n.250 del 28.08.2013 periodico (Parte Seconda)

Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) ai sensi dell’art. 9 della L.R. 9/1999 e s.m.i., relativa all'aumento dei quantitativi trattati dall'attività di recupero di rifiuti non pericolosi dell'impianto sito in Via Lama, angolo Via Bachelet, in Comune di Longiano presentato dalla ditta La Porta Rottami S.r.l.

L’Autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena comunica la decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa al progetto di relativo all'aumento dei quantitativi trattati dall'attività di recupero di rifiuti non pericolosi dell'impianto sito in Via Lama, angolo Via Bachelet, in Comune di Longiano, procedura i cui termini hanno iniziato a decorrere dal 13/3/2013, giorno in cui è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 62 l’avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura stessa. 

Il progetto è stato presentato dalla presentato dalla ditta La Porta Rottami S.r.l. 

Il progetto interessa il territorio del Comune di Longiano e della Provincia di Forlì-Cesena. 

Il progetto è assoggettato a procedura di screening ai sensi dell'Allegato B.2, Categoria B.2.68 della L.R. 9/99 s.s.m.m.i.i. in quanto modifica di un impianto già autorizzato ricadente nella categoria B.2.57 “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione qualora la durata della campagna sia inferiore a novanta giorni naturali ed agli altri impianti mobili volti al recupero di altri rifiuti non pericolosi qualora la durata della campagna sia inferiore a sessanta giorni naturali, e qualora non siano localizzate in aree naturali protette o in aree SIC e ZPS; tale esclusione non si applica a successive campagne sullo stesso sito”. 

Ai sensi del Titolo II della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l’autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena, con delibera di Giunta Provinciale protocollo generale n. 111768/2013 n. 322, ha assunto la seguente decisione: 

“LA GIUNTA PROVINCIALE 

(omissis)

delibera:

a. richiamati gli elementi progettuali, le proposte tecniche e le valutazioni descritti in parte narrativa, di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., il progetto relativo all'aumento dei quantitativi trattati dall'attività di recupero di rifiuti non pericolosi dell'impianto sito in Via Lama, angolo Via Bachelet, in Comune di Longiano, presentato dalla ditta La Porta Rottami S.r.l., dall’ulteriore procedura di V.I.A. con le seguenti prescrizioni:

  1. durante le operazioni di carico, i camion dovranno mantenere il motore spento;
  2. tutti i mezzi operatori interni, nei periodi giornalieri di non prevista attività, dovranno tenere il motore spento;
  3. al fine di limitare l’impatto di natura visiva, e valutata l’altezza della recinzione perimetrale, lungo la quale sono state piantumate siepi/alberature che a completa maturazione contribuiranno alla mitigazione degli impatti suddetti, l’altezza dei cumuli di stoccaggio e messa in riserva non deve superare i 3 metri;
  4. al fine di caratterizzare il rumore residuo e il clima acustico attuale (ante operam) presso il ricettore abitativo ubicato a sud-ovest lungo via Bachelet, dovrà essere eseguito un rilievo fonometrico del livello di rumore ambientale in continuo per 16 ore in periodo diurno (06.00 – 22.00), sul lato dello stesso rivolto verso l'area dell'impianto in oggetto. Il rilievo dovrà consentire, per un tempo significativo di misura e in orari significativi, di monitorare il rumore residuo in totale assenza di attività in esame. Qualora lo si ritenga maggiormente fattibile, il livello di rumore residuo potrà essere misurato fonometricamente con altro rilievo in totale assenza di attività in esame;
  5. i rilievi suddetti dovranno essere eseguiti con oneri a carico del proponente prima della conclusione della successiva fase autorizzativa e in tempo utile per poter essere presentati e valutati nella suddetta fase;
  6. nella successiva fase autorizzativa dovrà essere presentato, congiuntamente ai risultati dei rilievi di cui sopra, uno studio previsionale di impatto acustico che caratterizzi acusticamente mediante opportuni rilievi specifici o dati forniti dal produttore e consideri a livello puntuale, tutte le sorgenti esistenti nell'impianto, gli effettivi tempi di attività, l'eventuale contemporaneità, la loro ubicazione, la presenza del muretto perimetrale e dei cumuli esistenti e previsti, nonché delle strutture edilizie presenti nell'area. Lo studio dovrà altresì contenere una caratterizzazione del traffico esistente in un intorno significativo e del rumore ferroviario in periodo diurno. Lo studio dovrà consentire di determinare presso tutti i ricettori abitativi e uffici esistenti e di progetto nell'area, il livello di rumore residuo in assenza di attività, il livello di rumore ambientale diurno con attività attuale in funzione e il livello di rumore ambientale diurno con attività in esercizio post operam a seguito delle modifiche previste da progetto. Lo studio previsionale (anche sulla base dei rilievi fonometrici effettuati) dovrà consentire inoltre di identificare presso tutti i ricettori individuati suddetti il solo rumore prodotto dalla attività in esame, sia allo stato attuale che allo stato di progetto, nonché di verificare il rispetto di tutti i limiti, assoluti e differenziali, vigenti nell’area sulla base della classificazione acustica comunale e alle norme vigenti e, qualora necessario, dovrà valutare e verificare le eventuali misure di mitigazione;
  7. a seguito dell'inizio attività di progetto, nel caso il ricettore ubicato a sud-ovest dell'impianto su via Bachelet dovesse diventare abitato, dovrà tempestivamente essere effettuato presso di esso, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, un rilievo atto a determinare il rispetto dei valori limite differenziali di rumore in periodo diurno. Tale rilievo va eseguito all’interno dell'ambiente abitativo lato nord monitorando la differenza tra il livello di rumore ambientale con impianto in progetto a regime e il rumore residuo. In caso di necessità dovranno tempestivamente essere messe in atto tutte le misure di mitigazione necessarie a garantire il rispetto di tutti i limiti vigenti. I risultati del rilievo suddetto dovranno essere trasmessi, entro 15 giorni dal termine dei rilievi, alla Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Ambiente e Pianificazione territoriale - Ufficio VIA, al Comune di Longiano, e ad ARPA sez. Prov. di Forlì-Cesena;

b. di quantificare in € 500,00, le spese istruttorie a carico del Proponente, corrispondente al valore forfettario previsto dall'art. 28 comma 1 della L.R. 9/99 e s.m.i.;

c. di dare atto che tali spese istruttorie sono già state corrisposte dalla Ditta in fase di attivazione della procedura di screening;

d. di trasmettere il presente atto al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza;

e. di trasmettere la presente deliberazione alla Ditta La Porta Rottami S.r.l.;

f. di trasmettere copia del presente atto all'ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena per il seguito di competenza ai sensi dell'art. 22 comma 3 della Legge Regionale 9/99 e s.m.i;

g. di trasmettere copia del presente atto al Comune di Longiano per il seguito di competenza;

h. di pubblicare per estratto nel BURERT, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., il presente partito di deliberazione;

i. di pubblicare integralmente sul sito web della Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., la presente deliberazione. 

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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