n.310 del 23.10.2013 periodico (Parte Seconda)

Modifica ed integrazione alla deliberazione della Giunta regionale del 10 novembre 2003, n. 2238 " determinazione delle modalità di accesso e di gestione dell'elenco "Agenzie sicure in Emilia-Romagna"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Richiamata la propria deliberazione n. 2238 del 10 novembre 2003 avente ad oggetto: “determinazione delle modalità di accesso e di gestione dell’elenco “agenzie sicure in Emilia-Romagna”;

Riscontrato che:

- il punto 5 dell’allegato A) “Presentazione delle domande” e il punto 7 dello stesso allegato A) “Termini del procedimento” devono essere modificati al fine di ridefinire e precisare le modalità del procedimento relativo alla iscrizione all’elenco “Agenzie sicure” descritto nella sopraindicata delibera;

Ritenuto quindi necessario modificare la sopracitata delibera modificando i suddetti punti 5 e 7;

Rilevato infine che resta confermato ogni altro punto di quanto stabilito dalla sopracitata delibera 2238/03;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24/7/2006, n. 1663 del 27/11/2006, n. 10 del 10/1/2011 e n. 1222 del 4/8/2011;

- n. 2416 del 29/12/2008, avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07.” e succ. mod.;

Dato atto del parere allegato; 

Su proposta dell'Assessore Regionale Turismo. Commercio 

a voti unanimi e palesi 

delibera: 

1) modificare, per le motivazioni sopra riportate e qui integralmente richiamate, il punto 5 dell’allegato l’Allegato A), parte integrante alla sopra richiamata deliberazione 2238/03, così come di seguito indicato, riproponendo, per chiarezza espositiva il paragrafo interessato:

Allegato A)

punto 5 “presentazione delle domande”, paragrafo 1: 

«le domande di iscrizione all’elenco di cui al punto 1 devono essere inviate al Servizio Turismo e Qualità Aree turistiche della Regione Emilia-Romagna dal titolare e/o legale rappresentante dell’Agenzia interessata, in bollo da Euro 10,33»

così riproposto:

«le domande di iscrizione all’elenco di cui al punto 1 devono essere inviate al Servizio Commercio Turismo e Qualità Aree Turistiche dal titolare e/o legale rappresentante dell’Agenzia interessata,,esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:

comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it. Fa fede esclusivamente la data di invio della PEC.

I documenti dovranno essere prodotti in formato PDF e trasmessi esclusivamente attraverso la casella di posta elettronica certificata del soggetto richiedente rilasciata da uno dei soggetti iscritti nell’Elenco Pubblico dei gestori di posta elettronica certificata http://www.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori) o da uno dei distributori da essi autorizzati. L’invio deve considerarsi andato a buon fine solo con la ricezione della ricevuta di consegna.

Ai fini della validità dell’invio telematico, è ammessa la sottoscrizione con firma digitale, ai sensi del comma 1, lett. a) del DLgs 82/05 e successive modificazioni oppure con firma autografa, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/000 e successive modificazioni nonché dell’art. 65, comma 1, lett. c) del DLgs 65/82.

In caso di firma digitale sono ammessi i seguenti formati:

- Busta PKCS7 (file con estensione “p7m”)

- Formato PDF (Deliberazione CNIPA 4/2005, articolo 12, comma 9)

- Formato XML (Deliberazione CNIPA 34/2006)

Il soggetto richiedente è obbligato a conservare la prima pagina della domanda compilata con la marca da bollo annullata insieme a tutta la documentazione che dovrà essere tenuta a disposizione per ogni eventuale controllo.

L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. 

In caso di firma autografa, è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

La domanda deve essere regolarmente bollata e sottoscritta dal soggetto richiedente. L’assolvimento dell’imposta di bollo avviene apponendo sulla domanda la marca da bollo, del valore ai sensi della normativa vigente, annullata con la data e la firma del soggetto richiedente.» 

2) modificare, per le motivazioni sopra riportate e qui integralmente richiamate, il punto 7 dell’allegato A), parte integrante alla sopra richiamata deliberazione 2238/03, così come di seguito indicato, riproponendo, per chiarezza espositiva il paragrafo interessato:

Allegato A)

(omissis)

Punto 7 “Termini del procedimento”

«Le istruttorie delle domande d’iscrizione si concludono entro 45 giorni, in mancanza di richieste di integrazione delle domande incomplete, dal ricevimento dell’istanza d’iscrizione»

così riproposto: 

«il procedimento si conclude entro 45 giorni, in mancanza di richieste di integrazione delle domande incomplete, dal ricevimento dell’istanza d’iscrizione» 

3) di stabilire che resta confermato ogni altro punto di quanto stabilito dalla sopracitata delibera 2238/03; 

4) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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