n.180 del 03.07.2013 periodico (Parte Seconda)

Decreto di estinzione della Comunità Montana del Frignano ai sensi dell'art. 9 della Legge regionale n. 21 del 21/12/2012

IL PRESIDENTE

(omissis)

decreta:

Art. 1

Estinzione della Comunità montana del Frignano e subentro delle Unioni di Comuni

La Comunità montana del Frignano è estinta.

I Comuni appartenuti alla Comunità montana estinta, distintamente in base agli ambiti ottimali in cui il programma di riordino li ha inclusi, entro il termine previsto dall’art. 9 comma 2 della L.R. 21/12, salve eventuali proroghe previste dalla legge regionale dovranno costituire le nuovi Unioni o aderire a quelle già esistenti. Nello specifico:

  • i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Sestola e Serramazzoni inclusi nell’ambito territoriale ottimale del Frignano dovranno costituire una nuova Unione;
  • il Comune di Montese incluso nell’ambito territoriale ottimale Terre di Castelli dovrà aderire all’Unione Terre di Castelli.

Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata costituzione delle suddette Unioni - per tale intendendosi l’approvazione dello statuto e dell’atto costitutivo - il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 7 comma 13, L.R. 21/2012 potrà provvedere in via sostitutiva.

Art. 2

Effetti dell’estinzione

L’estinzione della Comunità montana del Frignano ha effetto dall’ultima data di insediamento degli organi delle Unioni di Comuni montani subentranti alla Comunità montana soppressa.

L’insediamento degli organi delle nuove Unioni o l’elezione dei rappresentati dei Comuni che aderiscono a Unioni già esistenti deve avvenire immediatamente dopo la trasmissione alle Unioni stesse della proposta di piano successorio predisposta dal presidente della Comunità montana ai sensi dell’art. 11 L.R. 21/2012.

Le Unioni così costituite, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, continuano ad esercitare le funzioni e a svolgere i servizi che la legge regionale conferiva alla Comunità montana per i Comuni ad esse aderenti.

Art. 3

Termini

I Comuni dovranno approvare lo Statuto e l’atto costitutivo delle nuove Unioni entro il termine previsto dall’art. 9 comma 2 della L.R. 21/2012 salvo eventuali successive proroghe disposte con legge regionale.

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore dello Statuto dell’Unione subentrante alla Comunità montana estinta i Consigli comunali procedono all’elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell’Unione secondo le modalità previste nello statuto. I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio dell’Unione nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa convalida. L’Unione comunica tempestivamente alla Regione l’avvenuto insediamento degli organi.

Per i Comuni che non provvedano all’elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma 2, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell’Unione, qualora lo statuto non disponga diversamente, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco. In caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età.

Art. 4

Procedura successoria

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto i presidenti delle Comunità montane predispongono un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro delle Unioni, o di singoli Comuni, nelle specifiche funzioni riportate all’art.11 L.R. 21/12.

La proposta di piano successorio:

a) dispone che il riparto tra gli enti subentranti del patrimonio e delle risultanze contabili dell’ultimo bilancio di periodo, approvato dalla Comunità montana (tra cui il fondo di cassa ed i residui attivi) sia effettuato, di norma, per il 50% in proporzione alla popolazione residente alla data del 1 gennaio 2012, e per il residuo 50% in proporzione alla superficie territoriale;

b) individua le pratiche amministrative già avviate, in corso o protocollate, ivi comprese quelle relative al contenzioso pendente, gli enti che subentrano nelle stesse e gli eventuali rimborsi necessari;

c) dispone che il riparto tra gli enti subentranti dei contributi già assegnati e/o concessi a qualsiasi titolo dalla Regione - derivanti da risorse proprie, statali, o dall’Unione Europea - sia effettuato, individuando eventuali conguagli necessari, concedendo e liquidando le somme direttamente agli enti subentranti (i quali, per tali risorse, sono tenuti agli adempimenti ed ai compiti già di competenza della Comunità montana) in base ai seguenti criteri:

