n.113 del 20.04.2016 periodico (Parte Seconda)

RISOLUZIONE - Oggetto n. 2232 - Risoluzione per impegnare la Giunta a confermare, nella redazione del prossimo regolamento attuativo della legge regionale di tutela della fauna ittica, il periodo di divieto di pesca della trota fario, il numero di catture giornaliere e la misura minima, pari a 22 cm., dell'esemplare catturato. A firma dei Consiglieri: Taruffi, Cardinali, Torri, Molinari, Serri, Rontini, Montalti, Sabattini

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 

Premesso che 

la trota fario (Salmo trutta trutta) è la specie ittica predominante nei tratti montani e prossimi alle sorgenti di fiumi e torrenti dell’Appennino, caratterizzati da scarse portate, acque fredde e ben ossigenate e forte corrente; 

la trota fario è specie ittica di grande interesse, sia per il suo valore alieutico sia per quello naturalistico rappresentato dalle popolazioni autoctone di ceppo mediterraneo e che, presentando ancora un certo grado di riproduzione naturale, non necessitano per la loro sopravvivenza di continui interventi di ripopolamento; 

i ripopolamenti di trota fario effettuati in passato con materiale ittico di origine continentale europea hanno in parte stravolto l’originaria identità di buona parte delle popolazioni italiane in seguito a fenomeni di ibridazione, tanto che l’Unione europea ha individuato tra le specie degne di tutela la trota (ecotipo Salmo macrostigma, quando costituente popolazioni naturali) in quanto considerata “specie vulnerabile” in Europa e specie “in pericolo di estinzione” in Italia. 

Considerato che 

la Regione con legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 tutela la fauna ittica e l'ecosistema acquatico, disciplina l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e le attività ad esse connesse, secondo i principi di salvaguardia, di conservazione e di riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici; 

ai sensi dell’art. 26 della sopra citata legge regionale, la Giunta regionale definisce le norme di attuazione della legge (tra cui le specie pescabili, i limiti quantitativi, le dimensioni minime, i periodi di divieto, ecc.) con un apposito regolamento attuativo sul quale l’Assemblea legislativa è chiamata a fornire unicamente un parere di conformità alla legge; 

attualmente le norme prevedono che la pesca della trota fario sia vietata dalla prima domenica di ottobre all’ultima domenica di marzo e che si possano catturare esemplari di misura minima di cm. 22 nel numero di 5 per pescatore al giorno. 

Rilevato che 

in seguito all’approvazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 di riforma del sistema di governo regionale e locale, le funzioni regionali in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne dovranno essere riordinate adeguando la legge regionale n. 11/2012 e il suo regolamento attuativo, operazione già calendarizzata dalla programmazione dei lavori dell’Assemblea legislativa. 

Tutto ciò premesso e considerato

impegna la Giunta regionale 

nel redigere il prossimo regolamento attuativo della legge regionale di tutela della fauna ittica, a confermare il periodo di divieto di pesca della trota fario, il numero di catture giornaliere e la misura minima dell’esemplare catturato a cm. 22. 

Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta antimeridiana del 23 marzo 2016

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