n.212 del 16.07.2014 periodico (Parte Seconda)

L.R. 31 maggio 2002, n. 9 s.m.s. - Conformità della variante al Piano dell'arenile del Comune di Riccione (RN) alle direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti l'utilizzazione del demanio marittimo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale" e successive modifiche, con la quale sono state attribuite ai Comuni le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-
ricreative;

Premesso che:

- con Delibera del Consiglio regionale n. 468 del 6 marzo 2003 sono state approvate le Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti l'utilizzazione del demanio marittimo di cui all'art. 2 comma 2 della suddetta legge;

- le Direttive di cui sopra sono volte a disciplinare gli usi turistico-ricreative degli ambiti del demanio marittimo laddove tali destinazioni d'uso siano previste negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e tengono luogo del Piano di utilizzazione di cui all'art. 6 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494;

- paragrafo 6.1.3 del Capo VI della sopracitata Delibera consiliare prevede che il Piano dell’arenile di cui ai paragrafi 6.1.1 e 6.1.2 adottato dal Consiglio comunale deve essere trasmesso, contestualmente al deposito presso la Segreteria del Comune, alla Regione ai fini della valutazione in ordine alla conformità dello stesso alle Direttive regionali;

- sono sottoposte alle medesime modalità di verifica anche eventuali successive varianti dei Piani già approvati;

- la valutazione di conformità è espressa con parere vincolante reso dalla Giunta regionale, nei termini previsti per l'espressione delle osservazioni, sentita una apposita Commissione nominata con atto del Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo che ne definisce altresì la composizione e le modalità di funzionamento e presieduta dal Responsabile del Servizio Commercio Turismo e Qualità Aree Turistiche;

- con determinazione del Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo n. 594 del 24 gennaio 2007 si è provveduto al rinnovo della nomina dei componenti della Commissione;

- con determinazione del Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo n. 7899 del 17 luglio 2009 si è provveduto alla modifica della composizione della Commissione di cui sopra;

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 274 del 1/8/2013 di adozione della variante al Piano dell’Arenile del comune di Riccione che in adempimento alla delibera di Consiglio regionale 468/03 è stata trasmessa in atti il 6/9/2013 PG 215422;

Visto che la Commissione citata ha sospeso i termini per l’esame di conformità in data 17/9/2013 con nota PG 224001 con richiesta di integrazione documentale;

Preso atto che il Comune con note del 30/12/2013 prot. 46576 acquisita in atti il 30/12/2013 con PG 321106 e con successiva nota del 11/3/2014 prot. 10156 in atti della commissione il 12/3/2014 con PG 69547 ha trasmesso agli atti della Commissione la documentazione richiesta emendata dalle osservazioni dei privati;

Constatato che:

- la suddetta variante al Piano è stata adottata e trasmessa alla Regione Emilia-Romagna in conformità a quanto previsto dal Capo VI 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3 delle Direttive regionali di cui ala Delibera di Consiglio Regionale 468/2003;

- il Piano Vigente disciplina gli ambiti demaniali marittimi dell'intero territorio comunale destinati ad attività turistico-ricreative;

Visto il verbale della seduta della Commissione di cui sopra riunitasi in data 21 marzo 2014, conservato agli atti del Servizio Commercio Turismo e Qualità Aree Turistiche;

Dato atto che la suddetta Commissione nella medesima seduta ha espresso valutazione favorevole di conformità alla Variante al Piano dell'arenile del Comune di Riccione alle Direttive con le prescrizioni di seguito elencate: 

- Per quanto attiene la procedura VAS di dare atto della Delibera n. 202 del 27 Novembre 2013 della Giunta della Provincia di Rimini trasmessa in atti della Commissione nella presente seduta direttamente dal Comune di Riccione relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità VAS inerente la Variante oggetto dell’esame che di seguito si riportano gli esiti integralmente:

Oggetto: VAS (ART. 12 DLgs 152/06) Comune di Riccione. IVA Variante al piano particolareggiato dell’arenile

LA GIUNTA PROVINCIALE 

Visto il DLgs 152/06 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la parte II relativa alle “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”; 

vista la L.R. 9/08 “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”; 

vista la documentazione inviata dal Comune di Riccione con nota prot. n. 31796 del 29/8/2013, acquisita agli atti della Provincia con prot. n. 35106 del 2/9/2013, ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 del DLgs 152/06, relativamente a: 

