n.252 del 05.08.2014 (Parte Seconda)

Revisione del regolamento per l'abilitazione delle unità cinofile da soccorso nella protezione civile e definizione dei requisiti minimi di sicurezza e comportamenti di autotutela dell'unità cinofila

IL DIRETTORE

Vista la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di Protezione Civile e Volontariato. Istituzione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile”, in particolare:

- l'art. 1, comma 6, che, al fine di assicurare l'unitarietà della gestione delle attività di protezione civile di competenza regionale, in applicazione dei principi di responsabilità e di unicità dell'amministrazione, ha istituito l'Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna;

- l’art. 3 che prevede tra le attività del Sistema regionale di Protezione Civile,al comma 1, lettera c: quelle dirette alla formazione e all’addestramento del Volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione Civile;

- l’art. 5 che prevede tra le funzioni e i compiti amministrativi assegnati alle Province dalla legge n. 225 del 1992 e dal decreto legislativo n. 112 del 1998, al comma 2, lettera j,la programmazione e l’attuazione delle attività in campo formativo;

- l’art. 16 che disciplina le attività di formazione e di informazione in materia di protezione civile e dispone:

- al comma 1,che la Regione promuova e coordini, in un’ottica di formazione permanente, interventi e corsi per la preparazione, l’aggiornamento e l’addestramento degli operatori impegnati istituzionalmente nel settore della Protezione Civile e degli aderenti alle Organizzazioni di Volontariato operanti in tale settore; che individui, nel rispetto delle vigenti normative in materia di formazione, le modalità di ammissione ai corsi, la loro durata e tipologia, i criteri di preselezione e di valutazione finale;

- al comma 2,che le Province, ai sensi della L.R. 30 giugno 2003 n. 12 ”Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”, programmino le attività di cui al comma 1, in concorso con la Regione.

Visto il decreto legislativo 81/08 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Richiamato l’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/08, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 106/09, che ha rinviato ad un apposito decreto interministeriale, l'applicazione delle norme in materia di sicurezza e tutela della salute nei riguardi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compreso i gruppi comunali, i volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e i volontari dei Vigili del fuoco, in considerazione delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività di tali organizzazioni. 

Visti:

- il decreto interministeriale del 13 aprile 2011 “Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11/7/2011). 

- il decreto del 12 gennaio 2012 “Adozione dell’intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province autonome prevista dall’art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l’applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012). 

- la direttiva del Dipartimento nazionale della protezione civile “Criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attività formative in materia di sicurezza (Attuazione del Paragrafo 2 dell’allegato 2 al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.82 del 6 aprile 2012)”

Dato atto che la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del rapporto di collaborazione con gli Enti locali e le istituzioni intende promuovere e perseguire lo sviluppo del volontariato e degli operatori del sistema regionale di protezione civile al fine della gestione coordinata, in caso d’emergenza, delle rilevanti risorse umane, professionali e delle attrezzature disponibili sul territorio.

Valutato che, tra i servizi resi alla popolazione, dal volontariato, sono previsti anche interventi di unità cinofile che collaborano con le istituzioni per la ricerca di persone disperse in superficie o di persone travolte da macerie.

Richiamata la propria determinazione n. 588 del 30/9/2011 recante “Approvazione revisione del regolamento per l'abilitazione delle unità cinofile da soccorso nella protezione civile (ucs)” con la quale è stato definito il sistema formativo e di certificazione delle unità cinofile da soccorso nella protezione civile per la ricerca di persone disperse in superficie o travolte da macerie.

Dato atto:

- che nel corso del 2013, mediante appositi gruppi di lavoro ed incontri di concertazione sulla documentazione e sulla modulistica prodotta, si è avviato un percorso di collaborazione tra il settore Formazione dell’Agenzia regionale di protezione civile e i volontari esaminatori facenti parte delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione direttamente coinvolti nella gestione delle prove d’esame e nella certificazione delle unità cinofile, finalizzato ad una ulteriore revisione del regolamento per l’abilitazione delle unità cinofile da soccorso;

- che, al termine dei lavori, è stata elaborata una nuova versione del regolamento per l’abilitazione delle unità cinofile, allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che comprende modifiche e integrazioni volte a:

-introdurre requisiti minimi di sicurezza e comportamenti di autotutela per le unità cinofile da soccorso, analogamente a tutti gli ambiti formativi rivolti al volontariato della protezione civile;

- rivedere e semplificare la realizzazione delle prove d’esame e le regole per la certificazione ed abilitazione delle unità cinofile da soccorso della protezione civile.

Acquisito, con nota prot. n. PC.2014.0008890 del 17/7/2014, il parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile, istituito ai sensi dell’art. 19 della L.R. n.1/2005, in merito alla revisione del regolamento per l’abilitazione delle unità cinofile.

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1254 del 23 luglio 2014 recante "Introduzione nel regolamento per l'abilitazione delle unità cinofile da soccorso della protezione civile dei requisiti minimi di sicurezza e comportamenti di autotutela per il volontariato". 

Rilevato che, con la delibera citata, la Giunta regionale ha provveduto:

- a recepire gli indirizzi contenuti nei decreti attuativi del decreto legislativo n.81/2088 in materia di sicurezza e comportamenti di autotutela per il volontariato di protezione civile;

- ad introdurre, mediante la revisione del regolamento per l’abilitazione delle unità cinofile da soccorso della protezione civile, i requisiti minimi di sicurezza e comportamenti di autotutela, analogamente a tutti gli ambiti formativi rivolti al volontariato della protezione civile;

- a dare atto che il sottoscritto, con propria determinazione, approvi la revisione del regolamento per l’abilitazione delle unità cinofile ed annulli il precedente regolamento per l’abilitazione di unità cinofile approvato con propria DD n.588/2011.

Stabilito, alla luce delle modifiche ed integrazioni introdotte dalla DGR n.1254 del 23 luglio 2014:

- di approvare il documento “Revisione del regolamento per l’abilitazione delle unità cinofile da soccorso nella protezione civile e definizione dei requisiti minimi di sicurezza e comportamenti di autotutela dell’unità cinofila”, allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di annullare il regolamento per l’abilitazione di unità cinofile approvato con DD n. 588/2011 che viene sostituito dal regolamento che si approva col presente provvedimento.

Richiamate:

- la delibera n. 1080 del 30/7/2012, con la quale la Giunta regionale ha proceduto alla nomina del sottoscritto quale Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile;

- la delibera n. 839 del 24/6/2013 di “Approvazione, ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera a) della L.R. 1/05, del Regolamento di organizzazione e contabilità dell'Agenzia regionale di protezione civile".

Attestata la regolarità amministrativa

determina:

Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, evidenziando in particolare la necessità di garantire l’impiego di unità cinofile qualificate e certificate in modo omogeneo e nel rispetto dei requisiti minimi di sicurezza e comportamenti di autotutela:

1. di approvare il documento “Revisione del regolamento per l’abilitazione delle unità cinofile da soccorso nella protezione civile e definizione dei requisiti minimi di sicurezza e comportamenti di autotutela dell’unità cinofila”, allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di annullare, alla luce delle modifiche ed integrazioni introdotte, il precedente regolamento per l’abilitazione di unità cinofile approvato con DD 588/11 che viene sostituito dal regolamento che si approva col presente provvedimento;

3. di pubblicare il testo integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il Direttore

Maurizio Mainetti

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