n.266 del 21.10.2015 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di trattamento rifiuti inerti mediante impianto mobile presso il centro di messa in riserva della ditta Inzani Carlo in Via G. da Saliceto del Comune di Fiorenzuola d'Arda

L’Autorità competente - Provincia di Piacenza - comunica la decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente al:

- progetto: attivazione campagne di trattamento rifiuti inerti tramite impianto mobile (ipotetico) ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D. Lgs. 152/2006, presso il centro di messa in riserva della ditta Inzani Carlo;

- localizzato: nel comune di Fiorenzuola d'Arda - Via G. da Saliceto;

- presentato da: ditta Inzani Carlo;

Il progetto appartiene alla categoria B.2. 57 dell'allegato B.2 alla L.R. n. 9/1999 e s.m.i..

Il progetto interessa il territorio del comune di Fiorenzuola d'Arda e della provincia di Piacenza.

Ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152, e del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, e loro s.m.i., l’Autorità competente - Provincia di Piacenza - con Provvedimento del Presidente n. 142 del 30 settembre 2015, ha assunto la seguente decisione:

dispone,

per quanto indicato in narrativa:

1. di escludere dalla procedura di V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale), ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 10 - comma 1 - lettera a) dellaL. R. n. 9/99, l'intervento proposto dalla ditta Inzani Carlo relativo al progetto di trattamento rifiuti inerti mediante un impianto mobile ipotetico presso il proprio centro di messa in riserva ubicato in via G. da Saliceto del Comune di Fiorenzuola d'Arda, in quanto (come valutato dalla conferenza di servizi) non comporterà impatti negativi e significativi sull'ambiente a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a) la quantità massima dei rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero corrispondente alla capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva, non deve essere superiore a 5000 t per ogni campagna e a 7500 t /anno;

b) il quantitativo giornaliero massimo ammesso al trattamento potrà essere di 500 t/g;

c) nell'ambito della comunicazione di inizio campagna dovrà essere presentato un elaborato grafico, in scala adeguata, con l'indicazione della ubicazione degli stoccaggi delle varie tipologie di rifiuti prodotti dall'attività;

d) potranno essere ammessi al trattamento rifiuti identificabili con i seguenti codici CER: 10.13.11 - 17.01.01 - 17.01.02 - 17.01.03 - 17.01.07 - 17.08.02 - 17.09.04 - 01.04.08 - 01.04.08 - 01.04.13 - 17.05.08 - 17.05.04 (attualmente autorizzati per la messa in riserva oggetto della campagna);

e) nell'ambito della comunicazione di inizio campagna dovranno essere identificati i codici CER effettivamente ammessi al trattamento, compresi tra quelli autorizzati all'impianto mobile, e dovranno essere specificate le modalità di gestione di ogni singola tipologia di rifiuto trattato;

f) l'utilizzo del frantoio mobile dovrà essere effettuato in conformità alle prescrizioni contenute nella specifica autorizzazione rilasciata dall’Ente Competente;

g) la Ditta è tenuta a verificare la natura e la classificazione dei rifiuti, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti pericolosi e di materiale contenente amianto o da esso contaminato;

h) devono essere rispettati i limiti assoluti di immissione previsti dalla normativa acustica vigente in materia nei pressi del recettore più vicino all'impianto, in funzione dell’ubicazione di quest’ultimo;

i) l’attività di trattamento dei rifiuti dovrà essere svolta unicamente nel periodo diurno e in particolare dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalla ore 15.00 alle 19.00 nelle giornate dal lunedì al venerdì;

j) devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per l'abbattimento delle polveri che potrebbero formarsi sia durante le operazioni di frantumazione sia direttamente dai cumuli del materiale stoccato;

k) i materiali ottenuti dalle operazioni di frantumazione stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento;

l) tutti i rifiuti derivanti dalle operazioni di cernita e selezione (es. metalli, plastica, cavi…) devono essere separati dai materiali destinati al riutilizzo ed avviati a impianti autorizzati nel rispetto die tempi e delle modalità previste per il deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183 - comma 1 - lettera bb) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

2. di dare atto che resta fermo l'obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nulla osta o assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto all'esame;

3. di trasmettere la presente delibera alla Ditta proponente, al Comune di Fiorenzuola d'Arda, all’Azienda U.S.L. di Piacenza, alla Sez. Prov.le dell’Arpa;

4. di pubblicare il presente partito di deliberazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20 - comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 9/1999 e loro s.m.i. nonché, in forma integrale, sul sito web dell'Amministrazione Provinciale;

5. che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

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