n. 40 del 14.03.2011 (Parte Seconda)

Precisazioni in merito alla deliberazione n. 13/2011

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la propria deliberazione n.13 del 10 gennaio 2011 ad oggetto “Approvazione criteri regionali per la valutazione dei progetti di servizio civile nazionale per l’anno 2011.”;

Richiamato in particolare quanto indicato nel dispositivo della sopra richiamata deliberazione:

- nel punto C) 2. “il numero massimo di giovani per progetto sia pari a 20”;

- nel punto C) 3. “gli enti iscritti nell’albo della Regione Emilia-Romagna del servizio civile possano presentare congiuntamente lo stesso progetto (coprogettazione)”;

- nel punto C) 4. “il punteggio aggiuntivo regionale (20 punti) venga attribuito ai soli Enti che facciano richiesta, direttamente e/o in coprogettazione per le proprie sedi d’attuazione, di un numero complessivo di giovani per il servizio civile nazionale nel rispetto dei seguenti limiti massimi:

- ente di 2^ classe: limite massimo di 10 giovani richiesti;

- ente di 3^ classe: limite massimo di 5 giovani richiesti;

- ente di 4^ classe: limite massimo di 3 giovani richiesti,

allo scopo di favorire l’“universalità” del servizio civile, nei termini di una sua maggiore diffusione geografica nel territorio periferico e appenninico e di pluralismo nel coinvolgimento di enti e giovani”;

Considerato che dal combinato disposto delle previsioni su evidenziate si rileva che:

- nella migliore delle ipotesi qualora risulti accreditato in seconda classe un ente singolo possa progettare per non più di 10 giovani (oppure fino a 5 giovani o fino a 3 giovani se, rispettivamente, accreditati in terza o quarta classe) e pertanto il numero massimo di giovani per progetto, pari a 20 come indicato nel punto C) 2., sia applicabile alle sole coprogettazioni;

- le coprogettazioni così come definite nell’allegato 1, parte integrante della citata deliberazione n.13/2011, si riferiscano ai “progetti elaborati da più enti accreditati autonomamente ovvero accreditati in forma associata”;

- di conseguenza gli enti accreditati autonomamente o gli enti accreditati in forma associata possano complessivamente coprogettare fino a 20 giovani, fermo restando comunque il limite massimo di giovani di cui al punto C)4. della deliberazione n.13/2011 fissato per la classe d’accreditamento di ciascun ente accreditato autonomamente o dell’ente capofila (ente padre) dell’accreditamento in forma associata e, in quest’ultimo caso, fermo restando per ciascuno degli enti associati (enti figli) il limite massimo di giovani fissato per gli enti di quarta classe in conformità al su citato punto C)4.;

Ritenuto necessario fornire le precisazioni sopra evidenziate per consentire agli enti di servizio civile di poter presentare progetti alla Regione Emilia-Romagna in maniera corretta ed equa, nel rispetto di quanto previsto nella citata deliberazione 13/2011;

Richiamati:- l’art. 37, quarto comma, della L.R. 26 novembre 2001, n.43 e succ. mod.;

- le proprie deliberazioni nn. 1057 del 24/7/2006, 1663 del 27/11/2006, 1151 del 27/07/2007, 2416 del 29/12/2008 e ss.mm., 1173 del 27/7/2009;

- la determinazione del Direttore generale “Risorse finanziarie e patrimonio” n. 13729 del 23/12/2009 avente per oggetto “Conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alla Promozione delle politiche sociali e di integrazione per l’immigrazione, volontariato, associazionismo e terzo settore, Teresa Marzocchi;

A voti unanimi e palesi

delibera 

a) di fornire agli Enti iscritti all’Albo regionale del servizio civile dell’Emilia-Romagna le precisazioni evidenziate nelle premesse, che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte, in merito alla deliberazione n. 13/2011;

b) di dare atto che la propria deliberazione n. 13/2011 resta invariata in tutte le sue parti;

c) di specificare che sulle istanze relative alla presentazione dei progetti di servizio civile nazionale la Regione provvederà a segnalare agli Enti interessati, nel rispetto dei termini fissati dall’apposito avviso adottato dal Capo dell’Ufficio Nazionale, le eventuali richieste eccedenti i limiti previsti nella deliberazione n.13/2011, al fine della loro possibile integrazione e modificazione in conformità a quanto ora meglio precisato col provvedimento de quo;

d) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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