n.132 del 26.07.2012 (Parte Prima)

NOTE

Note all’art. 1

Comma 1

1) il testo dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che concerne Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, é il seguente:

«Art. 5 - Stato di emergenza e potere di ordinanza

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, del Ministro dell'interno o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi, nonché indicando l'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti all'evento successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venire meno dei relativi presupposti.

1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può, di regola, superare i sessanta giorni. Uno stato di emergenza già dichiarato, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere prorogato ovvero rinnovato, di regola, per non più di quaranta giorni.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile che ne cura l'attuazione. Con le ordinanze si dispone esclusivamente in ordine alla organizzazione dei servizi di soccorso e assistenza ai soggetti colpiti dall'evento, nonché agli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità nei limiti delle risorse disponibili, allo scopo finalizzate.

2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse per informazione al Ministro dell'interno ovvero al Presidente del Consiglio dei Ministri. Le ordinanze emanate entro il ventesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci e sono altresì trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze perché comunichi gli esiti della loro verificazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per i conseguenti provvedimenti. Successivamente al ventesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.

3. [Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione].

4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone l'attività e impartendo specifiche disposizioni operative. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi previsti ai quali affidare ambiti definiti di attività, identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. Le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.

4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi del comma 4, non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico.

4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma 4-ter può essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalità di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o più soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa, nonché degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali competenti, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, per conoscenza, al Dipartimento della protezione civile e al Ministero dell'interno. Le ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalità telematiche e senza la documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali. Il presente comma si applica anche nei casi di cui al comma 4- quater.

5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all’evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l’onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto è riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d’imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l’ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo.

5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione può elevare la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile, come determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. In combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 è corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato con le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5- ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa individuati, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi del terzo, quarto e quinto periodo. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le predette risorse, conseguite con riduzione delle voci di spesa ovvero con aumento dell'aliquota di accisa, sono destinate per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate.

5-sexies. Il Fondo di cui all’articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, può intervenire anche nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all’articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie, nonché le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso.

5-septies. Il pagamento degli oneri dei mutui attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali è effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede ad una puntuale ricognizione dei predetti mutui ancora in essere e dei relativi piani di ammortamento, nonché all'individuazione delle relative risorse finanziarie autorizzate per il loro pagamento ed iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le relative risorse giacenti in tesoreria, sui conti intestati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono integralmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di provvedere al pagamento del debito residuo e delle relative quote interessi. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i consequenziali provvedimenti commissariali è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».

Comma 4

2) il testo dell'articolo31, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4, é il seguente:

«Art. 31 - Variazioni di bilancio

(omissis)

2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:

(omissis)

d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito accantonamento di mezzi propri della Regione, nell'àmbito dei fondi speciali di cui all'articolo 28;».

Comma 6

3) il testo dell'articolo31, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 40 del 2001, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4., é il seguente:

«Art. 31 - Variazioni di bilancio

(omissis)

2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:

(omissis)

b) variazioni compensative fra le unità previsionali di base della parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione economica, qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione degli interventi previsti da specifiche intese istituzionali o da altri strumenti di programmazione negoziata, anche per quote di finanziamento specificatamente individuate; ».

Comma 7

4) per il testo dell'articolo31, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 40 del 2001, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4, vedi nota 3).

Comma 9

5) il testo dell'articolo 20 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7, che concerne Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali, é il seguente:

«Art. 20 - Canoni, spese istruttorie e cauzione

1. La concessione è rilasciata previo pagamento di una annualità del canone e delle spese istruttorie, nonché previo versamento del deposito cauzionale.

2. Per gli utilizzi non espressamente contemplati il canone annuo di concessione per le aree del demanio idrico non può essere stabilito in misura inferiore a 125,00 euro.

3. I canoni per le concessioni delle aree del demanio idrico sono determinati come segue:

a) uso agricolo:

1) terreni a campagna: da 1,5 a 2,5 per cento del valore agricolo medio per la zona di riferimento;

2) terreni in golena: da 90,00 euro a 120,00 euro ad ettaro;

3) sfalcio di argini: da 15,00 euro a 20,00 euro ad ettaro;

4) coltivazione di pioppi o altre specie arboree: da 180,00 euro a 480,00 euro ad ettaro;

b) orti ad uso domestico: 125,00 euro per superficie fino a 200 metri quadrati;

c) area cortiliva, giardino privato: dal 4 al 5 per cento del valore stimato dell'area;

d) occupazioni con fabbricati residenziali o produttivi comunque amovibili, posti auto scoperti, parcheggi, e simili: 70 per cento del valore di locazione fissato dall'Osservatorio dei valori immobiliari dell'Agenzia del territorio per la Provincia, Comune e zona di riferimento;

e) occupazione con manufatti per scarichi:

