n.73 del 12.03.2014 periodico (Parte Seconda)

Nuovo Regolamento per l’accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della Concessionaria del Servizio radiotelevisivo pubblico (Rai)

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge regionale del 30 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)), come modificata dalla legge regionale del 31 ottobre 2002, n. 27 (Modifiche alla L.R. 30 gennaio 2001, n. 1, concernente Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)) e dalla legge regionale del 21 dicembre 2007, n. 27 (Riduzione del numero di componenti degli organi del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) e dell’Azienda Regionale per la Navigazione Interna (ARNI));

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modifiche ed integrazioni, recante Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva (G.U. n. 102 del 17/4/1975);

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni, recante Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (G.U. n. 185 del 9/8/1990 - Suppl. Ordinario n. 53); 

Visto il Regolamento per l’accesso al Servizio Radiotelevisivo Pubblico, emanato in data 30 gennaio 2001 dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (G.U. n. 67 del 21/3/2001);

Visto il Regolamento per l’esame delle richieste di accesso al mezzo radiotelevisivo, approvato il 30 aprile 1976, e successivamente modificato, dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (G.U. n. 128 del 15/5/1976);

Visto il Regolamento per l’accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della Concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (Rai), pubblicato nel BUR Emilia-Romagna n. 1 del 3 gennaio 2007;

Viste le deliberazioni Corecom 16/II/2005 del 15/7/2005 e n. 15/II/2006 del 6/11/2006, con le quali è stato approvato e modificato il Regolamento per l’accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico;

Valutata l’esigenza di apportare alcune ulteriori rettifiche ed integrazioni di carattere tecnico, volte a semplificare le procedure per l’attuazione del diritto d’accesso;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di approvare il Regolamento per l’accesso radiofonico e televisivo regionale della Concessionaria del Servizio pubblico (Rai),così rettificato ed integrato - allegato alla presente delibera -, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di trasmettere copia della presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale, al Presidente dell’Assemblea Legislativa e alla Concessionaria Rai dell’Emilia-Romagna;

3. di disporre, inoltre, la pubblicazione del Regolamento approvato con il presente atto nel BUR Emilia-Romagna e sul sito Internet del Corecom.

Allegato n. 1 alla delibera Corecom n. 6/2014

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

(CORECOM)

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE

TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO


RADIOTELEVISIVO PUBBLICO (RAI)

Approvato con delibera Corecom n. 16/II/2005 del 15/7/2005,


modificato con delibera Corecom n. 15/II/2006 del 6.11.2006 e modificato con delibera Corecom n. 6 del 21/2/2014.

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l’accesso alle trasmissioni radiotelevisive regionali della Concessionaria del Servizio radiotelevisivo pubblico (Rai) (di seguito denominata Concessionaria ), ai sensi dell’articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), dell’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) e dell’art. 13, comma 2, lett. l) della legge regionale del 30 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)), nonché in attuazione del Regolamento per l’accesso al servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dalla Sottocommissione permanente per l’accesso, presso la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il 30 gennaio 2001, e degli artt. 7 e 8 del Regolamento per l’esame delle richieste di accesso al mezzo radiotelevisivo, approvato il 30 aprile 1976 e successivamente modificato.

Art. 2

(Soggetti legittimati all’accesso)

 1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono legittimati a presentare domanda di accesso i seguenti soggetti:

a) partiti e gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee elettive locali (regionali, provinciali e comunali);

b) autonomie locali e loro organizzazioni associative in ambito regionale;

c) sindacati nazionali - loro articolazioni regionali;

d) confessioni religiose - loro articolazioni regionali;

e) movimenti politici - loro articolazioni regionali;

f) enti e associazioni politiche e culturali in ambito regionale;

g) associazioni del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute in ambito regionale;

h) gruppi etnici e linguistici in ambito regionale;

i) altri gruppi di rilevante interesse sociale, in ambito regionale.

Art. 3

(Richieste di accesso)

1. I soggetti di cui all’articolo precedente che intendono accedere alle trasmissioni regionali diffuse in Emilia-Romagna dalla sede regionale della Concessionaria, devono presentare richiesta al Comitato regionale per le Comunicazioni (Corecom).

