n.224 del 21.07.2016 (Parte Seconda)

Eventi calamitosi verificatisi dal 9 ottobre al 18 novembre 2014 finanziati con il contributo del fondo di solidarietà dell' Unione Europea - Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 6318 del 10/9/2015. Modifiche alle deliberazioni di Giunta regionale nn. 2181/2015, 81/2016 e 249/2016. Testo coordinato del piano degli interventi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile” e successive modifiche;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

PREMESSO che:

- il 23 dicembre 2014 la Repubblica italiana ha presentato una domanda di contributo del Fondo di solidarietà dell’Unione europea, di seguito FSUE, per catastrofe naturale regionale relativa agli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni dell’Italia nord-occidentale (Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Toscana) nel periodo dal 9 ottobre al 18 novembre 2014;

- con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 6318 del 10/9/2015 è stato concesso alla Repubblica italiana un contributo finanziario del FSUE pari a € 56.026.300,00 per finanziare operazioni essenziali di emergenza e recupero a seguito della catastrofe causata dalle inondazioni nell’Italia nord-occidentale del 9 ottobre 2014;

PRESO ATTO che:

- con nota del Dipartimento nazionale della protezione civile prot. RIA/0019388 del 15 aprile 2015 è stata ripartita la somma di € 56.026.300,00 e la quota spettante alla Regione Emilia-Romagna ammonta a € 11.132.237,00;

- in attuazione della sopra richiamata decisione di esecuzione è stata trasferita alla Regione Emilia-Romagna la predetta somma di € 11.132.237,00;

EVIDENZIATO che con propria deliberazione n. 1808 del 12 novembre 2015 si è provveduto al trasferimento di tali risorse all’Agenzia Regionale di Protezione Civile, risorse alla stessa liquidate con determinazione del Direttore Generale all’Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 1226 del 29 gennaio 2016;

DATO ATTO che con propria deliberazione n. 2181 del 21 dicembre 2015, pubblicata nel BURERT n. 11 del 13/1/2016, si è provveduto:

- ad approvare in linea tecnica il Piano degli interventi per l’esecuzione delle operazioni essenziali di emergenza e recupero connesse agli eventi calamitosi verificatisi nel periodo dal 9 ottobre al 18 novembre 2014, finanziati con il contributo del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea - Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 6318 final del 10/09/2015, riportando gli interventi così finanziati in “Tabella A” e gli interventi finanziati con le risorse dell’amministrazione regionale in “Tabella B”, entrambe articolate per ambiti territoriali corrispondenti a quelli provinciali in riferimento ai quali sono stati individuati tutti i relativi soggetti attuatori, quali gli Enti locali interessati (amministrazioni provinciali e comunali), l’A.I.Po, i Consorzi di Bonifica e i Servizi Tecnici di Bacino regionali territorialmente competenti;

- a rinviare a successivi propri atti la definizione, nel rispetto dei principi dettati dai vigenti Regolamenti dell’Unione Europea, delle disposizioni procedurali e tecniche per l’esecuzione degli interventi e per la rendicontazione della spesa cui dovranno attenersi i soggetti attuatori degli interventi riportati nel medesimo Piano;

- ad autorizzare il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, in ragione della effettiva disponibilità del contributo finanziario del Fondo di solidarietà dell’Unione europea, a provvedere ai conseguenti impegni di spesa in favore degli enti attuatori degli interventi individuati nel Piano in parola;

DATO ATTO, altresì, che:

- con propria deliberazione n. 81 del 29 gennaio 2016, pubblicata nel BURERT n. 31 del 10/2/2016, si è provveduto:

a) ad approvare le disposizioni procedurali per l’attuazione degli interventi e per la rendicontazione della spesa;

b) ad apportare alcune modifiche alla localizzazione, ai soggetti attuatori e ai titoli degli interventi del Piano approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2181/2015 dovute a refusi, errori materiali nonché a precisazioni conseguenti a supplementi di istruttoria;

c) a suddividere la Tabella A e la Tabella B, rispettivamente nelle Tabelle “A1 - Interventi di acquisizione di beni e servizi degli enti locali, “A2 - Interventi urgenti- lavori pubblici degli Enti locali e di ACER” e “A3 - Interventi dei Consorzi di Bonifica, dei Servizi Tecnici di Bacino regionali e di A.I.Po” e nelle Tabelle “B1 - Interventi urgenti autorizzati ai sensi dell’art. 10 della L.R. 1/2005 agli Enti locali da rendicontare“ e “B2 - Interventi urgenti autorizzati ai sensi dell’art. 10 della L.R. 1/2005 e art. 1 della L.R. 24/2014, già rendicontati”, in base alla tipologia di intervento, al soggetto attuatore e alle relative disposizioni procedurali per l’attuazione degli interventi e per la rendicontazione della spesa;

