n.309 del 23.10.2013 (Parte Seconda)

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria, in attuazione dell'art. 4, comma 2, della L. n. 42/99 e del D.P.C.M. 26 luglio 2011 - Professioni sanitarie riabilitative - Primo avviso

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”;

Richiamato in particolare l’art. 4, comma 2, di tale Legge, ove si stabilisce che con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, siano stabiliti i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 502/92, e s. m. e i., ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, con riferimento all’iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al D.P.R. n. 761/79, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato, alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale;

Visti:

- la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche al Titolo V° della parte seconda della Costituzione”, a seguito della quale le materie “professioni” e “tutela della salute” sono diventate materie ricadenti nella legislazione concorrente;

- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sancito nella seduta del 10 febbraio 2011 della Conferenza Stato-Regioni, atto rep. n. 17/CSR, concernente i criteri e le modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento in attuazione dell’art. 4, comma 2, della Legge 26 febbraio 1999, n. 42;

- il D.P.C.M. 26 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 191 del 18/8/2011, con il quale è stato recepito il suddetto Accordo Stato-Regioni;

- la nota circolare prot. n. 43468 del 20 settembre 2011 del Ministero della Salute - Dipartimento della Qualità - Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni sanitarie - con la quale sono state fornite le indicazioni operative necessarie a rendere uniforme l’attività istruttoria di competenza delle Regioni e Province autonome nell’ambito del procedimento per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento in attuazione dell’art. 4, comma 2, della Legge 26 febbraio 1999, n. 42;

Rilevato che con tale nota circolare il Ministero della Salute provvide a formulare una calendarizzazione uniforme in tutte le Regioni di avvio del procedimento, ma scaglionata nel tempo per i diversi gruppi di professioni sanitarie di cui al D.M. 29 marzo 2001, allo scopo di evitare che l’inoltro a Regioni e Ministero in un unico lasso temporale delle istanze di riconoscimento inerenti la totalità dei titoli interessati ponesse a rischio il rispetto dei termini di conclusione del procedimento, fissato in un massimo di 180 giorni;

Vista la D.G.R. n. 1891 del 19 dicembre 2011, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha emanato il primo avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria, limitatamente alle professioni tecnico sanitarie secondo la fattispecie definita dal D.M. Sanità del 29 marzo 2001, e rimandando a successivi atti l’emanazione degli avvisi pubblici relativi alle professioni sanitarie riabilitative, alle professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica, nonché alle professioni tecniche della prevenzione;

Preso atto della nota prot. n. 36869 del 6 agosto 2013 del Ministero della Salute - Dipartimento della Programmazione e dell’Ordinamento del S.S.N. - Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle Risorse Umane del S.S.N. - nella quale si dà atto che, a seguito della riunione tecnica del 1 agosto 2013 del gruppo ristretto afferente alla Conferenza di servizi ex D.P.C.M. 26 luglio 2011, è stata verificata la possibilità di dare avvio entro il 31 ottobre 2013 alle procedure di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento dell’area della riabilitazione;

Dato inoltre atto che nella succitata nota si conferma l’opportunità, già emersa nel corso dell’incontro del gruppo ristretto afferente alla Conferenza di servizi del 1 agosto 2013, di stralciare per il momento la professione sanitaria di Educatore professionale dagli avvisi pubblici in via di emanazione, a seguito della proposta effettuata dallo stesso Dicastero con nota prot. n. 29667 del 20 giugno 2013 dietro sollecitazione dell’Associazione nazionale Educatori Professionali (AnEP, la quale ha chiesto un’integrazione del decreto interministeriale 27 luglio 2000 relativo ai titoli equipollenti al diploma universitario di Educatore Professionale, previa una ricognizione preliminare dei titoli che potrebbero essere automaticamente riconosciuti equipollenti ope legis;