  • IVA variante al Piano particolareggiato dell’arenile; 

vista l’istruttoria compiuta sulla variante al Piano in oggetto dall’Ufficio VAS allegata sub “A” alla presente deliberazione; 

ritenuto di attenersi alle valutazioni formulate nell’istruttoria predetta; 

dato atto che la presente delibera sarà resa pubblica sul sito web della Provincia di Rimini all’indirizzo http://www.provincia.rimini.it/progetti/territorio/sito/vas/attivita.htm;

visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Progetti di area vasta, di pianificazione territoriale e mobilità di sistema Dott. Alberto Rossini, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L.; 

dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L non necessita del parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Risorse finanziarie; 

a voti unanimi e palesi

delibera: 

1. di approvare l’istruttoria compiuta sulla Variante al Piano in oggetto dall’Ufficio VAS allegata sub “A” alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale e depositata in originale agli atti del Servizio Progetti di area vasta, di pianificazione territoriale e mobilità di sistema; 

2. di escludere la IVA variante al Piano particolareggiato dell’arenile - Comune di Riccione - dalla procedura di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs n. 152/2006 con le valutazioni che si fanno proprie intendendosi qui integralmente richiamate, contenute nell’Istruttoria tecnica allegata sub “A” alla presente deliberazione; 

3. di demandare al Servizio Progetti di area vasta, di pianificazione territoriale e mobilità di sistema gli adempimenti di competenza relativi alla presente deliberazione; 

4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.” 

- Per quanto attiene la Difesa della Costa:

con l’attuazione del DLgs 49/10, recepimento a livello nazionale della Direttiva europea 2007/60/CE sul rischio d’alluvione, sono state redatte dalle Autorità competenti, le mappe di pericolosità e di valutazioni del rischio di alluvione costiera, che vedono pressochè tutte le nostre spiagge regionali sommergibili dall’alluvione del mare, compresa quella del Comune di Riccione, pur con l’articolazione in zone a differenti classi di pericolosità e gradi di rischio; si rende necessario pertanto che, nel processo di “destagionalizzazione” contenuto nel piano in esame, cioè l’utilizzo al di fuori del periodo delle attività di balneazione, si immettano elementi di salvaguardia rispetto al Piano di Gestione del Rischio d’Alluvione marina, anch’esso previsto dalle norma ed in elaborazione sulla base delle mappe di rischio sopracitate, in modo da minimizzare l’esposizione al danno ed i possibili costi di riattazione delle imprese turistico-balneari, conseguenti ad eventi alluvionali; a titolo puramente indicativo e non esaustivo si consiglia, per tutte le cabine, manufatti, allestimenti ecc. fissi in spiaggia tutto l’anno, di togliere durante le stagioni non di balneazione, ad es. gli apparecchi elettrici da bar, gli elettrodomestici e gli impianti tecnologici aggredibili dall’acqua nel piano a livello spiaggia e di regolare l’uso dei seminterrati quando esistenti; si precisa, per non sollevare eccessivi allarmismi, che con l’entrata in vigore di questi strumenti voluti a livello europei, ciò che cambia è la valutazione del rischio d’alluvione che viene sancito e esplicitato in vari gradi, continuando comunque a restare all’interno del rischio d’impresa; 

- Per quanto attiene gli interessi Demaniali Marittimi dal punto di vista turistico ricreativo e portuale:

l ‘utilizzo del plaffond richiamato in NTA per le strutture temporanee riferite alla destagionalizzazione in ambito di concessione demaniale marittima trattandosi di strutture stagionai possono essere regolarmente autorizzate ai sensi dell’art. 24 RCN stagionalmente senza influire sul plaffond delle superfici coperte permanenti ai fini urbanistici. 

