n.371 del 14.12.2016 periodico (Parte Seconda)

Individuazione delle domande di CIGS in deroga presentate dagli Studi professionali per l'anno 2015 in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 3 del D.I. 83473/2014, in attuazione dell'art. 44 c. 6 del D.Lgs. 148/2015 e s.m.

 LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Visti:

  • la Legge regionale 1 agosto 2005 n. 17 e ss.mm. “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” ed in particolare l’art. 16 “Crisi occupazionali”;
  • il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014, emanato ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.L. 54/2013;
  • il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2015, n. 183” e ss.mm., ed in particolare l'art. 44 “Disposizioni finali e transitorie”, comma 6, che prevede, per l'anno 2015, che le Regioni possano disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473 del 1 agosto 2014, in misura non superiore al cinquanta per cento delle risorse ad esse attribuite;
  • la propria deliberazione n. 161 del 23 febbraio 2015 di approvazione dei 'Criteri di presentazione per l'anno 2015 delle domande di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga alla normativa vigente di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014 ' e di definizione dei criteri per l'attuazione dell'art. 6 del D.I. n. 83473 /2014;

Preso atto:

  • dell'ordinanza T.A.R. per il Lazio n. 6365/2014 di non accoglimento della sospensiva di cui all'istanza cautelare presentata dalla Confederazione Italiana Libere Professioni per l'annullamento, previa sospensiva dell'efficacia, del DI n. 83473/2014 sopra richiamato, nella parte in cui esclude gli studi professionali dal trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga;
  • dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1108/2015 di accoglimento dell'appello cautelare proposto dalla Confederazione Italiana Libere Professioni con la quale ha sospeso l'esecuzione dell'ordinanza n. 6365/2014 sopra citata, ordinando la trasmissione dell'ordinanza stessa al T.A.R. per il Lazio per una sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10 del c.p.a.;
  • della nota della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali prot. 40/7618 del 23/03/2015 con la quale ha rappresentato la necessità di dare puntuale esecuzione a quanto disposto dal Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 1108/2015 sopra richiamata, consentendo alla parte ricorrente, in attesa della pronuncia nel merito del T.A.R. per il Lazio, l'accesso al trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga;

Preso atto altresì che il Servizio “Lavoro” della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa - competente per la gestione tecnica degli adempimenti per l’attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga – ha verificato che sono pervenute domande di cassa integrazione guadagni in deroga per periodi del 2015 presentate da titolari di Studi professionali elencati nell'Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che si riporta in sintesi nella seguente tabella:

Allegato trattamento in deroga periodo n. domande n. lav.
1 CIGS 20 2015 33 86
TOTALE 2015 33 86

Dato atto che il Servizio Lavoro ha provveduto ad effettuare l'istruttoria delle domande di cassa integrazione guadagni in deroga sopra richiamate e a comunicare ai titolari degli Studi professionali che la concessione dei relativi trattamenti in deroga era subordinata alla pronuncia nel merito da parte del T.A.R. per il Lazio dell'istanza di annullamento del DI n. 83473/2014 più volte richiamato, nella parte in cui esclude gli studi professionali dal trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga;

Richiamata la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 ”Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” ed in particolare gli artt. 52-53-54;

Rilevato che con proprie deliberazioni:

  • n. 270 del 29 febbraio 2016 è stata soppressa la Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro ed istituita dall'1-3-2016 la Direzione Generale Economia della Conoscenza del Lavoro e dell'Impresa;
  • n. 1204 del 25 luglio 2016 si stabilisce, al punto 6) del dispositivo, che alla soppressione del Servizio lavoro si procederà solo a seguito della conclusione dei procedimenti in corso afferenti le funzioni assegnate allo stesso;

Preso atto altresì della Circolare della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 34 del 04/11/2016 con la quale dispone che i provvedimenti di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per periodi antecedenti l'anno 2016 devono essere adottati entro e non oltre il 30/11/2016;