Ritenuto pertanto opportuno emanare l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell’area sanitaria afferenti alle professioni sanitarie riabilitative, stralciando per il momento la professione sanitaria di Educatore professionale al fine di evitare ai potenziali interessati di dover presentare l’istanza per accedere al procedimento di riconoscimento dell’equivalenza di titoli che potrebbero essere riconosciuti automaticamente equipollenti ope legis, e rimandando a successivi atti l’emanazione degli avvisi pubblici relativi alle restanti professioni sanitarie;

Considerato che nella fattispecie “professioni sanitarie riabilitative” interessate dal presente avviso pubblico, sono pertanto incluse, ai sensi del D.M. 29 marzo 2001, le figure professionali di fisioterapista, logopedista, ortottista-assistente di oftalmologia, podologo, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica e terapista occupazionale, mentre, come si è detto, la figura professionale dell’educatore professionale sarà oggetto di un apposito avviso da emanarsi successivamente una volta noti gli esiti della ricognizione nazionale dei titoli rilasciati a compimento di attività formative riconducibili a tale figura professionale;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute

 A voti unanimi e palesi

 delibera:

1) di emanare, per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell’area sanitaria, allegato 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, che comprende il facsimile della domanda e delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio inerenti: i titoli di cui si chiede l’equivalenza (allegato A all’avviso), il corso di formazione (allegato B all’avviso), l’esperienza lavorativa subordinata c/o un Ente pubblico (allegato C all’avviso), l’esperienza lavorativa subordinata c/o un Ente privato (allegato C-1 all’avviso), documenti attestati l’attività lavorativa privata (allegato C-2 all’avviso) e l’esperienza lavorativa autonoma (allegato D) all’avviso;

2) di dare atto che tale avviso è emanato limitatamente alle seguenti professioni sanitarie riabilitative secondo la fattispecie definita dal D.M. Sanità del 29 marzo 2001: fisioterapista, logopedista, ortottista-assistente di oftalmologia, podologo, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica e terapista occupazionale, stralciando, per il momento, la figura professionale di educatore professionale che sarà oggetto di un apposito avviso da emanarsi successivamente una volta noti gli esiti della ricognizione nazionale dei titoli rilasciati a compimento di attività formative riconducibili a tale figura professionale;

3) di rimandare pertanto a successivi atti l’emanazione degli avvisi pubblici relativi alla professione sanitaria di educatore professionale, alle professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica, nonché alle professioni tecniche della prevenzione, nel rispetto delle modalità previste dalla nota circolare prot. n. 43468 del 20 settembre 2011 del Ministero della Salute - Dipartimento della Qualità - Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni sanitarie, nonché della nota prot. n. 36869 del 6 agosto 2013 del Ministero della Salute - Dipartimento della Programmazione e dell’Ordinamento del S.S.N. - Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle Risorse Umane del S.S.N.;

4) di stabilire che l’avviso pubblico allegato 1) alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, nonché sul sito Web del Servizio sanitario regionale della Regione Emilia-Romagna (www.saluter.it);

5) di stabilire inoltre un termine di 60 giorni di tempo dalla data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico per la presentazione delle istanze di riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’art. 4, comma 2, della Legge 26 febbraio 1999, n. 42;

6) di trasmettere il presente provvedimento ed il relativo allegato 1) quale sua parte integrante e sostanziale alle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna nonché allo I.O.R., ai fini dell’ulteriore pubblicizzazione notiziale dello stesso;

7) di stabilire che, a seguito dell’avviso emanato con il presente provvedimento, alle domande di riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, si applicano le procedure disciplinate dal D.P.C.M. 26 luglio 2011 e dalla nota circolare prot. n. 43468 del 20 settembre 2011 del Ministero della Salute - Dipartimento della Qualità - Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni sanitarie, nel rispetto delle indicazioni della nota prot. n. 36869 del 6 agosto 2013 del Ministero della Salute - Dipartimento della Programmazione e dell’Ordinamento del S.S.N. - Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale.

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