n.296 del 18.11.2015 periodico (Parte Seconda)

Eccezionali precipitazioni nevose del febbraio 2012 - Differimento termine ultimazione lavori e presentazione documentazione di spesa con conseguente ridefinizione ulteriori termini per i contributi a favore del settore abitativo nei comuni delle province di FC e RN

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile” e successive modifiche;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

premesso che:

- nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 12 febbraio 2012 il territorio della Regione Emilia-Romagna è stato interessato da eccezionali precipitazioni nevose con conseguenti danni a immobili privati ad uso abitativo e produttivo, nonché danni ad edifici pubblici;

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2012 è stato dichiarato l’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012, ai sensi dell’art 3, comma 1 del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;

- con propria deliberazione n. 799/2014, per quanto qui rileva, si è provveduto a individuare l’Agenzia regionale di protezione civile quale struttura competente per la gestione dei contributi a favore dei soggetti privati (settore abitativo), la Direzione Generale “Attività produttive, commercio, turismo” e la Direzione Generale “Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie” quali strutture competenti per la gestione dei contributi a favore delle attività produttive;

- con proprie deliberazioni n. 1226/2014 e n. 138/2015 si è provveduto ad approvare le direttive disciplinanti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di contributo e per la relativa concessione a favore dei soggetti privati e delle attività produttive dei Comuni delle Province di Forlì-Cesena e Rimini danneggiati dagli eventi in parola;

evidenziato, per quanto qui rileva, che la direttiva in allegato 1 alla deliberazione n. 1226/2014 per il settore abitativo stabilisce, tra l’altro, al comma 1 dell’art. 10, che entro il termine perentorio del 30 settembre 2015 i soggetti interessati devono ultimare i lavori e presentare la necessaria documentazione, compresa quella giustificativa di spesa;

dato atto che dagli elenchi riepilogativi delle domande ammesse a contributo all'esito dell’istruttoria delle stesse da parte dei Comuni e Unione dei Comuni interessati - e da questi trasmessi (da taluni di essi solo nel mese di agosto 2015) per il tramite delle Province di riferimento che ne hanno accertato la regolarità - risulta un fabbisogno finanziario complessivo di € 16.408.005,19 così suddiviso:

  • settore abitativo € 4.916.265,32;
  • settore produttivo non agricolo € 9.566.293,86;
  • settore produttivo agricolo € 1.925.446,01;

dato atto che con propria deliberazione n. 1323 del 14 settembre 2015 è stata ripartita la somma di € 3.154.640,40 - con un’economia di € 41,33 sulla spesa programmata di € 3.154.681,73 - applicando la stessa aliquota percentuale del 17,958%, per tutti e tre i settori sopraindicati, sull'importo dei danni ritenuto ammissibile dai Comuni interessati, così articolata:

  • settore abitativo € 1.058.204,67;
  • settore produttivo non agricolo € 1.734.625,66;
  • settore produttivo agricolo € 361.810,07;

Preso atto che il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile con:

- determinazione n. 730 del 28 settembre 2015 ha approvato la necessaria variazione di competenza e di cassa al bilancio della medesima Agenzia per l'esercizio finanziario 2015, integrando gli stanziamenti originariamente previsti nel bilancio di previsione;

- determinazione n. 752 del 3 ottobre 2015 ha provveduto all’assegnazione e alla contestuale liquidazione ai Comuni e all’Unione dei Comuni interessati delle Province di Forlì-Cesena e Rimini delle risorse finanziarie a copertura dei contributi per i danni agli immobili ad uso abitativo;

considerato che gli atti regionali relativi alla determinazione della percentuale da applicarsi sull'importo dei danni ritenuti ammissibili e al riparto tra i Comuni e Unione dei Comuni interessati delle risorse a copertura dei contributi in parola sono stati adottati in prossimità della scadenza del suddetto temine perentorio del 30 settembre 2015;

valutato opportuno, relativamente al settore abitativo, tenuto conto della finalità del contributo volto a finanziare il ripristino delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, consentire la completa realizzazione dei lavori e la loro integrale rendicontazione;

ritenuto pertanto necessario, limitatamente al settore abitativo:

