n.123 del 13.07.2012 (Parte Seconda)

Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2012-2016

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” la quale prevede che le regioni approvino il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sulla base delle linee guida e delle direttive deliberate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile;

- il D.M. 20 dicembre 2001 "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi";

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli art. 107 e 108 e 109;

- la Legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 “Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6”;

- la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile", che in particolare all’art. 13 attribuisce alla Giunta regionale la competenza all’approvazione del piano, e prevede disposizioni in merito al contenuto dello stesso in materia di incendi boschivi;

Premesso che la Regione Emilia-Romagna si è dotata sin dal 1999 di un piano regionale di protezione delle foreste contro gli incendi, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1318 del 22 dicembre 1999, prima ancora della previsione dell’obbligatorietà del piano ai sensi della Legge 353/00;

Richiamate in particolare:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1084 del 26 luglio 2010, con la quale è stato approvato l’aggiornamento del Piano relativo al periodo 2007-2011, con l’estensione delle misure di prevenzione e lotta attiva ai Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello aggregati alla Regione Emilia-Romagna a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 4 novembre 2009, n. 17 “Misure per l'attuazione della legge 3 agosto 2009, n.117;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1253 del 20 luglio 1999, con la quale si è stabilito che ai lavori di aggiornamento del Piano regionale antincendi boschivi partecipino congiuntamente il Servizio regionale Paesaggio, Parchi e Patrimonio naturale (ora Servizio Parchi e Risorse Forestali) e il Servizio regionale Protezione Civile (ora Agenzia Regionale di Protezione Civile);

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1154 del 21 luglio 2008, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed il Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e Forestali relativa all’impiego del Corpo Forestale dello Stato per lo svolgimento di attività di competenza regionale”, ai sensi dell’art. 4 comma 1 Legge 6 febbraio 2004, n. 36 e la deliberazione della Giunta n. 1723 del 28 novembre 2011, con la quale è stata approvata la proroga della suddetta convenzione stipulata con il Ministero;

  • la deliberazione della Giunta regionale n. 1054 del 16 luglio 2008, che ha approvato lo schema di convenzione quadro tra il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e la Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale Protezione Civile per la realizzazione di programmi di intervento nelle attività di Protezione Civile;
  • la determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa 5770/11, integrata e modificata con successiva determinazione 14754/11 con la quale è stato costituito, ai sensi della citata deliberazione della Giunta regionale 447/03, un gruppo di lavoro composto da funzionari e collaboratori delle competenti strutture organizzative regionali o dipendenti dalla Regione (Servizi “Parchi e Risorse Forestali” “Protezione Civile” e “Affari Giuridici e Generali”, Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente - Servizio Meteorologico) nonché da dirigenti e/o funzionari appartenenti ad enti diversi dalla Regione (Corpo Forestale dello Stato, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, operanti nel territorio regionale, Enti di gestione dei Parchi nazionali dell’Appennino Tosco-Emiliano e Foreste Casentinesi, Comunità montane Acquacheta e Valli del Taro e del Ceno, Province di Modena e Forlì-Cesena), con il compito di elaborare il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui alla citata Legge 353/00;

Rilevato che le linee guida, relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvate con il citato D.M. del 20 dicembre 2001, nel dettare indirizzi e suggerimenti per la redazione e l'attuazione dei piani, prevedono uno schema articolato in 7 punti (I. Parte generale; II. Previsione, III. Prevenzione, IV. Lotta attiva, V. Sezione aree naturali protette, VI. Sezione parchi naturali e riserve naturali dello Stato, VII. Previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano) e contestualmente danno la facoltà alle Regioni di organizzare, nel modo che ritengono più confacente alle proprie esigenze, i singoli punti dell'articolazione mantenendone i contenuti o, se lo ritengono opportuno, ampliandoli e/o dettagliandoli maggiormente; 

Richiamato l’art. 13 della citata Legge regionale 1/05, il quale in particolare dispone che:

- il piano regionale in materia di incendi boschivi è approvato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di protezione civile, nel rispetto dei principi della legge 353/00;

