n. 43 del 16.03.2012 (Parte Seconda)

Disciplinare di produzione delle piante micorrizzate con tartufo certificate

IL RESPONSABILE

Visti:

  • la L.R. 2 settembre 1991, n. 24, recante “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale” e successive modificazioni e integrazioni;
  • il D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, recante “Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”;
  • la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante “Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle Leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;
  • la L.R. 6 luglio 2007, n. 10, recante “Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione”;
  • il D.M. 27 settembre 2007, recante “Disposizioni per la certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati”; 

Dato atto:

  • che la L.R. n. 24/1991 disciplina la raccolta, la coltivazione e il commercio dei tartufi nel territorio regionale, promuovendo lo sviluppo e la valorizzazione del settore tartuficolo nell’ambito della tutela e della conservazione ambientale;
  • che sono attualmente disponibili sul mercato piante dichiarate tartufigene, per la cui produzione non sono state definite norme e modalità di controllo;
  • che per promuovere la coltivazione controllata dei tartufi, con la recente L.R. 5 aprile 2011, n. 2, sono state apportate alcune modifiche alla L.R. n. 24/1991, prevedendo all’art. 7:
    • che la produzione vivaistica di piante tartufigene sia assoggettata alla disciplina di cui alla Legge regionale n. 3/2004 e alla Legge regionale n. 10/2007;
    • che la Regione con proprio atto istituisce la certificazione delle piante tartufigene, prevedendo il relativo disciplinare di produzione;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 febbraio 2012, con la quale sono state definite specifiche disposizioni relativamente al processo di certificazione di piante micorrizate con tartufo e alle modalità utilizzate per il controllo delle piante micorizzate;

Atteso che la citata deliberazione n. 212/2012 prevede, tra l’altro, che compete al Servizio fitosanitario la predisposizione del disciplinare di produzione e la definizione di criteri e modalità di produzione delle piante micorrizate certificate nonché la definizione delle modalità attraverso le quali le imprese interessate possono presentare richiesta di autorizzazione alla produzione di piante micorrizate certificate;

Ritenuto di provvedere in merito definendo in appositi allegati al presente atto il corretto processo produttivo, la corretta micorrizazione con tartufo e le modalità di apposizione del cartellino-certificato;

Rilevato che ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L.R. 2 settembre 1991, n. 24, la produzione vivaistica di piante tartufigene è assoggettata alla disciplina di cui alla L.R. n. 3/2004 e alla L.R. n. 10/2007;

Viste:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;
  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

  • n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle proprie strutture organizzative; n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’agricoltura;
  • n. 1222 del 4 agosto 2011, concernente l’approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale;

Attestata la regolarità amministrativa;

determina:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di adottare le definizioni tecniche relative al disciplinare di produzione di piante micorrizate con tartufo certificate, così come riportato nell’allegato I, parte integrante della presente determinazione;

3) di approvare il disciplinare per la produzione di piante micorrizate con tartufo certificate, così come riportato nell’allegato II, parte integrante della presente determinazione;

4) di approvare altresì:

  • la scheda di valutazione di una pianta micorrizata con tartufo, così come definita nell’allegato III, parte integrante della presente determinazione;
  • la scheda di valutazione di un lotto di piante micorrizate con tartufo, così come definita nell’allegato IV, parte integrante della presente determinazione;

5) di definire le caratteristiche del cartellino-certificato da apporre alle piante micorrizate con tartufo certificate, così come riportato nell’allegato V, parte integrante della presente determinazione;

6) di definire altresì i dati da riportare nel “Registro del materiale per l’inoculazione e delle piante certificate”, così come riportato nell’allegato VI, parte integrante della presente determinazione;

7) di prevedere che le imprese vivaistiche interessate, per poter apporre il “cartellino-certificato” debbano rispettare le scadenze e le tempistiche stabilite dal disciplinare di cui al punto 3;

8) di stabilire inoltre che possono presentare richiesta di autorizzazione a produrre piante micorrizate certificate le imprese vivaistiche iscritte al Registro Ufficiale dei Produttori ed autorizzate a produrre piante forestali ai sensi della L.R. 6 luglio 2007, n. 10;

9) di stabilire infine che le imprese vivaistiche interessate, in possesso dei requisiti di cui al punto precedente, debbano presentare domanda al Servizio Fitosanitario utilizzando la modulistica appositamente predisposta;

10) di dare atto che tutta la modulistica predisposta dal Servizio Fitosanitario per la produzione di piante micorrizate con tartufo certificate è reperibile nel sito: E-R Agricoltura, link Serviziofitosanitario, link “Modulistica”, link “Piante micorrizate”;

11) di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Servizio

Alberto Contessi 

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