1) da abitazioni civili: 100,00 euro per acque meteoriche, 150,00 euro per acque depurate;

2) da aree pubbliche: 200,00 euro per acque meteoriche, 300,00 euro per acque depuratori urbani;

3) da insediamenti industriali: 300,00 euro per acque meteoriche, 450,00 euro per acque depurate;

f) attraversamenti e parallelismi:

1) linee elettriche:

fino a 30.000 Volt 65,00 euro;

da 30.000 a 150.000 Volt 85,00 euro;

da 150.000 a 250.000 Volt 135,00 euro;

oltre 250.000 Volt 195,00 euro;

2) linee telefoniche aeree: 125,00 euro quota fissa per ciascun attraversamento;

3) cavi e tubi agganciati a ponti esistenti o inseriti nell'impalcato: 125,00 euro;

4) cavi e tubi sotterranei o aerei: 150,00 euro quota fissa per attraversamenti fino a 10 metri lineari, da 2,00 euro a 5,00 euro per ogni metro lineare in più per la posa di guaine di cavi elettrici, telefonici, fibre ottiche, fognature e acquedotti fino a centimetri 60 di diametro, da 5,00 euro a 6,00 euro per ogni metro lineare in più per condotte e fognature oltre i centimetri 60 di diametro;

g) ponti:

1) strade statali, comunali e provinciali: 125,00 euro;

2) ponti autostradali e ferroviari: 150,00 euro per luce netta inferiore a 6 metri; 500,00 euro per luce pari o superiore a 6 metri;

3) ponti privati ciclabili o ponti stradali ad unica corsia: 150,00 euro quota fissa per attraversamenti fino a 10 metri lineari, 150,00 euro + 5,00 euro per ogni metro lineare in più rispetto ai primi 10;

4) ponti privati stradali a due o più corsie: 150,00 euro + 75,00 euro per ogni corsia in più per attraversamenti fino a 10 metri lineari, 150,00 euro + 75,00 euro per ogni corsia in più + 5,00 euro per ogni metro lineare e corsia in più oltre i 10 metri lineari;

h) strade arginali e rampe di collegamento:

1) strade statali, comunali e provinciali: 125,00 euro;

2) strade private: 150,00 euro fino a 2 chilometri, 50,00 euro per ogni chilometro eccedente;

3) strade ad uso industriale o commerciale: 250,00 euro fino a 2 chilometri, 50,00 euro per ogni chilometro eccedente;

4) rampe pedonali: 75,00 euro;

5) rampe carrabili: 125,00 euro;

i) altre occupazioni con manufatti e opere varie:

1) cabina elettrica, per telecomunicazioni e similari: 300,00 euro quota fissa fino a 20 metri quadrati; per ogni metro quadrato in più si applicano i criteri validi per le aree cortilive;

2) depuratore: 300,00 euro fino a 40 metri quadrati; per ogni metro quadrato in più si applicano i criteri validi per le aree cortilive;

3) pali: 75,00 euro, tralicci e antenne 150,00 euro;

4) opere di cantierizzazione: 125,00 euro per occupazioni di superfici modeste con impalcature, ponteggi e simili; diversamente, per opere di cantierizzazione più complesse, si applica il canone previsto per utilizzazioni od opere analoghe;

5) cartelli pubblicitari: fino a 3 metri quadrati: monofacciali 150,00 euro e 50,00 euro per ogni metro quadrato eccedente, bifacciali 230,00 euro e 75,00 euro per ogni metro quadrato eccedente;

l) occupazione di spazio acqueo: 3,00 euro al metro quadrato con quota fissa minima di 125,00 euro;

m) estrazione di materiali litoidi per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive):

1) ghiaia: 4,00 euro per metro cubo;

2) sabbia: 3,50 euro per metro cubo;

3) sabbia di Po: 4,00 euro per metro cubo;

4) misto di sabbia e limo: 2,80 euro per metro cubo;

5) terre limose e argillose: 0,80 euro per metro cubo.

4. Per la determinazione del canone quando non previsto in termine fisso, per i casi non compresi nel comma 3, nonché per aggiornamenti e rideterminazioni, il canone viene computato sulla base dei seguenti elementi:

a) tipo di utilizzo;

b) estensione del bene occupato;

c) eventuali aggravi di manutenzione del demanio idrico;

d) redditività presunta del bene concesso e dell'attività svolta.

5. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede periodicamente, con propria deliberazione, alla definizione degli aggiornamenti dei canoni, alla eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo, alla rideterminazione, anche in diminuzione rispetto al limite di legge, o alla esenzione, rispetto ai canoni di concessione per particolari categorie di utenti o in relazione a determinati usi sulla base dei criteri di cui al comma 4.

6. In caso di concessioni rilasciate per finalità di ordine ambientale, sociale, culturale, umanitario, o comunque non lucrative il canone annuo può essere ridotto fino al 10 per cento rispettando il limite minimo stabilito al comma 2.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli attraversamenti di qualsiasi natura che insistono sulle aree del demanio idrico.

8. L'autorità amministrativa adotta un unico atto concessorio qualora una derivazione di acqua pubblica presupponga una occupazione di area del demanio idrico. Il canone da corrispondere è quello relativo al solo prelievo di risorsa idrica se l'occupazione è strettamente limitata allo spazio necessario al posizionamento dell'opera di presa.

9. Le spese occorrenti per l'istruttoria tecnico-amministrativa relativa alle domande di concessione per aree del demanio idrico sono determinate in modo forfettario nella misura minima di 75,00 euro. Qualora la particolare complessità dell'istruttoria comporti maggiori adempimenti o spese superiori, l'importo è integrato secondo parametri stabiliti da deliberazione della Giunta regionale. Il pagamento delle spese di istruttoria deve essere effettuato all'atto della presentazione della domanda, ed eventualmente integrato all'atto della sottoscrizione del disciplinare.

10. La Giunta regionale provvede con apposita deliberazione agli aggiornamenti e alla rideterminazione delle spese istruttorie, anche in diminuzione, in relazione a determinate categorie di utenti o a particolari tipologie di utilizzo, ivi comprese eventuali esenzioni.

11. All'atto del rilascio della concessione il richiedente deve prestare in favore della Regione una cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio di importo pari ad una annualità di canone. La cauzione può essere costituita anche attraverso fideiussione bancaria o assicurativa. Può altresì essere richiesta una cauzione provvisoria a garanzia della salvaguardia del bene demaniale, da restituirsi al termine dei lavori.».

6) il testo dell'articolo 20 del regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41, che concerne Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica, é il seguente:

«Art. 20 - Criteri per la determinazione del canone.

1. Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un canone annuo, il cui importo è stabilito dall'art. 152 della L.R. n. 3/1999, in relazione all'uso ed al quantitativo di acqua concessa. L'obbligo del pagamento del canone decorre dalla data di rilascio della concessione. Resta fermo l'obbligo del pagamento dei canoni arretrati nel caso di rilascio di concessioni in sanatoria, concessioni preferenziali e riconoscimenti di antico diritto.

2. La prima annualità del canone viene corrisposta anticipatamente, all'atto del ritiro del provvedimento di concessione, mentre gli importi successivi sono versati prima della scadenza dell'annualità precedente.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 5, qualora la concessione preveda volumi costanti di prelievo, il canone è determinato sulla base della portata assentita nell'unità di tempo, espressa in 1/s o moduli (100 1/s). Qualora la concessione preveda volumi variabili di prelievo, il canone viene calcolato sulla base della portata massima concessa.

4. Nel caso di uso industriale della risorsa il canone è calcolato in relazione al volume annuo di prelievo, assumendo un modulo pari a 3.000.000 di metri cubi annui.

5. Nel caso di uso idroelettrico/forza motrice il canone è calcolato sulla base della potenza nominale media annua concessa, espressa in kW.

6. Alla concessione di derivazione, destinata a diverse utilizzazioni ed esercitata dal medesimo utente mediante un'unica opera di prelievo, si applica il canone più elevato quando la risorsa concessa non è quantificabile per tipologia d'uso.

7. La concessione di risorse idriche qualificate, come individuate da direttiva regionale, qualora destinate ad uso diverso dal consumo umano, come definito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 31/2001, comporta l'applicazione di un canone triplicato.».

Nota all’art. 2

Comma 1

1) il testo dell'articolo 1 della legge regionale del 22 dicembre 2011, n. 21, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012 - 2014, era il seguente:

«Art. 1 – Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per gli interventi definiti nei capitoli sottoriportati:

a) Cap. 03905

"Spese per l'automazione dei servizi regionali (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo

Esercizio 2012: euro 1.797.824,24

Esercizio 2013: euro 2.190.000,00

Esercizio 2014: euro 2.190.000,00;

b) Cap. 03910

"Sviluppo del sistema informativo regionale (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11 )" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale

Esercizio 2012: euro 3.810.000,00

Esercizio 2013: euro 3.810.000,00

Esercizio 2014: euro 3.810.000,00».

