n.135 del 17.06.2015 (Parte Seconda)

Modifiche all’Ordinanza 97 del 9 agosto 2013 “Criteri e modalità per l’accesso a finanziamenti agevolati per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria per i titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, per gli esercenti attività agricole e per i titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno subito danni economici diretti in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n.74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012

Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” (in seguito D. L. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visto l’art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

Visto l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” (in seguito L. n. 225/1992);

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante “Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”; (in seguito D.M. 1 giugno 2012);

Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. (in seguito L. n. 241/1990) e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” (in seguito D. Lgs. n. 123/1998);

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136“ (in seguito D. Lgs. n. 159/2011);

Ritenuto necessario dare attuazione ai protocolli di legalità stipulati tra la Regione Emilia-Romagna e le prefetture in modo da assicurare la corretta allocazione delle risorse;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012” (in seguito D.L. n. 174/2012) convertito con modificazioni nella L. n. 213 del 7 dicembre 2012 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 10 ottobre 2012 n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012”. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa;

Vista la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge di stabilità 2013) (in seguito L. n. 228/2012) ed in particolare l’articolo 1, commi 365 – 373 che stabilisce i criteri e le modalità affinchè i titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, gli esercenti di attività agricole di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm. nonché i titolari di reddito di lavoro autonomo - che abbiano sede operativa, ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei Comuni di cui al D.M. 1 giugno 2012, diversi comunque da quelli che abbiano i requisiti per accedere ai contributi di cui all’art. 3 del D.L. n. 74/2012 e che possano dimostrare di avere subito un danno economico diretto dagli eventi sismici del maggio 2012 - possano accedere a finanziamenti agevolati per il pagamento, senza applicazione di sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria fino al 15 novembre 2013;

Viste le Decisioni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 relative alla notifica degli aiuti di Stato destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi in Emilia-Romagna;

Dato atto della comunicazione effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 22 luglio 2013;

Visto il Decreto Legge n. 43 del 26 aprile 2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”, convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013 n. 71, ed in particolare l’art.6 septies che modifica parzialmente quanto disposto al’’articolo 1, commi 365 – 373 della L. n. 228/2012;

Visto l’articolo 3bis della Legge 28 marzo 2014, n. 50 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 28 gennaio 2014, n. 4 come successivamente modificato dal comma 7-bis del Decreto-Legge 74 del 12 maggio 2014 convertito con modificazioni dalla Legge 26 giugno 2014, n. 93

Visto l’articolo 10, commi 11ter e 11quater, del Decreto-Legge 31 dicembre 2014 n. 192 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11

Richiamata l’Ordinanza n. 97 del 9 agosto 2013, come modificata dalle Ordinanze n. 103/2012 e 123/2013, con la quale si è proceduto ad approvare i criteri e le modalità per l’accesso a finanziamenti agevolati per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria per i titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, per gli esercenti attività agricole e per i titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno subito danni economici diretti in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in attuazione dell’art. 1, commi 365 – 373 della L. n. 228/2012, così come modificata dall’art. 6 septies della Legge 24 giugno 2013 n. 71, dopo avere trasmesso le suddette modalità, a titolo di consultazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Vista la lettera Prot. 3925 del 26 maggio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Relazioni Internazionali alla Commissione Europea DG Concorrenza con la quale la Direzione citata, in seguito alle contestazioni degli uffici della Direzione Generale Concorrenza della Commissione Europea circa la riconducibilità della misura in questione ai regimi di cui alle le Decisioni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012, accetta di ricondurre la misura agevolativa di cui all’articolo 1, commi da 365 a 373, nel novero del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis),

Visto quanto disposto dall’Ordinanza n. 42 del 23 maggio 2014 del presidente Errani in qualità di Commissario delegato e dalle successive modificazioni.

