n. 38 del 03.03.2010 periodico (Parte Seconda)

Disciplina del rapporto di lavoro autonomo in Regione Emilia-Romagna

LA GIUNTA REGIONALE

 Visti:

 - l’articolo 7, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” che individua i presupposti per il legittimo conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti esterni;

- l’art. 12 (“Prestazioni professionali”) della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”, che disciplina nel nostro ordinamento le condizioni e le modalità per il conferimento, a soggetti esterni alla Regione, di incarichi per prestazioni professionali, e che stabilisce che:

a) la Giunta regionale, per quanto di sua competenza, disciplini, “per esigenze speciali o per casi eccezionali, e al fine di rispondere ad esigenze di integrazione delle professionalità esistenti nell’organico regionale, i criteri ed i requisiti per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali a soggetti esterni alla Regione … e per la determinazione dei compensi”;

b) gli atti di conferimento di incarico vengano adottati dai direttori generali, sulla base dei criteri individuati dalla Giunta regionale, con indicazione dei termini e delle modalità per l’espletamento della prestazione;

c) la Giunta regionale predisponga:

- all’inizio di ogni anno, un documento di previsione del fabbisogno di massima di incarichi di prestazioni professionali da parte delle direzioni generali, con specificazione di obiettivi, motivazioni, tipologie e quantificazione delle risorse da ripartire tra le direzioni generali, e che il medesimo atto generale sia aggiornato, dopo l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione annuale;

- un documento consuntivo annuale, riepilogativo di tutti gli incarichi conferiti;

d) siano inviati alla Commissione Consiliare competente per materia, in copia, gli atti di programmazione del fabbisogno di incarichi di prestazioni professionali, il consuntivo annuale e i singoli atti di incarico;

e) gli atti di conferimento degli incarichi siano pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione;

- l’art. 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), in base al quale “l’affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell’ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell’ipotesi di eventi straordinari. L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”;

- l’art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge Finanziaria 2006) che prevede che gli atti di spesa relativi ad incarichi di studio e consulenza di importo superiore a 5.000.= euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione;

- le seguenti delibere della Corte dei Conti:

a) del 17 febbraio 2006, n. 4/AUT/2006 che approva le “Linee guida per l’attuazione dell’art. 1, comma 173, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali”;

b) del 15 febbraio 2005 n. 6, recante “Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento d’incarico di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42;

c) del 14 marzo 2008, n. 6/AUT/2008, recante “Linee guida e criteri interpretativi dell’art. 3, commi 54-57, L. 244/2007, in materia di regolamenti degli Enti locali per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza”;

- la Circolare n. 2 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica, avente ad oggetto: “Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne.”;

Vista inoltre la propria deliberazione del 14 aprile 2008, n. 556, recante “Direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna”, con cui è stata data attuazione alla normativa sopra richiamata, disciplinando criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di prestazioni professionali a soggetti esterni; la precitata direttiva disciplina, in particolare, i seguenti aspetti:

a) l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione e i presupposti generali per la legittima stipulazione di contratti di lavoro autonomo con la Regione Emilia-Romagna;

b) le procedure di scelta comparativa del collaboratore esterno, nonché l’individuazione di forme semplificate di scelta, per ragioni di celerità, oltre che casi motivati di esclusione, dalla intera disciplina o da parti della stessa;

c) la procedura di adozione dell’atto di conferimento dell’incarico professionale e l’indicazione delle clausole che i contratti di lavoro autonomo devono obbligatoriamente riportare;

d) la regolamentazione dettagliata di tutti gli adempimenti prescritti dall’ordinamento (in particolare: trasmissione di atti alla Corte dei Conti; pubblicazioni, anche sul sito web istituzionale dell’Ente; trasmissione di copie di atti alla Commissione consiliare competente; comunicazioni al Centro per l’impiego e agli Istituti previdenziali/assicurativi; comunicazioni all’Anagrafe delle Prestazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica);

Dato atto che, dopo l’adozione della delibera n. 556/2008, sono intervenute modifiche nella materia di cui trattasi, per effetto, in particolare, della L. 6 agosto 2008, n. 133, di conversione, con modifiche, del D.L. 25 giugno 2008, n.112 che:

- ha modificato l’art. 7 del D.Lgs. 165/2001, sopra richiamato, introducendo la possibilità di stipulare contratti di lavoro autonomo con determinate categorie di professionisti, artisti o artigiani, prescindendo dal requisito della comprovata specializzazione universitaria (art. 46);

- ha abolito l’obbligo di dare comunicazione delle dimissioni volontarie del lavoratore, anche titolare di contratto di collaborazione coordinata continuativa, al Centro per l’Impiego per via telematica (art.39, comma 10, lett. f che ha abrogato la l. 17 ottobre 2007, n. 188);