Nota all’art. 3

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’art. 2 della legge regionale n. 21 del 2011, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012 - 2014, è il seguente:

«Art. 2 - Sistema informativo agricolo regionale

1. Le autorizzazioni di spesa, disposte da precedenti leggi regionali, per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) , a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo, sono ridotte di euro 8.235,96.».

Note all’art. 4

Comma 1

1) il testo dell’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1993, n. 46, che concerne Contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali, è il seguente:

«Art. 1 - Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna si propone di favorire, con la presente legge, la conoscenza e la valorizzazione dei vini pregiati regionali, con particolare riguardo a quelli a denominazione di origine, a quelli ottenuti con metodi di agricoltura biologica e integrata, nonché di altri prodotti derivati dalla lavorazione dell'uva e dei vini.

2. La Regione individua nell'associazione "Enoteca regionale Emilia-Romagna", con sede in Dozza (Bologna), lo strumento idoneo attraverso cui raggiungere tali obiettivi.

3. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, l'"Enoteca regionale Emilia-Romagna", per l'attuazione delle iniziative, si rapporta di norma con gli organismi che effettuano attività di promozione economica dei vini e dei prodotti tipici regionali.».

Comma 2

2) il testo della lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 46 del 1993, che concerne Contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali, è il seguente:

«Art. 2 - Finanziamenti

1. Le finalità di cui all'art. 1 possono essere perseguite attraverso la concessione dei seguenti finanziamenti:

(omissis)

b) contributi, fino al novanta per cento della spesa ammessa, per attività di promozione e informazione, di comunicazione istituzionale, di educazione alimentare, di orientamento del consumo del vino e dei prodotti vitivinicoli. I contributi per interventi pubblicitari e per l'attività di comunicazione commerciale non possono superare il cinquanta per cento della relativa spesa ammissibile.».

3) il testo del comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale n. 46 del 1993, che concerne Contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali, è il seguente:

«Art. 2 - Finanziamenti

(omissis)

4. La liquidazione del saldo di cui al comma 3, lettera b) è subordinata alla approvazione del rendiconto delle spese sostenute per le attività svolte nell'anno precedente.».

Nota all’art. 5

Comma 1

1) il testo dell’articolo 14 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, che concerne Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), è il seguente:

«Art. 14 - Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale

1. Al fine di consentire alla Regione Emilia-Romagna di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma, l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della medesima Regione è assicurata dallo Stato, limitatamente alle annualità 2012 e 2013, attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183.».

Nota all’art. 7

Comma 1

1) il testo del comma 4 dell’art. 8 della legge regionale n. 21 del 2011, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012 - 2014, era il seguente:

«Art. 8 - Sostegno straordinario a progetti di ricerca industriale

(omissis)

4. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2012, una autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 23130 nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8320 pari a euro 10.000.000,00.».

Note all’art. 8

Comma 1

1) il testo del comma 2, lettera a), punto 1) dell’articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2011, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012 - 2014, é il seguente:

«Art. 9 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013

(omissis)

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono trasferite all'esercizio 2012 le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali e sono riproposte per gli interventi previsti nei capitoli e per gli importi sottoindicati:

a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013:

1) Cap. 23752 "Contributi a Università, Enti e Istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013" euro 11.184.659,00.».

Comma 2

2) il testo del comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2011, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012 - 2014, era il seguente:

«Art. 9 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013

3. Per le finalità di cui al comma 1 è altresì disposta la seguente autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2012:

a) U.P.B. 1.3.2.2.7262 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013: 

1) Cap. 23698 "Contributi alle imprese per progetti di sviluppo innovativo Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013" Euro 6.500.000,00.».

Nota all’art. 9

Comma 1

1) il testo della lettera b) del comma 1 dell’art. 10 della legge regionale n. 21 del 2011, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012 - 2014, era il seguente:

«Art. 10 - Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7(Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione della legge regionale 5 dicembre 1996, n. 47, della legge regionale 20 maggio 1994, n. 22, della legge regionale 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito dei sottoindicati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

(omissis)

b) Cap. 25564 "Contributi per l'attuazione di progetti di marketing e di promozione turistica delle unioni di prodotto e per il cofinanziamento delle iniziative di promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di comarketing (art. 7, comma 2, lett. b) e c), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)" Esercizio 2013: euro 5.052.000,00. ».

Nota all’art. 10

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’art. 11 della legge regionale n. 21 del 2011, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012 - 2014, è il seguente:

«Art. 11 - Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico

1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17(Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

a) Cap. 25780 "Contributi a EE.LL. per interventi di sistemazione delle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa e per la revisione degli impianti a fune (art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)" Esercizio 2012: euro 900.000,00.».

