento, ciascuno per il proprio ambito territoriale di competenza;
  • prevedere, in attuazione dei disposti di cui all'art. 19, comma 7 bis, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, che la Provincia di Reggio Emilia e la Città metropolitana di Bologna assicurino tramite il proprio personale le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna istituite o il cui perimetro è stato modificato con il presente provvedimento;

Dato atto che il citato art. 19 della L.R. n. 8/1994, non stabilisce la durata del vincolo di destinazione delle zone di protezione mentre, all’ultimo comma, prevede che possano essere revocate al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente mediante la cattura ovvero l'allontanamento con mezzi ecologici;

Ritenuto al riguardo opportuno determinare una scadenza dei suddetti istituti faunistici, stabilendo che il vincolo di protezione delle zone in oggetto abbia validità di anni cinque a far tempo dalla stagione venatoria 2016/2017 fino al termine della stagione venatoria 2020/2021, salvo diversa disposizione della nuova pianificazione faunistico venatoria regionale;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

 Richiamata la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

  • n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
  • n. 2189 del 21 dicembre 2015 ad oggetto “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
  • n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
  • n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2. di provvedere alla modifica perimetrale e all'istituzione a far tempo dalla stagione venatoria 2016/2017, delle “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)”, descritte e rappresentate negli Allegati 1 e 2 del presente atto del quale costituiscono parte integrante e sostanziale e precisamente:

  • modifica perimetrale delle zone di ripopolamento e cattura denominate “Barchessino” e “Riviera” ricadenti nel territorio di Reggio Emilia, di cui all'Allegato 1;
  • istituzione delle zone di ripopolamento e cattura denominate “Corallo”, “Il Voltone”, “Ladello”, Mascellaro-Romita”, “Melo”, “Piave”, “Sabbiuno” e “Sesto Imolese” ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Bologna, di cui all'Allegato 2;

3. di dare atto che i confini delle ZRC di che trattasi dovranno essere delimitati con tabelle, esenti da tasse, di colore giallo, recanti in carattere nero la specificazione dell’ambito di protezione, collocate secondo le modalità di cui all'art. 24 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

4. di demandare ai Responsabili dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca l'attuazione di tutte le attività gestionali previste dal citato art. 19, comma 7, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nelle zone protette istituite e modificate con il presente provvedimento, ciascuno per il proprio ambito territoriale di competenza;

5. di dare inoltre atto che le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna, così come previsto all'art. 19, comma 7 bis, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni sono assicurate dalla Provincia di Reggio Emilia e dalla Città metropolitana di Bologna tramite il proprio personale;

6. di stabilire che il vincolo di protezione delle Zone di ripopolamento e cattura di cui al precedente punto 2) sia di cinque anni a far tempo dalla stagione venatoria 2016/2017, fino al termine della stagione venatoria 2020/2021, salvo diversa disposizione della nuova pianificazione faunistico venatoria regionale;

7. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

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