Preso atto inoltre delle valutazioni espresse dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti per l’Emilia-Romagna nelle proprie deliberazioni nn.105-113 del 2008, a seguito dell’esame degli schemi di regolamento di enti locali del territorio emiliano-romagnolo, in attuazione delle linee di indirizzo di cui alla delibera della Sezione Autonomi locali del 14 marzo 2008, n. 6/AUT/2008, sopra richiamata;

Valutato opportuno apportare modifiche alla medesima delibera n. 556/2008, al fine di tenere conto delle intervenuta novella legislativa e degli orientamenti della Corte dei Conti- sezione di controllo per l’Emilia-Romagna, oltre che per superare o chiarire alcune problematiche emerse in sede applicativa, per quanto riguarda in particolare gli aspetti relativi ad adempimenti e ambiti di limitazione ed esclusione;

Ritenuto di dover modificare, per quanto sopra motivato, i seguenti articoli dell’allegato A) della direttiva medesima:

a) art. 2, per definire con maggiore chiarezza le categorie di contratti di lavoro autonomo cui si fa riferimento;

b) art. 4, per effetto delle modifiche apportate all’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 dalla l. n. 133/2008, sopra richiamata;

c) art. 5, in ordine ai limiti di cumulabilità di incarichi professionali;

d) art. 6, per esigenze di chiarezza terminologica;

e) art. 8, per precisare in particolare che in alcuni casi è possibile prescindere dal requisito della specializzazione universitaria;

f) art. 9, per l’esigenza di uniformare le procedure di selezione e per semplificare le modalità di pubblicazione degli esiti delle stesse;

g) art. 10, in particolare per prevedere il conferimento di incarichi di natura occasionale attraverso forme semplificate di affidamento, attingendo ad elenchi appositamente predisposti, al fine di coniugare al meglio il principio di imparzialità con quelli di proporzionalità e di buon andamento dell’attività amministrativa, in termini di tempestività ed economicità, con facoltà per la struttura committente a procedere ad affidamento diretto solo in caso di non disponibilità di elenchi di esperti in possesso della professionalità richiesta;

h) art. 11, per delimitare con maggiore chiarezza i casi di esclusione, totale o parziale, dall’ambito oggettivo di applicazione della direttiva;

i) art. 12, in particolare per prevedere nei contratti di lavoro autonomo l’inserimento obbligatorio di una clausola penale, per far fronte a casi di inadempimento contrattuale, nonché per introdurre la possibilità di risoluzione consensuale del rapporto al sopraggiungere di eventi imprevisti;

j) art. 14, per ricordare espressamente alle strutture committenti, tra gli adempimenti, anche l’obbligo di segnalare i collaboratori coordinati e continuativi soggetti a rischio e da sottoporre a sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

k) art. 15, per eliminare, ai sensi di quanto ora previsto dall’art. 39 della L. n. 133/2008, l’obbligo, anche per il lavoratore con collaborazione coordinata e continuativa, di comunicare per via telematica, al Centro per l’Impiego, la cessazione del rapporto di lavoro;

l) artt. 17 e 18, per mere revisioni terminologiche;

Vista inoltre la propria delibera n. 2416 del 29 dicembre 2008 e rilevate alcune incongruenze rispetto alle disposizioni che si intendono ora approvare;

Valutato opportuno quindi abrogare espressamente le disposizioni della richiamata delibera n. 2416/2008 non coerenti con la nuova disciplina in materia di rapporto di lavoro autonomo;

Ritenuto opportuno quindi approvare contestualmente un nuovo testo, con le modifiche sopra evidenziate, sostitutivo di quello allegato sub A alla direttiva n. 556/2008, a fini di semplificazione del quadro giuridico di riferimento per gli operatori;

Ritenuto a tale scopo di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, avente ad oggetto “Direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna”;

Dato atto che l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa adotterà un proprio provvedimento in materia;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore a Programmazione e Sviluppo territoriale. Cooperazione col sistema delle Autonomie. Organizzazione;

A voti unanimi e palesi

delibera:

  1. di approvare l’allegato A recante “Direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna”;
  2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce la disciplina contenuta nella propria deliberazione n. 556/2008;
  3. di stabilire che l’allegata direttiva si applica a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento;
  4. di individuare la presente direttiva quale atto di indirizzo per le Agenzie, le Aziende e gli altri Enti dipendenti della Regione nonché per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, compresi gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) e per l’Agenzia Regionale per la prevenzione e l’ambiente (ARPA);
  5. di abrogare le disposizioni della propria delibera n. 2416 del 29 dicembre 2008, non compatibili con la presente direttiva, e precisamente, di abrogare nella relativa parte speciale, all’appendice n. 4 quanto disciplinato ai paragrafi contraddistinti con i numeri 251, lett. b) e 254;
  6. di stabilire infine che il presente provvedimento in ragione del particolare rilievo e del contenuto indicato è soggetto a pubblicazione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 

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