Nota all’art. 11

Comma 1

1) il testo dell’articolo 21 della legge regionale n. 21 del 2011, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012 - 2014, era il seguente:

«Art. 21 – Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale

1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), gestiti direttamente a livello regionale attraverso una quota di finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene determinata, per l'esercizio 2012, per complessivi euro 30.000.000,00 e destinata all'attuazione delle rispettive finalità, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18000 - Servizio sanitario regionale: finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA:

a) Cap. 51612 "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Rimborsi ad Aziende sanitarie ed altri Enti per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)" euro 4.000.000,00; 

b) Cap. 51614 "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Spesa sanitaria direttamente gestita per ICT e altre attività di supporto al Servizio sanitario regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)" euro 15.500.000,00; 

c) Cap. 51616 "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed altri Enti per progetti obiettivo, per l'innovazione e per la realizzazione delle politiche sanitarie e degli obiettivi del Piano Sociale e Sanitario Regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)" euro 10.500.000,00.». 

Nota all’art. 12

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale n. 21 del 2011, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012 - 2014,è il seguente:

«Art. 22 - Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale

1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2012, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie regionali sulla base della loro situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2011 in relazione anche alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza erogati per l'anno 2012 per un importo massimo di euro 150.000.000,00, a valere sul Capitolo 51638 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18020 - Servizio sanitario regionale: finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA e a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario.».

Note all’art. 13

Comma 3

1) peril testo dell'articolo31, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4, vedi nota 2) all’articolo 1.

Comma 4

2) peril testo dell'articolo31, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 40 del 2001, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4, vedi nota 3) all’articolo 1.

Note all’art. 15

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale n. 21 del 2011, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012 - 2014, era il seguente:

«Art. 29 - Trasferimento all'esercizio 2012 delle autorizzazioni di spesa relative al 2011 finanziate con mezzi regionali

1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2012 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2011:

Progr.

Capitolo

UPB

Euro

1)

2698

1.2.3.3.4420

5.361,36

2)

2701

1.2.3.3.4420

218.000,00

3)

2775

1.2.3.3.4420

4.061.836,68

4)

2800

1.2.3.3.4422

202.600,00

5)

2802

1.2.3.3.4422

35.000,00

6)

3455

1.2.2.3.3100

5.268.927,90

7)

3850

1.2.3.3.4440

149.000,00

8)

3861

1.2.3.3.4440

47.837,38

9)

3925

1.2.1.3.1520

168.312,46

10)

4270

1.2.1.3.1600

8.914.912,51

11)

4276

1.2.1.3.1600

24.426.337,40

12)

4348

1.2.1.3.1600

265.768,00

13)

14070

1.3.1.3.6200

173.393,01

14)

16332

1.3.1.3.6300

2.297.896,38

15)

16400

1.3.1.3.6300

2.696.765,60

16)

21088

1.3.2.3.8000

3.115.893,38

17)

22210

1.3.2.3.8260

2.512.534,95

18)

22258

1.3.2.3.8270

12.603.505,98

19)

23028

1.3.2.3.8300

9.350.000,00

20)

23508

1.3.2.3.8220

55.000,00

21)

23512

1.3.2.3.8220

3.000.000,00

22)

23752

1.3.2.3.8368

11.184.659,00

23)

23754

1.3.2.3.8368

5.065.341,00

24)

25525

1.3.3.3.10010

2.512.623,54

25)

25528

1.3.3.3.10010

951.508,09

26)

27500

1.3.4.3.11600

484.255,30

27)

30640

1.4.1.3.12630

7.371.195,91

28)

30644

1.4.1.3.12630

108.068,61

29)

30646

1.4.1.3.12630

1.136.000,00

30)

30885

1.4.1.3.12620

1.876.860,89

31)

31110

1.4.1.3.12650

22.374.408,03

32)

31116

1.4.1.3.12650

9.258.181,08

33)

31125

1.4.1.3.12645

2.000.000,00

34)

32020

1.4.1.3.12670

344.900,69

35)

32045

1.4.1.3.12800

1.899.206,93

36)

32097

1.4.1.3.12735

8.501.044,88

37)

32121

1.4.1.3.12820

41.156,44

38)

35305

1.4.2.3.14000

4.794.246,11

39)

35310

1.4.2.3.14000

1.940.000,00

40)

36184

1.4.2.3.14062

137.000,00

41)

36188

1.4.2.3.14062

154.671,65

42)

37150

1.4.2.3.14150

43.456,88

43)

37250

1.4.2.3.14170

139.530,00

44)

37332

1.4.2.3.14220

1.853.644,66

45)