Dato atto inoltre che il T.A.R. per il Lazio non si è ancora pronunciato nel merito sull'annullamento del DI n. 83473/2014 nella parte in cui esclude gli studi professionali dal trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga;

Tenuto conto che i lavoratori sopra citati non potrebbero accedere alla cassa integrazione guadagni in deroga sulla base delle regole vigenti, in quanto l'art. 2 del DI n. 83473/2014 prevede che la richiesta può essere fatta solo dalle imprese di cui all'art. 2082 del codice civile e che gli Studi professionali non rientrano in tale casistica;

Considerato necessario salvaguardare il reddito dei lavoratori sospesi nell'anno 2015 dagli Studi professionali, tenuto conto della scadenza del 30/11/2016 indicata della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con circolare n. 34/2016, quale data ultima per la concessione dei trattamenti in deroga per periodi antecedenti all'anno 2016;

Ritenuto quindi di definire che, in attuazione dell'art. 44 comma 6 del D.Lgs. 148/2015 sopra richiamato, si potrà, nei limiti del cinque per cento delle risorse finanziarie assegnate alla Regione con i Decreti interministeriali n. 261 del 7/1/2015 e n. 90973 dell'8/7/2015:

  • disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga ai criteri di cui all’art. 2 del Decreto interministeriale n. 83473/2014, in favore dei lavoratori sospesi nell'anno 2015 dagli Studi professionali elencati all'allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  • dare atto che le sedi dell'INPS territorialmente competenti procederanno ad erogare i trattamenti di sostegno al reddito, previa verifica delle risorse finanziarie disponibili assegnate alla Regione Emilia-Romagna con i Decreti Interministeriali n. 261 del 7/1/2015 e n. 90973 dell'8/7/2015, e fatto salvo l’accertamento da parte delle sedi dell’Istituto stesso di eventuali preclusioni, incompatibilità, o cause di decadenza, sulla base di quanto richiesto nelle stesse mensilità dalle imprese di cui al sopra citato allegato;
  • stabilire che gli effetti dei trattamenti di sostegno al reddito non possono prodursi oltre il 31/12/2015;

Preso atto del parere favorevole dei componenti del Tavolo Tecnico di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga riunitosi in data 14 novembre 2016;

Visti:

  • il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
  • la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 ad oggetto "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018.";
  • la determinazione del responsabile Servizio Organizzazione e sviluppo della Regione Emilia-Romagna n. 12096 del 25/07/2016 ad oggetto “Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art 7 comma 3 D.Lgs. 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2016 n. 66;

Vista la LR n. 43/2001 “ Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

  • n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e ss.mm.;
  • n. 56/2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;
  • n. 270/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
  • n. 622/2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
  • n. 1107/2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta congiunta degli Assessori regionali competenti per materia;

A voti unanimi e palesi;

delibera

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate di:

1. disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga ai criteri di cui all’art. 2 del Decreto interministeriale n. 83473/2014, in favore dei lavoratori sospesi nell'anno 2015 dagli Studi professionali elencati all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che si riportano in sintesi nella seguente tabella:

Allegato trattamento in deroga periodo n.domande n. lav.
1 CIGS 20 2015 33 86
TOTALE 2015 33 86

2. dare atto che le sedi dell' INPS territorialmente competenti procederanno ad erogare i trattamenti di sostegno al reddito, previa verifica delle risorse finanziarie disponibili assegnate alla Regione Emilia-Romagna con i Decreti Interministeriali n. 261 del 7/1/2015 e n. 90973 dell'8/7/2015, e fatto salvo l’accertamento da parte delle sedi dell’Istituto stesso di eventuali preclusioni, incompatibilità, o cause di decadenza, sulla base di quanto richiesto nelle stesse mensilità dalle imprese di cui al sopra citato allegato;

3. stabilire che gli effetti dei trattamenti di sostegno al reddito non possono prodursi oltre il 31/12/2015;

4. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

5. pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e nella sezione “Crisi occupazionale” del sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.

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