Preso atto che i finanziamenti autorizzati ai sensi dell’articolo 1, commi 365 - 373, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) e successive modificazione dalla struttura incaricata del Presidente della Regione in qualità di Commissario Delegato sono complessivamente 90 e che per detti casi la medesima struttura è in possesso di perizia asseverata che attesta la riduzione del reddito 2012 rispetto al triennio precedente nonché l’ammontare del della media del reddito per il triennio 2009-2011.

Preso atto che finanziamenti, ai sensi dell’articolo 1, commi 365 - 373, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) e successive modificazione, effettivamente attivati dagli istituti di credito convenzionati si riferiscono a complessive 78 persone giuridiche e che 58 di detti casi presentano un Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) insito nel finanziamento inferiore a 5.000 euro

Preso atto di quanto disposto dall’articolo 1 comma 661 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” che recita testualmente: al comma 373 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'aiuto è concesso nei limiti e alle condizioni del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis)».

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

1) che l'aiuto di stato insito nei finanziamenti accordati ai sensi dell’articolo 1, commi 365 - 373, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) e successive modificazione, laddove incompatibile con le Decisioni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012, è concesso ai sensi, nei limiti e alle condizioni del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis)

2) che i soggetti giuridici oggetto dei finanziamenti accordati ai sensi dell’articolo 1, commi 365 - 373, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) e successive modificazione sono tenuti a trasmettere la propria posizione de minimis, tramite la compilazione e la trasmissione alle strutture incaricate del Presidente della Regione in qualità di Commissario Delegato delle informazioni di cui all’Allegato 1 alla presente Ordinanza, su richiesta delle medesime strutture incaricate

3) che, tenuto conto dell’esiguità dell’ESL insito in larga parte dei finanziamenti accordati e quale conseguente misura di semplificazione, le informazioni di cui all’allegato 1 della presente Ordinanza non saranno richieste ai soggetti giuridici che, conformemente alle procedure indicate nel’Ordinanza 42/2014, abbiano dichiarato, tramite il modello di cui all’Allegato 2 dell’Ordinanza 97/2013 e successive modificazioni, un reddito tale che

X ≤ R/253*15

Dove

- X è l’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) dell’aiuto di stato insito nel finanziamento accordato ai sensi dell’articolo 1, commi 365 - 373, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) e successive modificazione

- R è la media del reddito del triennio 2009-2011 attestato dalla perizia asseverata trasmessa ai fini dell’accesso ai finanziamenti in questione

- 253 sono i giorni lavorativi medi annuali

- 15 sono i giorni lavorativi compresi fra il 21 maggio 2012 (giorno successivo alla prima scossa del sisma 2012) e l’8 giugno 2012 (giorno successivo all’ultima scossa maggiore di magnitudo 4), nel quale intervallo si assume che nessun impresa abbia esercitato la propria attività

4) che nei casi in cui X sia maggiore di R/253*15 il soggetto giuridico oggetto dei finanziamenti accordati ai sensi dell’articolo 1, commi 365 - 373, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) e successive modificazione, per la parte eccedente, ai sensi di quanto previsto all’Allegato 1, punto 17, dell’Ordinanza 42/2014 e di quanto disposto dall’articolo 1 comma 661 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” è tenuto a dichiarare, su richiesta della struttura commissariale incaricata, i contributi de minimis concessi allo stesso nel triennio 2011-2013 tramite il modello di cui all’Allegato 1 della presente Ordinanza

5) che ai soggetti per i quali l’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) dell’aiuto di stato insito nel finanziamento accordato ai sensi dell’articolo 1, commi 365 - 373, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) e successive modificazione non trovi totale o parziale copertura ai sensi di quanto previsto al precedente punto 4 sia consentito trasmettere la perizia asseverata redatta conformemente al modello di cui all’Allegato B dell’Ordinanza 42/2014

6) che gli esiti delle attività rispetto a quanto disposto ai precedenti punti da 2) a 5) sia comunicato all’Amministrazione Centrale competente.

7) di approvare il modello di dichiarazione de minimis ai sensi del Regolamento (UE) 1998/2006 di cui all’allegato 1 della presente Ordinanza.

8) di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 16 giugno 2015

Il Commissario Delegato

Stefano Bonaccini

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