n.267 del 27.08.2014 periodico (Parte Seconda)

Fondo regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui all'art. 56 della legge regionale n. 24/2001 - Modifiche alla propria deliberazione n. 171 del 17/2/2014

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • la legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modifiche che ha istituito e disciplinato il Fondo nazionale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche;
  • la legge 27 febbraio 1989, n. 62 “Modifiche ed integrazioni alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;
  • la circolare del Ministero dei Lavori pubblici del 22/6/1989 che contiene disposizioni attuative per la gestione del Fondo nazionale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche;
  • il Decreto del Ministero dei Lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236 contenente "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche";
  • la legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 e in particolare l’art. 56, così come modificato dalla legge regionale 13 dicembre 2013 n. 24, che ha istituito il Fondo regionale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche;
  • la propria deliberazione n. 171 del 17/2/2014 che ha disciplinato il funzionamento del Fondo regionale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui all’art. 56 della legge regionale n. 24/2001, così come modificato dalla legge regionale n. 24/2013;

Ritenuto di modificare la propria deliberazione n. 171/2014 nel senso di consentire l’accesso anche alla graduatoria del Fondo regionale di cui alla propria deliberazione n. 171/2014 alle domande presentate ai fini della legge n. 13/1989 entro l'1/3/2014 da invalidi in situazione di disagio economico-sociale;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

a) n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 2060 del 20 dicembre 2010, n. 1377 del 20 settembre 2010, così come rettificata dalla n. 1950/2010, n. 1222 del 4 agosto 2011 e n. 1642 del 14/7/2011;

b) 2416 del 29 dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali: adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss. mm.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia Alfredo Peri;

 A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di modificare la propria deliberazione n. 171 del 17/2/2014 consentendo l’accesso al Fondo regionale anche agli invalidi che hanno fatto domanda per il Fondo nazionale di cui alla legge n. 13/1989 entro l'1/3/2014 in presenza delle seguenti condizioni:

a) la domanda di contributo non è stata soddisfatta da una assegnazione di fondi anche parziale;

b) alla data di avvenuta esecutività della presente delibera non è stato avviata l’esecuzione di nessuno degli interventi edilizi per i quali è stato chiesto il contributo;

c) la domanda presentata riguarda situazioni di particolare complessità dal punto di vista economico e/o sociale tali da essere valutate come socialmente rilevanti dai servizi sociali del Comune di residenza;

2. di stabilire che l’istruttoria delle domande sarà effettuata dal Comune competente sulla base di una istanza presentata dall’invalido entro l'1/3/2015;

3. di stabilire che l’istruttoria comunale si completerà con l’inserimento delle domande nella graduatoria del Fondo regionale entro il 31/3/2015 sulla base della verifica della presenza delle condizioni di accesso di cui al punto 1) e della autocertificazione del valore ISEE;

4. di stabilire che nel caso di domande con identici valori ISEE, per la formazione della graduatoria del Fondo regionale prevale il criterio temporale di presentazione al Comune della domanda di accesso al contributo di cui alla legge n. 13/1989;

5. di stabilire che rimane a carico del Fondo regionale la parte di contributo calcolata detraendo le eventuali assegnazioni parziali di fondi;

6. di confermare l’efficacia delle restanti disposizioni della propria deliberazione n. 171/2014;

7. di demandare ad una determinazione del Dirigente competente per materia la correzione di eventuali errori materiali;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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