37336

1.4.2.3.14200

3.530.893,99

46)

37344

1.4.2.3.14220

800.000,00

47)

37374

1.4.2.3.14220

7.739.874,33

48)

37378

1.4.2.3.14223

592.525,00

49)

37385

1.4.2.3.14223

4.587.707,94

50)

37427

1.4.2.3.14223

250.000,00

51)

37431

1.4.2.3.14223

3.200.000,00

52)

38027

1.4.2.3.14310

4.506.839,24

53)

38030

1.4.2.3.14300

975.597,52

54)

38090

1.4.2.3.14305

3.366.197,78

55)

39050

1.4.2.3.14500

1.731.899,63

56)

39220

1.4.2.3.14500

3.022.012,27

57)

39360

1.4.2.3.14555

1.443.704,88

58)

39362

1.4.2.3.14555

300.000,00

59)

41250

1.4.3.3.15800

1.625.804,47

60)

41360

1.4.3.3.15800

4.997.829,96

61)

41570

1.4.3.3.15800

392.000,00

62)

41900

1.4.3.3.15820

285.000,00

63)

41995

1.4.3.3.15820

10.643,82

64)

41997

1.4.3.3.15820

3.018.600,02

65)

43027

1.4.3.3.16000

867.528,83

66)

43221

1.4.3.3.16010

2.989.261,01

67)

43270

1.4.3.3.16010

17.341.544,37

68)

43274

1.4.3.3.16010

800.000,00

69)

45175

1.4.3.3.16200

8.717.666,90

70)

45177

1.4.3.3.16200

1.962.727,00

71)

45184

1.4.3.3.16200

9.000.000,14

72)

45186

1.4.3.3.16200

5.260.000,00

73)

45194

1.4.3.3.16200

23.397,33

74)

45726

1.4.3.3.16650

3.000.000,00

75)

46115

1.4.3.3.16600

1.000.000,00

76)

46125

1.4.3.3.16600

331.616,46

77)

46136

1.4.3.3.16654

750.000,00

78)

47114

1.4.4.3.17400

264.387,72

79)

47315

1.4.4.3.17400

1.250.000,00

80)

47317

1.4.4.3.17400

61.000,00

81)

47445

1.4.4.3.17430

1.300.000,00

82)

48050

1.4.4.3.17450

2.431.643,00

83)

48274

1.4.4.3.17559

141.535,60

84)

57198

1.5.2.3.21000

495.000,00

85)

57200

1.5.2.3.21000

15.209.645,38

86)

57680

1.5.2.3.21060

1.191.252,21

87)

65707

1.5.1.3.19050

33.446,41

88)

65717

1.5.1.3.19050

258.228,45

89)

65721

1.5.1.3.19050

8.309.217,21

90)

65770

1.5.1.3.19070

83.658.984,49

91)

68321

1.5.2.3.21060

3.366.937,95

92)

70541

1.6.5.3.27500

500.000,00

93)

70678

1.6.5.3.27500

5.107.097,61

94)

70718

1.6.5.3.27520

10.091.394,91

95)

71566

1.6.5.3.27537

1.696.654,85

96)

71572

1.6.5.3.27540

2.722.765,12

97)

73060

1.6.2.3.23500

5.348.763,77

98)

73135

1.6.3.3.24510

117.376,41

99)

73140

1.6.3.3.24510

1.319.000,00

100)

78410

1.4.2.3.14384

3.934,81

101)

78458

1.4.2.3.14384

122.100,80

102)

78464

1.4.2.3.14384

156.171,79

103)

78476

1.4.2.3.14384

25.220,05

104)

78705

1.6.6.3.28500

4.649.206,43

105)

78707

1.6.6.3.28500

1.150.000,00

Comma 2

2) il testo dei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 29 della legge regionale n. 21 del 2011, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012 - 2014, era il seguente:

«Art. 29 - Trasferimento all'esercizio 2012 delle autorizzazioni di spesa relative al 2011 finanziate con mezzi regionali

(omissis)

2. Al fine di avviare un processo di riordino e di ottimizzazione sull'utilizzo delle risorse regionali, le autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 sono revocate per l'ammontare delle risorse che non abbiano determinato, entro il 31 dicembre 2009, la formulazione di programmi di spesa nei termini e modi previsti dalla normativa settoriale di riferimento.

3. Le risorse assegnate con programmazione di spesa disposta alla data 31 dicembre 2009 sono revocate qualora non siano completate, entro il 30 giugno 2012, le procedure per l'aggiudicazione dei lavori o per la fornitura di beni e servizi.

