n. 24 del 17.02.2010 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi tramite trattamento di fanghi di depurazione e trasformazione in correttivo agricolo in località Cà Morta nel comune di Piacenza proposto da Agrosistemi (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a. di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto (relativo all’impianto autorizzato ad Agrosistemi S.r.l. dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n. 2492 del 30.11.2006 e al centro di stoccaggio rifiuti autorizzato a SERECO S.c.a.r.l. nella gestione dalla stessa Provincia con D.D. n. 180 del 09.02.2009) di “campagna temporanea di attività di trattamento fanghi di depurazione e loro>trasformazione in un correttivo agricolo da parte di un impianto mobile all&#8217;interno di uno stoccaggio provvisorio provvisorio di fanghi biologici di depurazione ad uso agricolo in localit&#224; C&#224; Morta nel Comune di Piacenza (PC)&#8221; da parte della societ&#224; Agrosistemi srl da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni: <p>

  1. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;
  2. i quantitativi massimi di rifiuti da trattare (verificabili sul registro di carico e scarico che dovrà essere tenuto presso l’impianto), che non potranno essere superiori a 150 t/giorno per 233 giornate lavorative, comunque per una quantità complessiva massima di 34950 ton. e per il periodo minimo di un anno, operando con turni singoli quotidiani di 8 ore;
  3. le tipologie che si intendono trattare nell’impianto sono di due tipi: 020305: fanghi dal trattamento in loco degli effluenti provenienti da impianti agroalimentari con sede nel piacentino; 190805: fanghi dal trattamento delle acque reflue urbane provenienti quindi da impianti di depurazione civile;
  4. l’impianto dovrà operare esclusivamente all’interno del centro di stoccaggio della ditta SERECO scrl;
  5. i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di scarichi da fognature comunali, dovranno di norma rispettare i limiti riportati nella Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2773/2004;
  6. i fanghi provenienti da impianti di depurazione di fognature comunali che rispettano i limiti riportati nella Delibera della Giunta R.E.R. n. 2773/2004 potranno essere trattati senza limitazioni; nel caso invece che detti fanghi presentino parametri con valori superiori ai limiti della citata Delibera Regionale, considerato che il processo di trattamento determina una trasformazione delle sostanze organiche contenute, il prodotto finale dovrà essere sottoposto, oltre che alle analisi già prescritte per conformità ai sensi del D.Lgs. 217/2006, anche ad analisi per la determinazione dei parametri risultati superiori e potrà essere utilizzato solo nel caso di conformità ai limiti della Delibera n. 2773/2004;
  7. le caratteristiche del correttivo prodotto, denominato “biosolfatoTM” (gesso di defecazione), dovranno essere conformi alle specifiche di cui al D.Lgs. 217/2006, allegato 3, punto 2.21;
  8. dovranno essere adottati idonei sistemi di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti che prevedano siti o contenitori distinti ed immediatamente identificabili in cui collocare i rifiuti da trattare e quelli già trattati;
  9. dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la dispersione dei rifiuti e la formazione di odori durante le operazioni di carico e scarico;
  10. dovranno essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare l’impatto acustico e l’emissione di polveri in atmosfera;
  11. dovranno comunque essere rispettati i limiti di pressione sonora previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Piacenza come previsto dalla Legge quadro sull’inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n. 447 e dal D.P.C.M. 01/03/1991 e successive modifiche; in caso si verifichi la necessità di superare tali limiti dovranno essere previste idonee opere di mitigazione presso i ricettori sensibili oppure trattandosi di attività temporanea dovrà essere richiesta apposita deroga al Comune, così come previsto dalla DGR 45/02; si dovrà effettuare pertanto durante il periodo di esercizio dell’impianto mobile una valutazione di impatto acustico che dimostri il rispetto dei limiti normativi;
  12. resta fermo che tutte le autorizzazioni e/o comunicazioni, necessarie per la realizzazione del progetto in oggetto della presente valutazione, dovranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi delle vigenti disposizioni;

b. di trasmettere la presente delibera alla società Agrosistemi, alla Provincia di Piacenza, al Comune di Piacenza, all’ARPA sezione provinciale di Piacenza e all’AUSL di Piacenza;

c. di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

d. di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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