n.94 del 10.04.2013 periodico (Parte Seconda)

MOZIONE - Oggetto n. 3593 - Mozione proposta dai consiglieri Barbati, Mandini, Monari, Pariani, Bonaccini, Alessandrini, Moriconi e Mori circa le azioni da porre in essere per invitare il Governo a disciplinare la materia del conflitto di interessi nel settore bancario, con particolare riferimento alla composizione degli organi direttivi delle fondazioni, specie al fine di evitare che essi influenzino in modo determinante le scelte della fondazione stessa e della banca "di riferimento"

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

come noto, il sistema finanziario, e bancario in specie, rappresenta un settore particolarmente sensibile dell’ordinamento, che involge una molteplicità di interessi e le cui flessioni (positive o negative) influenzano specularmente diversi settori dell’economia e del benessere sociale lato sensu inteso;

proprio in considerazione della particolare sensibilità del sistema delle banche, la legislazione e la regolamentazione nazionale hanno disciplinato - mediante numerosi provvedimenti, di cui si dirà - la gestione, l’amministrazione e la vigilanza del settore bancario;

principalmente, si tratta di una disciplina piuttosto datata, che risale agli anni compresi tra il 1990 e il 1999 (salvo alcuni interventi più recenti, tra cui il D.M. 18 maggio 2004, n. 150, di sostanziale recepimento della giurisprudenza costituzionale in materia), una normativa di cui lo stesso legislatore auspicava espressamente la transitorietà, in vista di una riforma organica del settore e della disciplina delle persone giuridiche di diritto privato (tra cui rientrano le fondazioni bancarie);

il substrato socio-economico e le istanze da esso promananti che hanno ontologicamente, prima ancora che causalmente, orientato il legislatore dell’epoca sono profondamente mutate, ciò che ha reso la normativa nazionale anacronistica sotto molteplici profili;

i recenti episodi di cronaca che hanno investito i vertici di un noto istituto di credito - le cui criticità erano già state segnalate dal Gruppo parlamentare dell’Italia dei Valori, mediante lo svolgimento di un’interrogazione a risposta orale, a cui non è ancora stato dato riscontro da parte del Governo (A.S. 3-02846 del 10 maggio 2012) - hanno rappresentato l’occasione per una rinnovata riflessione in ordine, da un lato alla composizione degli organi direttivi delle fondazioni bancarie, dall’altro ai rapporti intercorrenti tra fondazioni bancarie e banche "di riferimento".

Sottolineato che

con riferimento al tema della composizione degli organi direttivi delle fondazioni bancarie, tra i profili rispetto cui si auspica - da più parti, come risulta dai numerosi articoli di stampa e dalle innumerevoli interviste rilasciate da esponenti politici e da tecnici - un intervento riformatore da parte del legislatore nazionale vi è quello relativo alla disciplina del conflitto d’interessi;

in particolare, de iure condendo, si ritiene necessario introdurre una normativa specifica e puntuale preordinata ad evitare che i soggetti titolari di funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo all’interno di una fondazione bancaria operino per fini egoistici o partitici;

sussiste, infatti, il rischio (s’intende, da comprovare in ogni singola fattispecie concreta) che i componenti degli organi direttivi influenzino in modo determinante le scelte della fondazione e della banca "di riferimento" al fine di perseguire interessi personali o per compiacimento della componente politica di appartenenza o afferenza, ciò che potrebbe anche cagionare danni al sistema finanziario e distorsioni del mercato con conseguenti ricadute negative sui settori del sociale; 

con riguardo ai componenti degli organi d’indirizzo, si ritiene, altresì, necessario che siano disciplinate specificamente modalità di nomina tali da garantire che i soggetti designati agli organi di indirizzo delle fondazioni siano effettivamente titolari dei requisiti di comprovata esperienza, professionalità e onorabilità, il cui possesso è prescritto dalla normativa vigente. 

Sottolineato, altresì, che

ulteriore profilo di cui si auspica la riforma attiene ai rapporti tra fondazioni bancarie e banche "di riferimento": anche in tal caso nell’ottica del compimento delle riforme avviate negli anni Novanta, è necessaria ed improcrastinabile l’adozione di una nuova disciplina nazionale che precluda alle fondazioni bancarie di esercitare un controllo, anche nella forma dell’influenza dominante o della nomina del management, sulle banche;

sotto il profilo dei rapporti tra fondazione bancaria e banca "di riferimento", rileva - specularmente alla problematica del controllo di cui alla precedente alinea - il tema della diversificazione degli investimenti: in considerazione della consistenza degli investimenti operati dalle fondazioni, la legge - art. 2, comma 1, lett. c), L. 461/1998 e art. 7 del D.Lgs. 153/1999 - e la Carta delle fondazioni (approvata dall’Associazione di fondazioni e Casse di Risparmio - ACRI, il 4 aprile 2012) prescrivono che gli investimenti stessi siano orientati secondo il criterio della diversificazione, anche al fine di ridurre i rischi connessi e quindi salvaguardare il patrimonio. Nonostante le citate prescrizioni normative, risulta che gli investimenti operati da diverse fondazioni bancarie, non solo non sono diversificati, bensì sono polarizzati nelle banche "di riferimento", in cui le fondazioni possiedono una quota di capitale che consente loro di esercitare il controllo sulle banche conferitarie.

Vista

la Relazione sull’attività delle fondazioni bancarie (Esercizi 2009 e 2010), presentata dal Ministro dell’Economia e delle Finanze (On. Tremonti) e trasmessa alla presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 settembre 2011.

Invita il Governo

- a disciplinare analiticamente la materia del conflitto d’interessi nel settore bancario, anche al fine specifico di precludere ai soggetti preposti agli organi direttivi e d’indirizzo delle fondazioni bancarie l’utilizzo delle proprie funzioni per il perseguimento di finalità egoistiche o partitiche;

- a disciplinare modalità di nomina dei componenti degli organi di indirizzo delle fondazioni tali da garantire che tutti i soggetti designati siano effettivamente titolari dei requisiti di comprovata esperienza, professionalità e onorabilità prescritti dalla legge;

- ad approvare una nuova normativa che regoli i rapporti tra banche (recte: società bancarie) e fondazioni bancarie, anche al fine di assicurarne la reciproca autonomia amministrativa, gestionale e funzionale ed evitare che le fondazioni esercitino un controllo o un’influenza dominante sulle società bancarie.

Invita

il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento del Tesoro, Direzione IV - Sistema bancario e finanziario, Ufficio V - Vigilanza sulle fondazioni), la Banca d’Italia e gli altri soggetti istituzionali interessati a continuare ad esercitare in modo pervasivo la propria attività ispettiva e di controllo, anche al fine di evitare che eventuali operazioni o gestioni disinvolte del credito e del risparmio possano cagionare pregiudizi al sistema bancario e ai risparmiatori.

Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 26 marzo 2013

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