4. La Giunta regionale, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati ai commi 2 e 3, definisce, con proprio atto, le modalità operative per l'individuazione complessiva delle risorse pubbliche interessate, nonché il percorso amministrativo contabile da realizzare.».

Nota all’art. 16

Comma 1

1) il testo dell’articolo 13 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che concerne Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è il seguente:

«Art. 13 - Albo

1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.

2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.».

Nota all’art. 17

Comma 1

1) il testo dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1992, n. 25, che concerne Norme per il funzionamento dell’Autorità di bacino del Reno, è il seguente:

«Art. 2

1. Il Segretario generale dell'Autorità di bacino del Reno di cui all'art. 8 dell'intesa interregionale citata all'art. 1, presta la propria attività a tempo pieno e, qualora scelto tra i funzionari appartenenti alla pubblica Amministrazione, è collocato, in conformità all'art. 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 253, in posizione di fuori ruolo ovvero in aspettativa senza assegni ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti presso l'ente di appartenenza. Ai professori universitari si applica il disposto di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 253 del 1990.

2. Il rapporto di lavoro del Segretario generale decorre dalla data del provvedimento di nomina ed ha la durata di cinque anni, salvo rinnovo, risolvendosi di diritto alla scadenza di tale termine, prima del quale può essere risolto solo per giusta causa. Tale rapporto è disciplinato da un contratto di diritto privato che fissa anche il compenso per l'attività svolta.

3. Il trattamento economico complessivo è stabilito, su proposta del Comitato istituzionale, dalla Giunta regionale d'intesa con la Regione Toscana, secondo parametri rapportati a quelli utilizzati per la determinazione dei compensi dei Segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale come previsto dal comma 2 dell'art. 13 della legge n. 253 del 1990.».

Nota all’art. 18

Comma 1

1) il testo del punto B.2.5) della voce agricoltura dell’Allegato B.2, che concerne Progetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b, e 4 bis, comma 1, lettera a) della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9, che concerne Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, è il seguente:

«B.2. 5)

Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a:

- avicoli;

- 800 cunicoli;

- 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe;

- 300 ovicaprini;

- 50 posti bovini».

Nota all’art. 19

Comma 1

1) il testo del comma 7 dell’articolo 17 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, che concerne Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile, è il seguente:

«Art. 17 - Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile

(omissis)

7. È istituito l'elenco regionale del volontariato di protezione civile, tenuto presso l'Agenzia regionale, articolato in sezioni provinciali. Possono iscriversi nell'elenco le organizzazioni di volontariato, ivi compresi gli organismi di coordinamento comunque denominati, operanti, anche in misura non prevalente, nel settore della protezione civile, iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 37 del 1996. L'iscrizione e la cancellazione dalle sezioni dell'elenco è disposta dalle Province, ai sensi di quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 8.».

Comma 2

2) il testo del comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005, che concerne Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile, è il seguente:

«Art. 21 - Organi dell'Agenzia regionale

(omissis)

2. L'incarico di Direttore è conferito dalla Giunta a dirigenti regionali dotati di professionalità, capacità e attitudine adeguate alle funzioni da svolgere, valutate sulla base dei risultati e delle esperienze acquisite in funzioni dirigenziali.».

Comma 3

3) il testo del comma 4 dell’articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005, che concerne Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile, è il seguente:

«Art. 21 - Organi dell'Agenzia regionale

(omissis)

4. Nel caso di cui al comma 3, il Direttore è assunto dalla Regione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile; il trattamento economico è stabilito con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e può essere motivatamente integrato dalla Giunta sulla base della normativa vigente.».

Comma 4

4) il testo del comma 5 dell’articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005, che concerne Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile, è il seguente:

«Art. 21 - Organi dell'Agenzia regionale

(omissis)

5. Il posto di Direttore non è ricompreso nelle dotazioni organiche della Regione. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il conferimento dell'incarico determina il collocamento fuori ruolo del dirigente fino al termine dell'incarico stesso.».

Nota all’art. 20

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’art. 24 della legge regionale 27 luglio 2005, n. 14, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007. Primo provvedimento generale di variazione, è il seguente:

«Art. 24 - Rateizzazione delle annualità pregresse relative al demanio idrico

1. Nel caso in cui l'importo dovuto alla Regione per annualità pregresse di canoni o indennità di occupazione relativi al demanio idrico, sia superiore a Euro 500,00, il pagamento può essere effettuato, previo assenso dell'Amministrazione regionale, in rate semestrali, fino ad un massimo di quattro, e ognuna di importo minimo pari a Euro 125,00.».

Nota all’art. 21

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’art. 27 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 13, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009. Primo provvedimento generale di variazione, è il seguente:

«Art. 27 - Proroga del programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico per gli anni 2003-2005 e del programma triennale per le attività produttive 2003-2005

1. Il programma triennale per le attività produttive 2003-2005, in attuazione degli articoli 54 e 55 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) e il programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico per gli anni 2003-2005, in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico), sono prorogati fino ad approvazione dei nuovi programmi da parte dell'Assemblea Legislativa.».

Note all’art. 22

Comma 1

1) il testo dell’articolo 13, comma 7, della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10, che concerne Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni, è il seguente:

«Art. 13 – Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001 in materia di programma di riordino territoriale e di incentivi alle forme associative

(omissis)

7. Il programma di riordino territoriale può prevedere in via transitoria, in deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2001, che il contributo ordinario si computi anche considerando le funzioni ed i servizi svolti in forma associata da almeno i quattro quinti dei Comuni ricompresi nella Unione o nella Nuova Comunità montana, costituite tra almeno otto Comuni.».

Comma 2

2) il testo dell’articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 10 del 2008, che concerne Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni, è il seguente:

«Art. 14 – Ulteriori requisiti per l'accesso ai contributi

(omissis)

2. Il numero minimo delle aree di amministrazione generale di cui al comma 1 deve essere incrementato ad almeno sei a decorrere dal quarto anno successivo alla entrata in vigore della presente legge o dalla costituzione o ridelimitazione dell'ente associativo.».

Comma 3

3) il testo dei commi da 1 a 3 dell’articolo 21 bis della legge regionale n. 10 del 2008, che concerne Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni, era il seguente:

«Art. 21-bis - Misure straordinarie transitorie per accompagnare il riordino delle Comunità montane e delle Unioni

1. Al fine di accompagnare, nel triennio 2009-2011, i processi di trasformazione e riorganizzazione delle Nuove Comunità montane in attuazione della presente legge regionale, la Regione concede contributi alle Comunità montane e agli enti associativi ad esse subentranti, in deroga alla disciplina ordinaria per l'accesso e la quantificazione dei contributi sul programma di riordino territoriale.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, anche con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 10 della legge regionale n. 11 del 2001, disciplina criteri e modalità per la concessione e l'erogazione delle risorse di cui al comma 1, sulla base di specifici progetti di riorganizzazione tra gli enti montani preordinati all'adeguamento alla presente legge regionale ed alla valorizzazione della gestione associata di funzioni e servizi comunali.

3. La Regione può altresì concedere, fino al 31 dicembre 2011, contributi alle Unioni di Comuni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge regionale, al fine di finanziare progetti volti ad accompagnare il raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi regionali disciplinati dal programma di riordino territoriale, nonché contributi a tutte le Unioni per sostenere progetti speciali di miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi associati o progressivo ampliamento dei loro ambiti territoriali.».

Nota all’art. 23

Comma 1

1) il testo del comma 5 dell’articolo 24 della legge regionale 26 luglio 2011, n. 10, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma della legge regionale 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013, è il seguente:

«Art. 24 - Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico

(omissis)

5. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 4, con riferimento al contributo per l'annualità 2011, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni al bilancio 2011, di competenza e di cassa, a norma di quanto disposto dall'articolo 31 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4 ). Per le annualità 2012 e 2013, l'entità del contributo verrà definita in sede di approvazione del bilancio di previsione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale n. 40 del 2001. ».

Nota all’art. 24

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale n. 21 del 2011, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012 - 2014, è il seguente:

«Art. 34 - Norme transitorie in materia di trasformazione di aree boschive e oneri compensativi

1. Il presente articolo, nel rispetto della normativa regionale in materia di governo del territorio, detta disposizioni transitorie relativamente al rimboschimento compensativo a seguito di trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso del suolo, nelle more di una disciplina legislativa organica in materia forestale, attuativa del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 ).».

Nota all’art. 25

Comma 1

1) il testo del comma 4 dell’articolo 34 della legge regionale 20 aprile 2012, n. 3, che concerne Riforma della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale). Disposizioni in materia ambientale, è il seguente:

«Art. 34 - Norme transitorie

(omissis)

4. Le disposizioni della presente legge per quanto riguarda le competenze delle Province trovano applicazione sino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, commi 14, 15, 6, 17, 18 e 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. ».

Nota all’art. 26

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 39, che concerne Norme per l’affidamento e l’esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica, è il seguente:

«Art. 3

(omissis)

2. L'atto deliberativo di assegnazione quantifica il finanziamento in rapporto ai lavori e ai costi definiti dal progetto preliminare e stabilisce il termine perentorio entro il quale l'ente attuatore è tenuto ad approvare il progetto esecutivo.».

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