Preso atto:

- dell’avvenuta pubblicazione del Piano oggetto della presente delibera sull’ Albo pretorio del Comune dal 29/8/2013 al 28/10/2013 e su un quotidiano locale il 29 agosto 2013 la cui copia per estratto è depositata agli atti;

Dato atto dell'istruttoria svolta, per quanto di competenza, dal Servizio Commercio Turismo e Qualità Aree Turistiche, sulla base della documentazione acquisita agli atti del Servizio stesso;

Viste le proprie deliberazioni: 

- n. 1057 del 24 luglio 2006, avente ad oggetto “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali”;

- n. 1663 del 27 novembre 2006 "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 e s.m.“Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450//07 e s. m.” e ss.mm.;

- n. 10 del 10 gennaio 2011 “Approvazione di atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale ”;

- n. 1222 del 4 agosto 2011 “Approvazione di atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale ” ( decorrenza 1/8/2011);

Dato atto del parere allegato; 

Su proposta dell’Assessore al Turismo, Commercio;

a voti unanimi e palesi

delibera:

Per le motivazioni di cui alla premessa e qui integralmente richiamate:

A. di prendere atto e approvare il verbale della Commissione del 21 marzo 2014, in atti del servizio Commercio Turismo e Qualità Aree Turistiche, in conformità a quanto previsto dal Capo VI 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3 delle Direttive regionali;

B. di prendere atto dell’espressione del parere favorevole dei componenti della sopra richiamata Commissione in ordine alla conformità alla Variante del Piano dell’arenile del Comune di Riccione (RN) alle Direttive di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 6 marzo 2003, n. 468, subordinata al recepimento delle prescrizioni di seguito elencate:

- Per quanto attiene la procedura VAS:

di prendere atto di quanto disposto dalla Provincia di Rimini con la Delibera di Giunta. n. 202 del 27/11/2013 inerente la procedura VAS in premessa integralmente richiamata; 

- Per quanto attiene la Difesa della Costa:

con l’attuazione del DLgs 49/10, recepimento a livello nazionale della Direttiva europea 2007/60/CE sul rischio d’alluvione, sono state redatte dalle Autorità competenti, le mappe di pericolosità e di valutazioni del rischio di alluvione costiera, che vedono pressoché tutte le nostre spiagge regionali sommergibili dall’alluvione del mare, compresa quella del Comune di Riccione, pur con l’articolazione in zone a differenti classi di pericolosità e gradi di rischio; si rende necessario pertanto che, nel processo di “destagionalizzazione” contenuto nel piano in esame, cioè l’utilizzo al di fuori del periodo delle attività di balneazione, si immettano elementi di salvaguardia rispetto al Piano di Gestione del Rischio d’Alluvione marina, anch’esso previsto dalle norma ed in elaborazione sulla base delle mappe di rischio sopracitate, in modo da minimizzare l’esposizione al danno ed i possibili costi di riattazione delle imprese turistico-balneari, conseguenti ad eventi alluvionali; a titolo puramente indicativo e non esaustivo si consiglia, per tutte le cabine, manufatti, allestimenti ecc.. fissi in spiaggia tutto l’anno, di togliere durante le stagioni non di balneazione, ad es. gli apparecchi elettrici da bar, gli elettrodomestici e gli impianti tecnologici aggredibili dall’acqua nel piano a livello spiaggia e di regolare l’uso dei seminterrati quando esistenti; si precisa, per non sollevare eccessivi allarmismi, che con l’entrata in vigore di questi strumenti voluti a livello europei, ciò che cambia è la valutazione del rischio d’alluvione che viene sancito e esplicitato in vari gradi, continuando comunque a restare all’interno del rischio d’impresa; 

- Per quanto attiene gli interessi Demaniali Marittimi dal punto di vista turistico ricreativo e portuale:

l’utilizzo del plaffond richiamato in NTA per le strutture temporanee riferite alla destagionalizzazione in ambito di concessione demaniale marittima trattandosi di strutture stagionali possono essere regolarmente autorizzate ai sensi dell’art. 24 RCN stagionalmente senza influire sul plaffond delle superfici coperte permanenti ai fini urbanistici.

C. di disporre che, come previsto al punto 6.1.5. delle Direttive, il Piano dell’Arenile completo dell’avvenuto recepimento delle osservazioni vincolanti e degli eventuali allegati tecnici modificati in conformità al medesimo parere siano approvati dagli Organi competenti Comunali e trasmessi alla Regione completi di copia conforme della Delibera dell’Organo Comunale entro i successivi 30 giorni;

D. di ribadire che, come previsto dal punto 6.1.4 del Capo VI delle Direttive, eventuali successive varianti dovranno essere sottoposte alla verifica di conformità della Regione;

E. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina