n.19 del 24.01.2018 periodico (Parte Seconda)

Disposizioni per la gestione emergenziale e temporanea dei rifiuti urbani prodotti in regione Lazio, nel territorio di Roma Capitale, in impianti presenti in regione Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

– la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

– il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

– la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;

– il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modifiche dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

– la deliberazione di Giunta regionale del 3 agosto 2015, n. 1144 “Accordo della Regione Emilia-Romagna con i Gestori degli impianti di termovalorizzazione presenti nel territorio regionale”;

Premesso che:

– l’art. 35 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modifiche dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 prevede la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani;

– la citata deliberazione di Giunta regionale del 3 agosto 2015, n. 1144 e la successiva n. 80 del 1 febbraio 2016 definiscono condizioni e modalità attuative per il funzionamento degli impianti di termovalorizzazione operanti sul territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dal già menzionato art. 35 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modifiche dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

– in particolare gli articoli 2 e 4 della deliberazione di Giunta regionale del 3 agosto 2015, n. 1144 prevedono che la Regione Emilia-Romagna, per contribuire al superamento delle situazioni di emergenza nella gestione dei rifiuti urbani che si dovessero verificare sul territorio nazionale, acconsente al loro ingresso nel proprio territorio nel rispetto delle seguenti condizioni:

– lo stato di emergenza sia accertato e comunicato alla Regione Emilia-Romagna e sia dovuto ad eventi di carattere eccezionale rispetto ad un’adeguata pianificazione regionale;

– siano condivisibili le ragioni a fondamento della richiesta;

– si tratti di un’esigenza di durata limitata;

– il quantitativo di rifiuti trova capienza nell’ambito della capacità termica autorizzata;

– sia corrisposto un importo ulteriore rispetto al costo di trattamento a titolo di ristoro ambientale da versare ai Comuni sede di impianto;

Considerato che:

– la Regione Lazio, con note del 12/12/2017 (prot. 0632668) e del 20/12/2017 (prot. 0650501), ha richiesto un supporto immediato per affrontare una situazione temporanea di emergenza nella gestione di un quantitativo massimo di 350 tonnellate/giorno di rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 20.03.01), prodotti nel territorio di Roma Capitale;

– in proposito si rileva che nella Nota della Società AMA Spa prot. 67281 del 7/12/2017 allegata alla sopra citata richiesta della Regione Lazio del 12/12/2017 (prot. 0632668) si afferma che occorre assicurare una maggiore capacità di trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio di Roma Capitale stante la perdurante fragilità dell’attuale assetto impiantistico tale da non garantire, ancora oggi, un’adeguata autosufficienza degli impianti di trattamento di rifiuti urbani non pericolosi presenti nel territorio laziale;

– nello specifico inoltre la Regione Lazio precisa che la richiesta è motivata dall’imminente periodo natalizio che porta ad un notevole incremento della produzione di rifiuti urbani indifferenziati nonché ad un incidente accorso ad un impianto non ancora ripristinato e ad un altro incidente in altro impianto recentemente ripristinato;

Rilevato che:

– la situazione di emergenza nella gestione dei rifiuti urbani verificatasi nel territorio di Roma Capitale potrebbe determinare anche problematiche igienico-sanitarie in violazione della normativa comunitaria di settore fra cui l’articolo 13 della Direttiva 2008/98/CE nell’imminente periodo natalizio;

– da un primo esame dell’impiantistica presente in Regione i rifiuti provenienti dal Lazio possono essere conferiti agli impianti di termovalorizzazione di Parma, Modena e Granarolo (BO) tenuto conto della loro capacità di trattamento residua e a regime e parzialmente del principio di rotazione nell’utilizzo degli impianti regionali ai fini di solidarietà per i territori in emergenza;

– pertanto si individuano i termovalorizzatori di Parma, Modena e Granarolo (BO) autorizzati ad effettuare operazioni di recupero di energia (R1), quali impianti di destinazione dei rifiuti provenienti dal Lazio;

– nel rispetto del carico termico nominale degli impianti di termovalorizzazione sopra individuati, i rifiuti provenienti dal Lazio potranno essere conferiti fino ad un quantitativo massimo di 5000 tonnellate per ogni impianto per un periodo non superiore a 60 giorni a decorrere dal giorno del primo conferimento, entro i limiti giornalieri che saranno definiti dal soggetto gestore dell’impianto;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta regionale del 29 gennaio 2016, n. 80 “Accordo per il coordinamento e la tutela ambientale attraverso la gestione razionale dei rifiuti nelle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia”;

Ritenuto che:

– l’invio agli impianti di termovalorizzazione individuati è tecnicamente possibile trovando capienza il quantitativo di 5000 tonnellate di rifiuto urbano indifferenziato (codice CER 20.03.01) per impianto nell’ambito del carico termico nominale autorizzato;

– con riferimento ai quantitativi sopra indicati non risultano problemi rispetto alla capienza in relazione ai fabbisogni di trattamento dei propri rifiuti urbani dei territori interessati;

Dato atto che la Regione ha già condiviso che la solidarietà alle altre Regioni viene espressa positivamente, oltre che in presenza delle condizioni su richiamate, informandone i Comuni sede degli impianti di termovalorizza­zione;

