n.121 del 08.05.2013 periodico (Parte Seconda)

Rettifica della propria determinazione n. 1543 del 25/2/2013 relativa alla movimentazione degli alveari

IL RESPONSABILE

Richiamati:

- il D.M. 10 settembre 1999, n. 356, recante "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica", in particolare l'art. 8 relativo alla movimentazione degli alveari;

- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 8/5/2000 concernente "Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'allegato IV, Parte B, punto 21.3;

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31", e in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), che prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia;

- il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante ”Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l’allegato IV, Parte B, punto 21.3, e l’allegato VI, lett. b) Batteri, punto 2;

- il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, che abroga la direttiva della Commissione 2001/32/CE e successive modifiche e integrazioni;

Atteso che con la propria determinazione dirigenziale n. 1543 del 25/2/2013, sono state previste le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione degli alveari per il controllo del colpo di fuoco batterico nella Regione Emilia-Romagna, per l’anno 2013;

Considerato che, per mero errore materiale, al punto 3) non sono state riportate correttamente le zone ufficialmente indenni da Erwinia amylovora (zone protette);

Ritenuto pertanto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, provvedere alla necessaria rettifica del punto 3) della propria determinazione nella parte relativa alla indicazione delle zone ufficialmente indenni da Erwinia amylovora;

Viste:

- L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010, con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’Agricoltura;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1222 del 4/8/2011, recante “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2011)”;

- la determinazione dirigenziale n. 4137 del 29 marzo 2012, recante “Prolungamento della durata dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Fitosanitario della Direzione generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie”;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

1) di richiamare integralmente le considerazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di provvedere alla rettifica della propria determinazione n. 1543 del 25/05/2013, riguardante le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione degli alveari per l’anno 2013 per il controllo del colpo di fuoco batterico nella Regione Emilia-Romagna, nella parte riferita alla indicazione delle zone ufficialmente indenni da Erwinia amylovora (zone protette) e, conseguentemente, di sostituire il suddetto punto 3) con il seguente:

- “3) di consentire lo spostamento degli alveari, nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 30 giugno 2013, previa l’adozione delle misure di quarantena riportate nel successivo punto 4), ubicati nei territori citati al punto 2) verso zone ufficialmente indenni da Erwinia amylovora (zone protette) che, per quanto riguarda l’Italia, sono le seguenti: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani e Masi in provincia di Padova e l'area situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)”;

3) di dare atto che rimane invariato quant’altro stabilito nella predetta determinazione n. 1543 del 25/5/2013;

4) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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