- con propria deliberazione n. 249 del 22 febbraio 2016, pubblicata nel BURERT n. 79 del 23/3/2016, si è provveduto ad apportare alcune modifiche alla deliberazione di Giunta regionale n. 81/2016, disponendo, infatti, per le ragioni ivi indicate:

a) la modifica di taluni enti attuatori e l’inserimento di un nuovo intervento ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 1/2005;

b) il riaccorpamento degli interventi di cui alle predette Tabelle B1 e B2 nell’unica Tabella B;

c) modifiche alle disposizioni procedurali nelle parti riguardanti gli interventi dei Servizi Tecnici di Bacino regionali territorialmente competenti, stralciati dalla Tabella A3 e riportati in una separata Tabella A4, e la cui realizzazione, per le ragioni ivi dettagliate ed inerenti il processo di riordino istituzionale ed organizzativo di cui alla L.R. n. 13/2015, è stata affidata all’Agenzia regionale di protezione civile con avvalimento, a tal fine, dei predetti Servizi nelle more del completamento della fase di riordino in questione;

DATO ATTO che:

- con propria deliberazione n. 622/2016 nell’Agenzia regionale di protezione civile, ridenominata, peraltro, dalla L.R. n. 13/2015 “Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”, nel seguito per brevità Agenzia, sono stati istituiti, per quanto qui rileva, il Servizio Area Affluenti del Po e il Servizio Area Reno e Po di Volano che svolgono, tra gli altri, i compiti e le funzioni precedentemente esercitati rispettivamente dal Servizio Tecnico di Bacino Affluenti del Po e dal Servizio Tecnico di Bacino Reno;

- conseguentemente, gli interventi affidati in gestione all’Agenzia saranno realizzati per ragioni di competenza dai due suddetti Servizi Area;

RITENUTO, pertanto, di apportare le necessarie modifiche alle disposizioni di cui al paragrafo 3.4, punti 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.3, del capitolo 3 del Piano in parola per adeguarle al nuovo assetto organizzativo dell’Agenzia;

RILEVATO che, per mero errore materiale:

- le disposizioni che prevedono in capo agli enti attuatori degli interventi l’onere di attestare in sede di dichiarazione sostitutiva tramite l’applicazione web “Tempo reale” se le spese documentate siano coperte da altre fonti di finanziamento pubblico o privato o da polizze assicurative sono state riportate al paragrafo 3.1, punto 3.1.2, del capitolo 3 invece che nelle disposizioni di cui al capitolo 1 del Piano che hanno portata applicativa generale,

- le disposizioni in materia di interventi eseguiti in amministrazione diretta sono state riportate al paragrafo 3.2 invece che nelle disposizioni di cui al capitolo 1 del Piano;

RITENUTO, pertanto, di rettificare nel senso sopraindicato l’allocazione delle suddette disposizioni, riportando al capitolo 1 del Piano, paragrafo 1.6, quelle riguardanti gli interventi in amministrazione diretta e, paragrafo 1.7, quelle relative alle assicurazioni, prevedendo al contempo in riferimento a queste ultime le seguenti disposizioni modificative di quelle ad oggi previste: “In caso di copertura assicurativa la somma spettante, nei limiti del finanziamento autorizzato, è liquidata al netto dell’indennizzo assicurativo in riferimento agli interventi di acquisizione di beni e servizi. Nel caso di interventi di ripristino di strutture ed infrastrutture pubbliche e comunque di beni immobili di proprietà pubblica danneggiati è consentito, in presenza di più beni pubblici assicurati e danneggiati, l’impiego dell’indennizzo assicurativo per gli interventi su quelli danneggiati e non oggetto di finanziamento secondo le indicazioni operative che saranno fornite dal Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”, in ragione del fatto che le risorse finanziarie complessivamente disponibili non sono sufficienti a far fronte alle complessive necessità di spesa conseguenti agli eventi calamitosi di cui trattasi;

DATO ATTO che i paragrafi 1.6 e 1.7 del capitolo 1 del Piano e i paragrafi 3.3 e 3.4 del capitolo 3 del Piano vengono con il presente atto conseguentemente rinumerati rispettivamente con i numeri 1.8, 1.9, 3.2 e 3.3.