- differire al 30 giugno 2016 il termine per l’ultimazione lavori e per la presentazione della documentazione prevista, compresa quella valida ai fini fiscali, comprovante la spesa effettivamente sostenuta, ivi inclusa si intende la spesa per la perizia asseverata, fissato al 30 settembre 2015 dall'art. 10, comma 1, della direttiva in allegato 1 alla propria deliberazione n. 1226/2014, dando atto che sono da intendersi conseguentemente riferiti al 30 giugno 2016 i richiami al termine del 30 settembre 2015 indicati al comma 3 del medesimo art. 10, nonché alla lettera b, comma 3, dell’art. 2, al comma 4 dell’art. 12 e al comma 1 dell’art.13 della direttiva medesima;

- ridefinire il termine previsto al comma 1 dell’art. 13 della citata direttiva per la liquidazione da parte dei Comuni o Unioni di Comuni del contributo agli aventi titolo e il termine previsto al comma 1 dell’art. 14 della medesima direttiva per la rendicontazione della spesa da parte dei Comuni o delle Unioni di Comuni, fissandoli rispettivamente al 31 agosto 2016 e al 31 ottobre 2016;

ritenuto, altresì, necessario precisare che a coloro che hanno già presentato la documentazione di spesa il Comune e l’Unione dei Comuni interessati procederanno alla liquidazione del contributo spettante per il settore abitativo, qualora non vi abbiano già provveduto, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna della presente deliberazione;

valutato opportuno, stante la Legge regionale n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” stabilire che per i contributi al settore abitativo la rendicontazione della spesa, di cui all’art. 14 della richiamata direttiva, va trasmessa all’Agenzia regionale di protezione civile anziché alla Provincia di riferimento;

richiamate:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adeguamenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e s.m.i;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1080 del 30 luglio 2012 di conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile al Dott. Maurizio Mainetti;

dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore a “Difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna”;

a voti unanimi e palesi

delibera:

Per le ragioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di differire, limitatamente al settore abitativo, al 30 giugno 2016 il termine per l’ultimazione lavori e per la presentazione della documentazione prevista, compresa quella valida ai fini fiscali, comprovante la spesa effettivamente sostenuta, ivi inclusa si intende la spesa per la perizia asseverata, fissato al 30 settembre 2015 dall'art. 10, comma 1, della direttiva in allegato 1 alla propria deliberazione n. 1226/2014, dando atto che sono da intendersi conseguentemente riferiti al 30 giugno 2016 i richiami al termine del 30 settembre 2015 indicati al comma 3 del medesimo art. 10, nonché alla lettera b, comma 3, dell’art. 2, al comma 4 dell’art. 12 e al comma 1 dell’art.13 della direttiva medesima;

2) di ridefinire, limitatamente al settore abitativo, il termine previsto al comma 1 dell’art. 13 della direttiva di cui al punto 1 per la liquidazione da parte dei Comuni o Unioni di Comuni del contributo agli aventi titolo e il termine previsto al comma 1 dell’art. 14 della medesima direttiva per la rendicontazione della spesa da parte dei Comuni o delle Unioni di Comuni, fissandoli rispettivamente al 31 agosto 2016 e al 31 ottobre 2016;

3) di precisare che a coloro che hanno già presentato la documentazione di spesa il Comune e Unione dei Comuni interessati procederanno alla liquidazione del contributo spettante per il settore abitativo, qualora non vi abbiano già provveduto, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico della presente deliberazione;

4) di stabilire che per i contributi al settore abitativo la rendicontazione della spesa, di cui all’art. 14 della direttiva richiamata al punto 1, va trasmessa all’Agenzia regionale di protezione civile anziché alla Provincia di riferimento;

5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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