n.212 del 13.07.2016 periodico (Parte Seconda)

Definizione delle zone delimitate per Crisicoccus Pini nella regione Emilia-Romagna e misure per il contenimento delle infestazioni

 IL RESPONSABILE

Visti:

  • la direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modificazioni e integrazioni;
  • la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;
  • il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante ”Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, e successive modifiche e integrazioni;
  • il D.M. 17 marzo 2016, recante "Misure d'emergenza per impedire la diffusione di Crisicoccus pini Kuwana nel territorio della Repubblica italiana”;

Considerato che, in base ai risultati delle indagini ufficiali condotte fino a oggi, l'insetto è stato rinvenuto in un'area del comune di Cervia, località Milano Marittima;

Considerato inoltre che:

  • l’art. 3, commi 1 e 2, del D.M. 17/3/2016 stabilisce che in presenza di Crisicoccus pini i Servizi Fitosanitari Regionali definiscano la zona delimitata, costituita da una zona infestata e da una zona cuscinetto;
  • ai sensi dell’art. 4 del suddetto D.M. 17/3/2016 occorre disporre misure di profilassi fitosanitaria idonee a prevenirne la diffusione verso le aree indenni;

Ritenuto quindi di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie volte all'eradicazione e al contenimento dell'insetto;

Visti:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
  • il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
  • le deliberazioni della Giunta regionale n. 1621 dell’11 novembre 2013 recante “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 14 marzo 2013” e n. 66 del 25 gennaio 2016, recante “Approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l’integrità. Aggiornamento 2016-2018”;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative; n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010, con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’Agricoltura;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 56 del 25 gennaio 2016, recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 622 del 28/2/2016, recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 702 del 16/05/2016, recante "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante";

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008 e successive modifiche e integrazioni;

determina:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2. di dichiarare, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.M. 17 marzo 2016, zona infestata da Crisicoccus pini e zona cuscinetto (avente una larghezza di 100 metri intorno alla zona infestata) l'area presente in comune di Cervia, località Milano Marittima, così come indicato nella cartografia allegata, parte integrante della presente determinazione;

3. di stabilire, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 17 marzo 2012, l'effettuazione delle seguenti misure fitosanitarie nella zona infestata:

  • Interventi meccanici di bonifica sanitaria: le piante di Pinus pinea o Pinus pinaster morte in piedi o irrimediabilmente compromesse devono essere abbattute. Il trasporto del materiale di risulta di tale operazione, come anche quello derivante da eventuali potature, può avvenire alle seguenti condizioni:
  • a) prioritariamente depositato nella zona infestata vicino al letto di caduta e, trascorsi 60 giorni, gestito senza osservare alcuna prescrizione fitosanitaria;
  • b) in subordine trasportato in aree aperte fuori dalla zona infestata rispettando la distanza di almeno 100 m da esemplari di piante di Pinus pinea o di Pinus pinaster.

Il materiale infestato può circolare all'interno della zona infestata senza alcuna prescrizione fitosanitaria;

  • Interventi di lotta biologica: eseguire lanci inoculativi con i predatori Criptolaemus montrouzieri e Nephus includens o con il parassitoide Anagyrus pseudococci;
  • Interventi chimici tramite applicazioni endoterapiche: eseguire un trattamento nel periodo di piena attività vegetativa con sostanza attiva autorizzata contro l'insetto e per l'impiego in endoterapia;

4. di stabilire che, ai sensi del comma 2 dell'art. 56 del D. Lgs. n. 214/2005, tutte le operazioni di cui al punto 3) che precede devono essere effettuate a cura e spese dei proprietari o conduttori a qualunque titolo delle piante infestate;

5. di stabilire che la sorveglianza sull'applicazione delle disposizioni e degli interventi di cui ai punti che precedono è affidata al Servizio Fitosanitario Regionale;

6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Fatte salve più gravi sanzioni amministrative, l'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214.

Il Responsabile del Servizio

Stefano Boncompagni

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