RITENUTO, inoltre:

- di rettificare il paragrafo 1.1 delle disposizioni del Piano nella parte in cui, in riferimento alle risorse trasferite dalla Regione all’Agenzia, si è erroneamente richiamato il capitolo di spesa U48222 in luogo del capitolo di spesa del bilancio dell’Agenzia n. U28003 e il paragrafo 4.1 dove si fa erroneamente riferimento ai soli Enti Locali;

- di procedere ad una puntualizzazione della disposizione prevista al paragrafo 1.4 del capitolo 1 del Piano nella parte riguardante la copertura finanziaria delle assicurazioni professionali, sostituendo la formulazione ivi prevista con la seguente: “i premi assicurativi per la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti dei soggetti attuatori incaricati della progettazione”;

- di modificare i paragrafi 1.3, 1.4 e 1.5 del capitolo 1 del Piano nelle parti in cui sono richiamate le norme del Codice in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163/2006 per adeguarle alle sopravvenute disposizioni in materia di cui al decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;

- di eliminare dall’introduzione di cui al paragrafo 4.1 del capitolo 4 del Piano il riferimento agli Enti locali in ragione del fatto che nella Tabella B ivi riportata tra i soggetti attuatori degli interventi figurano anche soggetti diversi dai predetti Enti locali;

PRESO ATTO che il Direttore dell’Agenzia, autorizzato con la richiamata propria deliberazione n. 81/2016 ad apportare modifiche non sostanziali al Piano, ha provveduto con determinazione n. 187 del 7 aprile 2016 ad inserire nella Tabella A4 del Piano l’intervento con codice 12166 che per mero errore materiale non era ivi stato indicato ancorché il relativo finanziamento fosse stato computato nell’importo complessivo di tale Tabella, nonché a modificare l’ente attuatore dell’intervento codice 12236 di cui alla Tabella B, che in luogo della Unione Bassa Est Parmense per mero errore materiale era stato individuato nel Comune di Mezzani;

RITENUTO, infine, di procedere:

- alla modifica dell’ente attuatore dell’intervento codice 12104 di cui alla Tabella A2, che in luogo del Comune di Pecorara è individuato nella Unione dei Comuni Val Tidone, di cui tale Comune fa parte;

- allo stralcio degli interventi codici 12201, 12202, 12209, 12136 dalla tabella A2 e all’inserimento degli stessi nella tabella A1;

- allo stralcio dell’intervento codice 12214 dalla tabella A1 e all’inserimento dello stesso nella tabella A2;

- al finanziamento di un nuovo intervento che viene riportato nella Tabella A3 con codice 12488 da realizzarsi a cura di A.I.Po per un importo di € 202.000,00 “Lavori urgenti per il ripristino dell'officiosità idraulica del torrente Enza in corrispondenza del ponte SP62R in comune di Sorbolo (PR)", la cui fonte deriva dalla variazione in diminuzione, per la corrispondente somma, dell’importo complessivo degli interventi già previsti in capo ad A.I.Po codici 12121, 12170, 12171, 12172, 12173, 12174 di tale Tabella A3, prendendo atto che l'Agenzia ne ha verificato la coerenza con quanto previsto nel Regolamento (CE) n. 2012/2002, modificato dal Regolamento (UE) n. 661/2014;

- a rettificare, avuto riguardo all’intervento codice 11841 della Tabella B, l’erroneo riferimento ivi fatto alla DGR 726/2015 invece che all’art. 10 della L.R. 1/2005;

DATO ATTO che le modifiche che si apportano con il presente atto non incidono sull’importo complessivo delle risorse con cui il Piano è finanziato;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adeguamenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e s.m.i;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2260/2015 di proroga dell’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile al Dott. Maurizio Mainetti, conferito con deliberazione di Giunta Regionale n. 1080/2012;

DATO ATTO del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore a “Difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna”;

 A voti unanimi e palesi

delibera

per le ragioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

  1. di apportare al Piano degli interventi di cui alle proprie deliberazioni nn. 2181/2015, 81/2016 e 249/2016 le modifiche espressamente illustrate in parte narrativa e riportate nell’allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, costituente il Piano con testo coordinato;
  2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013;
  3. di pubblicare il presente atto e il Piano di cui al punto 1 nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito della Protezione civile regionale all’indirizzo internet: www.protezionecivile.emilia-romagna.it.

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