n. 86 del 07.07.2010 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento istituzionale Poliambulatorio privato S. Camillo di Bologna

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1) la struttura denominata Poliambulatorio privato S. Camillo, Via Marconi, 47, Bologna, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, a seguito della visita di verifica dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, effettuata ai sensi dell’art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, è accreditata quale Poliambulatorio per le seguenti attività:

a) Ambulatorio per le visite di:

  • Allergologia;
  • Angiologia;
  • Cardiologia;
  • Chirurgia generale;
  • Dermatologia;
  • Dietologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);
  • Endocrinologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);
  • Gastroenterologia;
  • Medicina fisica e riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale);
  • Medicina generale (Medicina interna);
  • Neurologia;
  • Oculistica;
  • Ortopedia (Ortopedia e Traumatologia);
  • Ostetricia e Ginecologia;
  • Otorinolaringoiatria;
  • Pneumologia;
  • Reumatologia;
  • Urologia;

e per altre attività di cardiologia, dermatologia, neurologia, oculistica, otorinolaringoiatria, pneumologia, radioterapia (per la sola prestazione di Roentgenterapia), urologia;

Viene svolta inoltre attività ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;

b) Attività di diagnostica per immagini;

c) Laboratorio analisi>(Laboratorio esami chimica clinicaematologia/immunoematologia);

Relativamente alle attività di cui sopra, l’accreditamento è riferito alle sole prestazioni indicate nella domanda, ove incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);

2) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

4) l’accreditamento di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale dalla data del presente provvedimento;

5) di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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