n.79 del 29.03.2013 (Parte Prima)

NOTE

Note all’art. 1

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale 21 dicembre 2012 n. 21, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, è il seguente:

«Art. 23 – Disposizioni transitorie in materia di incentivazione per l'anno 2013

(omissis)

3. Per l'anno 2013 alle Comunità montane interessate da processi di trasformazione in Unioni ai sensi della presente legge ed alle Unioni subentrate a Comunità montane soppresse, compreso il Nuovo Circondario imolese, possono essere concessi appositi ulteriori contributi a sostegno del riordino territoriale in misura proporzionale a quelli ricevuti allo stesso titolo nel 2012 in applicazione dell'articolo 21-bis, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2008. A decorrere dall'anno 2014 la Giunta, annualmente, può destinare agli enti subentrati alle Comunità montane soppresse, risorse a sostegno del processo di riorganizzazione e disciplinare altresì criteri e modalità per la loro concessione.».

Comma 2

2) il testo del comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, è il seguente:

«Art. 25 - Criteri per la concessione degli incentivi alle Unioni

1. Il programma di riordino territoriale può prevedere l'erogazione di un contributo in misura fissa uguale per tutte le Unioni conformi ai requisiti della presente legge ed un ulteriore contributo che sarà determinato, fatto salvo comunque quanto previsto al comma 6, in base ai criteri stabiliti dal medesimo programma di riordino.».

Comma 3

3) il testo dell’articolo 30 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, è il seguente:

«Art. 30 - Norme transitorie

1. Per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti o a 3.000 se appartenenti o già appartenuti a Comunità montane, la Giunta regionale può disporre che il termine per l'avvio della gestione associata delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 3, primo periodo, decorra dal 1° gennaio 2015, qualora il Comune interessato ne faccia richiesta per l'insorgenza di rilevanti difficoltà tecniche che rendono gravoso il rispetto del termine del 1° gennaio 2014.».

Nota all’art. 2

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15, che concerne Norme in materia di tributi regionali, è il seguente:

«Art. 20 - Disposizioni transitorie

(omissis)

2. Le disposizioni contenute nel Titolo II si applicano dal 1° aprile 2013.».

Nota all’art. 3

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 13, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009. Primo provvedimento generale di variazione, è il seguente:

«Art. 26 Attività di supporto per l'applicazione della tassa automobilistica

1. Al fine di ottimizzare la gestione della tassa automobilistica regionale, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Automobile Club d'Italia, riconosciuto con legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, apposita convenzione per lo svolgimento di attività inerenti l'applicazione del tributo, con decorrenza 1 gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2010, rinnovabile per il triennio successivo.».

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