- il piano contiene, tra l’altro, l’individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo, le azioni vietate, nonché le eventuali deroghe che potranno essere autorizzate dagli enti competenti in materia forestale o dal Sindaco, l’individuazione delle attività formative e informative finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi, la programmazione e quantificazione finanziaria degli interventi;

Preso atto che l'elaborato prodotto dal suindicato gruppo di lavoro è strutturato secondo il seguente schema:

  1. Quadro normativo di riferimento
  2. La previsione: Il fenomeno incendi boschivi in Emilia-Romagna
  3. La Prevenzione
  4. Le risorse: consistenza e localizzazione
  5. La lotta attiva - Modello d'intervento
  6. Periodi a rischio di incendio, divieti e sanzioni
  7. Catasto delle aree percorse dal fuoco
  8. Obiettivi prioritari da difendere
  9. Aree naturali protette regionali
  10. Aree naturali protette statali
  11. La formazione del volontariato
  12. Informazione e comunicazione
  13. Previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano

Dato atto inoltre che:

- nel Piano di cui trattasi non vengono individuati a priori periodi e aree a rischio di incendio boschivo in cui si applicano i divieti, nonché le sanzioni di cui all'art.10, commi 6 e 7, della legge 353/00, in quanto tale individuazione continua ad avvenire in base alla consolidata procedura di dichiarazione di "stato di grave pericolosità", il quale attiva la "fase di preallarme" descritta nel capitolo relativo al "Modello di intervento" del Piano durante il quale, nelle aree in cui esso viene dichiarato, sono applicati i divieti e le sanzioni di cui sopra;

- il Piano inoltre recepisce le richieste e sollecitazioni pervenute da diversi enti ed associazioni in merito alla necessità di definire meglio taluni aspetti di dettaglio sulle modalità di effettuazione dei lavori in bosco e delle attività connesse alla fruizione turistico ricreativa nelle aree forestali, già previsti dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) approvate, su proposta della Giunta regionale, con deliberazione del Consiglio regionale 2354/95;

- con determinazione n. 97 del 31/3/2010 del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile recante “Approvazione dei documenti sulla valutazione dei rischi e l'individuazione dei dispositivi di protezione individuale per i volontari formati e certificati che operano nella lotta attiva agli incendi boschivi”, sono stati definiti, in collaborazione con rappresentanti di enti ed istituzioni nonché di esperti regionali in materia di sicurezza e prevenzione i dispositivi di protezione individuale (DPI) ritenuti più appropriati a tutela dei volontari formati e certificati che operano nella lotta attiva agli incendi boschivi.

- il Comitato regionale di protezione civile, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale n.1/2005, ha espresso all’unanimità parere positivo nella seduta del 25/06/2012 come risulta dal verbale conservato agli atti;

Ritenuto che il Piano di cui trattasi, alla sua scadenza, possa essere prorogato qualora non si ritenga necessario apportare variazioni sostanziali;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore all’Ambiente, Riqualificazione urbana, Sabrina Freda e dell’Assessore alla Sicurezza territoriale, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile, Paola Gazzolo;

a voti unanimi e palesi

delibera:

per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare l’allegato “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2012-2016”, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

2. di prevedere che il Piano di cui al precedente punto 1 abbia validità sino al 31 dicembre 2016 e che alla sua scadenza possa essere prorogato,dalla Giunta regionale, qualora non si ritenga necessario apportare variazioni sostanziali;

3. di dare atto che con proprie deliberazioni si procederà all'ordinaria revisione periodica relativamente a quanto previsto nei punti 2, 9 e 10 del D.M. 20 dicembre 2001 "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", relativamente all’aggiornamento delle banche dati territoriali di riferimento e della cartografia delle aree percorse dal fuoco;

4. di demandare all'Agenzia Regionale di Protezione Civile, istituita dalla L. R. 1/05, la individuazione, con apposito atto, delle aree e dei periodi a maggior rischio di incendio boschivo in cui verrà dichiarato lo "stato di pericolosità", e nei quali troveranno applicazione i divieti nonché le sanzioni di cui all'art. 10, commi 6 e 7, della Legge 21 novembre 2000, n. 353;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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