2. La richiesta, compilata in modo distinto per l’accesso alla radio e per l’accesso alla televisione e redatta in conformità alla modulistica allegata al presente regolamento, deve contenere:

a) copia dello statuto o dell’atto costitutivo dell’ente, istituto o associazione;

b) l’indicazione del soggetto richiedente ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 103/1975 e la sottoscrizione, autocertificata dalla fotocopia di un documento valido, del suo legale rappresentante;

c) la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso da ammettere alla trasmissione, nonché l’accettazione da parte della medesima, con sottoscrizione autocertificata dalla fotocopia di un documento valido. Detto responsabile può coincidere con il soggetto di cui alla lettera b);

d) la documentazione utile ad illustrare l’attività svolta, nonché altri elementi atti a dimostrare le caratteristiche e la consistenza organizzativa dell’ente, istituto o associazione;

e) l’indicazione, ai sensi del terzo comma dell’art. 6, comma 3, della legge n. 103/1975, di ogni elemento idoneo ad attestare la rilevanza dell’interesse sociale, culturale e informativo del programma di accesso proposto;

f) il contenuto, in sintesi, del programma dell’accesso proposto, la sua durata e le modalità di realizzazione;

g) l’impegno del soggetto richiedente o del responsabile ad evitare, durante la trasmissione del programma - pena l’esclusione -, ogni forma di pubblicità commerciale, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 103/1975.

3. Per ogni piano trimestrale può essere presentata una sola domanda.

  Art. 4

(Presentazione della domanda di accesso)

1. La richiesta di accesso deve essere inviata a mezzo fax o a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC o consegnata a mano, entro e non oltre il primo giorno non festivo del mese precedente quello di inizio del trimestre cui si riferisce la domanda. Agli effetti del presente comma, il sabato è considerato giorno festivo.

2. Le richieste di accesso pervenute entro i termini al Corecom sono acquisite al protocollo e sono inserite, con numerazione progressiva, nella graduatoria riferita al trimestre in corso, previo riscontro della regolarità delle richieste stesse. Le richieste pervenute fuori termine sono prese in esame per il piano delle trasmissioni del trimestre successivo. In caso, invece, di domanda incompleta, la Struttura amministrativa di supporto al Comitato richiede le integrazioni necessarie. Una volta acquisite, nel rispetto del termine stabilito dalla Struttura, le stesse consentono l’ammissione della domanda; trascorso tale termine senza che siano state prodotte le integrazioni richieste, la domanda si intende respinta.

Art. 5

(Esame delle richieste di accesso)

1. Ai fini delle deliberazioni previste dall’art. 6 del presente Regolamento, il Direttore della Struttura amministrativa del Corecom procede all’istruttoria delle singole domande e riferisce al Comitato l’esito del procedimento istruttorio, ai fini della deliberazione.

2. Il Comitato delibera, per ogni trimestre, la graduatoria delle trasmissioni, ripartendo, tra i soggetti ammessi, il tempo effettivamente disponibile e risultante dall’apposita comunicazione inviata preventivamente alla sede regionale della Concessionaria, in seguito alle comunicazioni intercorse tra la stessa e il Servizio Corecom.

3. Il rigetto di una domanda di accesso deve essere sempre motivato, nonché deliberato dal Comitato, e comunicato agli interessati a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, o a mezzo fax o a mezzo PEC.

4. La decisione del Corecom sulla domanda di accesso è comunicata agli interessati a mezzo fax o a mezzo e-mail. 

Art. 6

(Deliberazione del piano trimestrale delle trasmissioni) 

1. Il Corecom delibera i piani trimestrali delle trasmissioni radiofoniche e televisive, ripartendo, tra i soggetti ammessi e secondo i criteri di cui al successivo comma 3, il tempo effettivo messo a disposizione dalla sede regionale della Concessionaria.

2. Ciascuna trasmissione consiste in un programma della durata concordata con la Concessionaria e, comunque, non superiore a 5’. E’ consentito lo scambio consensuale di turno tra due o più soggetti ammessi.

3. Per garantire la più ampia pluralità di accesso, il Corecom compila una graduatoria delle domande ritenute ammissibili, secondo i seguenti criteri:

a) precedenza ai soggetti che non hanno ancora usufruito delle trasmissioni dell’accesso o che abbiano partecipato in epoca remota;

b) rilevanza sociale e culturale delle tematiche proposte nel programma e attualità dell’argomento;

c) precedenza ai programmi realizzati interamente o parzialmente con mezzi propri;

d) ordine cronologico di presentazione delle domande.

4. Le domande di accesso ritenute ammissibili ed escluse per esaurimento del tempo assegnato sono prese in esame per il piano trimestrale successivo.

5. Le domande di accesso respinte e la loro relativa motivazione sono allegate al piano trimestrale.

6. Il piano trimestrale dell’accesso è pubblicato sul sito Internet del Corecom dell’Emilia-Romagna.

7. La deliberazione del Corecom che approva i piani trimestrali, è trasmessa, per l’esecuzione, alla Concessionaria, sede regionale dell’Emilia-Romagna, che informa la Sottocommissione permanente per l’accesso, presso la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

8. Durante i periodi di campagna elettorale, le trasmissioni dell’accesso sono sospese e riprendono la messa in onda - sulla base delle graduatorie già predisposte - successivamente alla chiusura delle operazioni di voto, in accordo con la Concessionaria.

