n. 56 del 13.04.2011 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento dei servizi sociosanitari: attuazione dell'art.23 della L.R. 4/08 e s.m.i. e modifiche ed integrazioni delle DGR 514/09 e DGR 2110/09

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l’articolo 38 della Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2, recante “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, come sostituito dall’articolo 39 della Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20;

Vista la DGR 772/07 “Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell’elenco dei servizi per l’attivazione del processo di accreditamento. Primo provvedimento attuativo art. 38, L.R. 2/03 e succ. mod. in ambito sociale e socio sanitario”;

Visto l’art. 23 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, così come modificato dall’art. 47 della L.R. n. 14 del 23 dicembre 2010, con il quale sono stati regolamentati gli istituti dell’accreditamento transitorio e dell’accreditamento provvisorio, al fine di consentire l’avvicinamento graduale e progressivo a requisiti e condizioni propri dell’accreditamento definitivo e di assicurare il raggiungimento della responsabilità gestionale unitaria e complessiva dei servizi ed il superamento della frammentazione nell’erogazione dei servizi alla persona;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 514/09, recante “Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari”, che ha disciplinato le procedure, le condizioni ed i requisiti per l’accreditamento transitorio, provvisorio e definitivo, e nella quale si è ritenuto opportuno approfondire il sistema di remunerazione dei servizi differenziando le tariffe relative al regime transitorio da quelle relative al regime definitivo, definendone i relativi criteri e le entità con successivi e separati atti;

Vista la propria deliberazione n. 2110 del 21 dicembre 2009 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l’accreditamento transitorio”, con la quale è stato approvato il sistema di remunerazione dei servizi per anziani e nella quale si rimanda a successivo specifico provvedimento l’approvazione del sistema di remunerazione dei servizi per disabili;

Vista la propria deliberazione della Giunta regionale n. 1336 del 13 settembre 2010 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per servizi residenziali socio sanitari per disabili valevole per l’accreditamento transitorio”;

Dato atto che in base al comma 3 bis dell’art 23 della L.R. 4/08 e s.m.i. occorre provvedere a definire le condizioni ed i limiti in base ai quali i soggetti istituzionalmente competenti potranno eccezionalmente concedere l’accreditamento transitorio entro il termine previsto nel comma 3 bis dell’articolo 23 della Legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4;

Dato atto che la deliberazione della Giunta regionale n. 514 del 20 aprile 2009 “Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari” ha previsto l’effettuazione, entro il 31/10/2010, di una verifica congiunta sul grado di realizzazione degli obiettivi e dell’impatto a livello locale del percorso di accreditamento valutando di conseguenza eventuali modifiche e/o integrazioni;

Dato atto che si ritiene opportuno, sulla base delle prime verifica svolte nell’ambito del monitoraggio previsto dalla DGR 514/09, di quanto previsto dal comma 3 bis dell’art 23 della L.R. 4/08 e s.m.i. e di una valutazione complessiva di sostenibilità del percorso di accreditamento di apportare alcune modifiche e integrazioni agli allegati della DGR 514/09 in particolare per quanto riguarda la previsione dell’avvio dell’accreditamento definitivo a partire dall’1/1/2013, la conseguente necessità di adeguare il termine di validità degli accreditamenti provvisori sino a quella data, l’introduzione di alcune modifiche e correzioni per lo più formali o di corretta interpretazione del testo, come dettagliatamente indicato nell’Allegato 2;

Dato atto altresì che, al fine di garantire una adeguata programmazione del lavoro istruttorio da parte degli Organismi tecnici di ambito provinciale (OTAP) e degli Uffici di piano in merito alla verifica del possesso dei requisiti per l’accreditamento definitivo e dell’effettiva realizzazione dei programmi di adeguamento con riferimento alla raggiunta responsabilità gestionale unitaria si ritiene opportuno fissare in 6 mesi prima della scadenza del 31/12/2013 il termine per la presentazione delle domande di trasformazione degli accreditamenti transitori e provvisori in scadenza al 31/12/2013 ed il 1/10/2013 il termine minimo entro il quale i soggetti gestori dei servizi accreditati debbono assicurare e dare evidenza del possesso dei requisiti previsti per l’accreditamento definitivo e della realizzazione dei programmi di adeguamento con riferimento alla raggiunta responsabilità gestionale unitaria;

Valutata l’opportunità che tra la data di concessione dell’accreditamento e la data di sottoscrizione dei contratti di servizio, possano decorrere al massimo 30 giorni ed altresì, limitatamente al 2011, la necessità per gli accreditamenti transitori e provvisori a garanzia della sostenibilità e della tenuta del sistema, di prevedere un termine più largo entro il quale debbono essere sottoscritti i contratti di servizio per i servizi già accreditati, previsto in 90 giorni o comunque in 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

Dato atto del lavoro istruttorio svolto in sede di Comitato tecnico scientifico e del confronto in sede di Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, istituita con deliberazione di Giunta regionale n. 2187 del 19/5/2005, che ha espresso intesa nella seduta del 4/2/2011;

Dato atto del confronto realizzato con le Organizzazioni sindacali e con le rappresentanze regionali della cooperazione sociale;

Acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi dell’art.6 della L.R. 9 ottobre 2009, n. 13, che si è espresso favorevolmente nella seduta del 4/2/2011;

Acquisito il parere della Commissione assembleare competente “Politiche per la salute e politiche sociali”, nella seduta del 15/3/2011;

Dato atto che sul documento proposto alle valutazioni ed ai pareri previsti dalla normativa regionale sono state apportate alcune variazioni, di carattere non sostanziale, volte a recepire le indicazioni emerse nel confronto;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute, Carlo Lusenti e dell’Assessore alle Politiche Sociali e di integrazione per l’immigrazione. Volontariato,Associazionismo e Terzo Settore, Teresa Marzocchi;

a voti unanimi e palesi

delibera:

1) di approvare, in attuazione del comma 3 bis dell’art 23 della L.R. 4/08 come modificato dall’art. 47 della L.r. 14 del 23 dicembre 2010, le condizioni ed i limiti contenuti nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in base ai quali i soggetti istituzionalmente competenti potranno eccezionalmente concedere l’accreditamento transitorio entro il termine previsto nel comma 3 bis dell’articolo 23 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4;

2) di modificare la deliberazione della Giunta regionale 514/09, recante “Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari” come riportato nell’Allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di modificare l’Allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 2110 del 21 dicembre 2009 recante “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani per l’accreditamento transitorio” come riportato nell’allegato 3 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4) di disporre che i soggetti istituzionalmente competenti per l’ambito distrettuale alla concessione dell’accreditamento provvedano, entro il termine di validità degli accreditamenti provvisori già concessi alla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale regionale, all’adeguamento della durata degli stessi in conformità con le modifiche apportate con il presente atto all’allegato 1 della DGR 514/09;

5) di fissare, in via eccezionale per la fase di prima applicazione del sistema di accreditamento, in 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione il termine ultimo entro il quale devono essere sottoscritti i contratti di servizio dei servizi già accreditati alla stessa data;

6) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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