n.223 del 31.07.2013 periodico (Parte Seconda)

Individuazione delle modalità di calcolo per i canoni di concessione relativi agli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  • la Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3;
  • il Regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41;

Dato atto che:

  • la Legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999 “Riforma del sistema regionale e locale” all’art. 152 fissa i canoni per i diversi usi delle acque pubbliche derivate, dando facoltà alla Giunta Regionale di rideterminare tali canoni con riferimento a specifiche categorie di utenti o tipologie di utilizzo;
  • gli usi delle acque prelevate ai quali sono riferiti i canoni di concessione di derivazione sono stati definiti in analogia alla precedente normativa statale in materia;
  • il sopracitato art. 152 stabilisce altresì le unità di misura sulla base delle quali debba essere determinato il canone di concessione dovuto;

Considerato che:

  • in particolare, per l’uso idroelettrico/forza motrice il canone è calcolato sulla base della potenza nominale media annua concessa, espressa in kW;
  • la potenza nominale media annua espressa in kW viene calcolata moltiplicando la portata media derivata per il salto, fratto k = 102 (ovvero moltiplicato 1/102 = 0.0098);
  •  tale formula non risulta applicabile per gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio, i quali non producono energia idroelettrica derivando nuova risorsa idrica ma la producono riportando, tramite pompaggio, l'acqua, che ha già generato energia elettrica, dal bacino di valle al bacino di monte durante le ore di minor richiesta di energia, utilizzando per questa operazione l'energia elettrica in eccesso;

Dato atto, altresì che:

  • anche i sovracanoni dovuti dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzioni di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, dovuti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e dell'articolo 53 del RD 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono determinati sulla base dei kW di potenza nominale media concessa;
  • il comma 4, dell’art. 28 della Legge 30 aprile 1999, n. 136 stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 1999, gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio, sono soggetti ai sovracanoni previsti in ragione dello 0,15 della potenza nominale media risultante dal decreto di concessione e riferita al pompaggio;

Ritenuto che:

  • in assenza di una specifica disposizione sui canoni per gli impianti di pompaggio sia opportuno definire l’unità di misura per il computo del canone dovuto, ai sensi del citato art. 152, comma 3, della L.R. 3/99;
  • si possa operare in analogia con le disposizioni statali le quali stabiliscono l’ammontare dei sovracanoni per gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio in misura percentuale sui kW di potenza nominale media concessa, stabilendo che l’importo del canone dovuto per tali impianti sia da computarsi sulla base dello 0,15 della potenza nominale media autorizzata/concessa;
  • di dare atto che le somme per l’utilizzo della risorsa per questa categoria di impianti sono dovute alla Regione dall’anno 2001 ovvero dall’effettivo trasferimento delle funzioni relative alla gestione del demanio idrico, attuato con i DPCM 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000, i quali hanno anche stabilito che a partire dall’anno 2001 i proventi derivanti dall’utilizzazione del demanio idrico siano introitati dalle Regioni;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore all’Ambiente, Riqualificazione Urbana;

A

 voti unanimi e palesi

delibera:

per le motivazioni espresse in premessa e da intendersi qui integralmente richiamate:

1. di stabilire che il canone di concessione per gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio venga computato sulla base dello 0,15 della potenza nominale media autorizzata/concessa, espressa in kW;

2. di dare atto che le somme per l’utilizzo della risorsa per questa categoria di impianti sono dovute alla Regione dall’anno 2001 ovvero dall’effettivo trasferimento delle funzioni relative alla gestione del demanio idrico;

3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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