  Art. 7

(Ricorsi)

1. Avverso le deliberazioni del Corecom, riguardanti le domande di accesso radiofonico e televisivo, è ammesso ricorso in opposizione al Corecom stesso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. Il ricorso va indirizzato al Presidente del Corecom e deve contenere l’indicazione dei motivi specifici su cui si fonda.

3. L’esame del ricorso deve svolgersi entro 20 giorni dalla sua ricezione e concludersi con deliberazione del Comitato, in ordine alla decisione finale.

4. Il ricorso non sospende l’esecuzione del piano trimestrale.

5. La decisione del Corecom sul ricorso è comunicata al soggetto interessato a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC.

Art. 8

(Registrazione dei programmi)

1. La registrazione dei programmi ammessi all’accesso può essere realizzata integralmente o parzialmente con mezzi propri esterni alla Concessionaria o con la collaborazione tecnica gratuita, per esigenze minime di base, della Concessionaria.

2. Il soggetto che ha registrato il programma in proprio consegna la registrazione al Corecom entro un termine, concordato con la Concessionaria, congruo rispetto alla data di messa in onda ed idoneo a consentire al Corecom la vigilanza prevista dalla legge. In caso di mancata consegna del programma entro il termine indicato, il Corecom, previi accordi con la Concessionaria, può disporre la soppressione della trasmissione, dandone immediata comunicazione al soggetto interessato.

3. Se la registrazione deve realizzarsi con la collaborazione tecnica gratuita della Concessionaria, quest’ultima concorda le modalità operative con i soggetti ammessi all’accesso per il relativo trimestre. La Concessionaria può affidare la conduzione della trasmissione a figure professionali del Servizio radiotelevisivo pubblico (giornalisti o conduttori). E’, comunque, garantita la facoltà dei soggetti ammessi di stabilire in modo autonomo i contenuti della trasmissione che li riguarda, escludendo, in ogni caso, qualsiasi coinvolgimento della Concessionaria del Servizio radiotelevisivo pubblico sul contenuto dei programmi stessi e sulle correlative responsabilità.

Art. 9

(Esecuzione del Piano trimestrale)

1. Il Corecom vigila sul rispetto degli impegni assunti dai soggetti ammessi all’accesso, nonché delle disposizioni previste dall’articolo 6, comma 6, della legge n. 103/1975, anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dal successivo articolo 10.

2. Il Corecom pone in essere tutte le azioni atte a garantire l’esecuzione del piano trimestrale approvato.

3. Per assicurare un efficace esercizio della facoltà di accesso, il Corecom, in caso di parziale esecuzione del piano trimestrale derivante da cause di forza maggiore, può disporre, in collaborazione con la Concessionaria, l’attuazione del piano attraverso la realizzazione di puntate speciali dei programmi, organizzate in modo anche difforme dalle richieste dai soggetti ammessi.

4. I soggetti ammessi all’accesso radiofonico o televisivo nei piani trimestrali possono presentare al Corecom esposti o osservazioni sull’attuazione del piano o sulle eventuali difficoltà insorte nell’esercizio dell’accesso.

5. Il Corecom provvede tempestivamente ad eventuali rettifiche, fissando appositi spazi nelle trasmissioni d’accesso.

Art. 10

(Sanzioni)

1. Il Corecom, se ravvisa nel programma di accesso televisivo una violazione degli impegni sottoscritti, nella domanda, dal soggetto richiedente o dal responsabile, può sospendere la messa in onda del programma e negare, con decisione motivata, il diritto d’accesso al soggetto per un periodo di uno o più piani trimestrali, e proporre alla Commissione parlamentare di vigilanza l’inibizione dei rappresentanti dell’organizzazione e del responsabile del programma per un periodo equivalente.

Art. 11

(Trattamento dei dati personali)

1. La Struttura amministrativa del Corecom effettua il trattamento, anche mediante supporti elettronici, dei dati concernenti i soggetti richiedenti al solo fine di garantire la funzionalità e la trasparenza dell’accesso radiotelevisivo, ai sensi degli artt. 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, in tutte le ipotesi disciplinate e nel rispetto dei criteri previsti dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali).  

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sostituisce integralmente, abrogandolo, il Regolamento per l’accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della Concessionaria del Servizio radiotelevisivo pubblico (Rai), approvato con delibera Corecom n. 16/II/2005 del 15/7/2005 e modificato con delibera Corecom n. 15/II/2006 del 6/11/2006.

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