Dato atto che la Regione ha condiviso per le vie brevi con le Amministrazioni comunali di Parma, di Modena e di Granarolo (BO) le ragioni alla base della scelta di solidarietà nei confronti della Regione Lazio;

Dato altresì atto che tutte le parti politiche della Regione sono state informate della richiesta della Regione Lazio e dei presupposti sulla base dei quali la Regione Emilia-Romagna intende addivenire all’eventuale accoglimento di tali richieste di soccorso;

Considerato che ai sensi dell’articolo 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’articolo 13 della L.R. n. 23/2011 la determinazione dei flussi dei rifiuti è di competenza regionale da esercitarsi con il Piano regionale di gestione dei rifiuti;

Rilevato che, come, tra l’altro, recentemente affermato dalla Corte di Giustizia europea, le carenze nella capacità di una Regione di smaltire i propri rifiuti, possono comportare responsabilità dello Stato per violazione della normativa comunitaria di settore (causa C-653/13);

Ritenuto inoltre, nel rispetto della citata normativa comunitaria, che:

- i rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 20.03.01) provenienti dalla Regione Lazio debbano essere conferiti agli impianti di Parma, Modena e Granarolo (BO) fino ad un quantitativo massimo di 5000 tonnellate per ogni impianto per un periodo non superiore a 60 giorni a decorrere dal giorno del primo conferimento, entro i limiti giornalieri che saranno definiti dal soggetto gestore dell’impianto ricevente;

- tali quantitativi, soddisfatta l’esigenza di trattamento dei rifiuti urbani dei territori che afferiscono al suddetto impianto, debbano avere priorità rispetto al conferimento dei quantitativi di rifiuti già autorizzati nel rispetto del tetto previsto dalla sua autorizzazione;

- il gestore dell’impianto individuato debba svolgere la verifica dei rifiuti all’ingresso dell’impianto;

- le operazioni di cui sopra siano oggetto di un monitoraggio da parte di ARPAE in ordine al mantenimento delle situazioni ambientali in essere;

Ritenuto che i costi di conferimento e le modalità di pagamento debbano essere pattuiti direttamente tra i gestori dell’impianto conferente e dell’impianto di destinazione e che nell’ambito del prezzo di conferimento si dovrà tenere conto di una quota aggiuntiva pari a 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato conferito a titolo di ristoro ambientale, da riversare rispettivamente ai Comuni di Parma da parte della società Iren Ambiente S.p.A. e di Modena e Granarolo (BO) da parte della società HERA Ambiente S.p.A. e che nella pattuizione fra i gestori nonché nell’attuazione della stessa, siano pienamente coinvolti i Comuni;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

Delibera

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1) di disporre il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 20.03.01) provenienti dalla Regione Lazio agli impianti di Parma, Modena e Granarolo (BO) fino ad un quantitativo massimo di 5000 tonnellate per ogni impianto per un periodo non superiore a 60 giorni a decorrere dal giorno del primo conferimento, entro i limiti giornalieri che saranno definiti dal soggetto gestore dell’impianto ricevente;

2) di disporre che tali quantitativi, soddisfatta l’esigenza di trattamento dei rifiuti urbani dei territori che afferiscono al suddetto impianto, debbano avere priorità rispetto al conferimento dei quantitativi di rifiuti già autorizzati nel rispetto del tetto previsto dalla sua autorizzazione;

3) di prevedere che i costi di conferimento e le modalità di pagamento debbano essere pattuiti direttamente tra i gestori dell’impianto conferente e degli impianti di destinazione e che nell’ambito del prezzo di conferimento si dovrà tenere conto di una quota aggiuntiva pari a 20 per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato conferito a titolo di ristoro ambientale, da riversare rispettivamente ai Comuni di Parma da parte della società Iren Ambiente S.p.A. e di Modena e Granarolo (BO) da parte della società HERA Ambiente S.p.A. e che nella pattuizione fra i gestori nonché nell’attuazione della stessa, siano pienamente coinvolti i Comuni interessati;

4) di dare atto che le modalità tecniche operative e le condizioni di conferimento dei rifiuti non specificate nel presente atto siano definite dai soggetti gestori con specifici accordi nel rispetto della normativa vigente;

5) di disporre che le condizioni del trasporto dei rifiuti provenienti dalla Regione Lazio sul territorio della Regione Emilia-Romagna siano improntate alla migliore resa ambientale, nel rispetto della legislazione vigente;

6) di disporre che le operazioni di cui sopra siano oggetto di un monitoraggio da parte di ARPAE in ordine al mantenimento delle situazioni ambientali in essere e del rispetto della normativa di settore;

7) di disporre che le disposizioni di cui al presente atto assumano gli effetti di pianificazione dei flussi cui consegue, ai sensi dell’articolo 11 della L.R. n. 20/2000, l’obbligo di tempestivo adeguamento d’ufficio delle autorizzazioni in modo da consentire un’ordinata e regolare gestione dei rifiuti;

8) di trasmettere il presente atto alla Regione Lazio, ai Comuni di Parma, di Modena e Granarolo (BO), ad IREN Ambiente S.p.A, ad HERA Ambiente S.p.A., ad ARPAE e ad ATERSIR;

9) di dare atto che per quanto concerne gli oneri relativi alla trasparenza il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 33/2013;

10) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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