  • i contributi statali e regionali di funzionamento in proporzione alla popolazione degli enti subentranti;
  • i contributi in conto capitale assegnati e programmati in relazione all’ubicazione territoriale, ove sia possibile determinarla, dell’opera o del bene per i quali sono stati assegnati o concessi i contributi, e/o in relazione alla titolarità dell’intervento, individuata ai sensi della lettera d);
  • i contributi in conto capitale già assegnati ma ancora non programmati in relazione ai medesimi criteri che ne hanno determinato l’assegnazione e la quantificazione a favore della Comunità montana soppressa;

d) individua gli enti che succedono alla soppressa Comunità montana nell’attuazione degli interventi che insistono sul loro territorio e che sono oggetto di contributi settoriali assegnati e/o concessi dalla regione, disponendo che tali enti sono tenuti a dar seguito agli interventi - provvedendo ove occorra, all’aggiornamento degli atti di programmazione – e che, in caso di inadempimento, sono tenuti alla restituzione alla regione dei contributi ripartiti in base agli stessi criteri di cui alla lettera c); individua altresì gli enti che succedono alla soppressa comunità montana nell’attuazione degli interventi finanziati direttamente dai comuni con un contributo della comunità montana;

e) individua e programma gli interventi che devono essere realizzati sul territorio degli enti subentranti, con riferimento sia agli interventi oggetto di contributi regionali assegnati ma ancora non programmati, che degli interventi finanziati direttamente dai comuni con un contributo della comunità montana;

f) effettua la ricognizione dei lavori in corso, delle opere e delle relative varianti, nonché dei relativi stati di avanzamento; individua quali forniture siano da acquisire e quali progetti, già redatti ed approvati, siano da appaltare a carico della gestione liquidatoria e quali a carico degli enti subentranti.

La proposta di piano successorio individua inoltre quali enti subentrano nella titolarità, e, ove necessario, le quote di spettanza degli stessi, relativamente a:

  • diritto reali dei beni mobili ed immobili già di proprietà della soppressa Comunità montana previa ricognizione dello stato patrimoniale della Comunità montana e previa stima, ove necessaria, dei singoli beni;
  • mutui assunti dalla soppressa Comunità montana e oneri di ammortamento relativi con individuazione dei mutui oggetto di eventuale estinzione anticipata, di quelli oggetto di accollo o novazione soggettiva a carico degli enti che subentrano nell’immobile o nei lavori cui il mutuo è collegato; altri mutui a carico della Comunità montana soppressa e degli enti alla stessa subentranti;
  • rapporti tributari e fiscali di cui la preesistente Comunità montana sia risultata titolare alla data della soppressione;
  • quote di partecipazione societaria e quote di partecipazione ai consorzi di gestione dei parchi regionali istituiti ai sensi della L.R. 6/05, di cui la Comunità montana sia titolare alla data della soppressione;
  • altri rapporti convenzionali, contrattuali e giuridico patrimoniali di cui la preesistente Comunità montana sia titolare alla data della soppressione;
  • - oneri e rapporti passivi di cui la preesistente Comunità montana sia risultata titolare alla data della soppressione;
  • attività e passività – ivi compresi, tra gli altri, i contributi ancora da liquidare a carico della Regione Emilia-Romagna - derivanti dall’esercizio delle gestioni associate dei Comuni, i beni e le risorse strumentali acquisiti per l’esercizio medesimo, le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie, i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l’esercizio di dette funzioni.

Entro il termine di cui al comma 1 la proposta di piano successorio è trasmessa al Consiglio della Comunità montana per la presa d’atto, e, contestualmente, alle Unioni subentranti e agli eventuali Comuni interessati, per quanto di competenza, per la procedura di approvazione, dandone immediata comunicazione alla Regione.

Il Consiglio comunitario, nell’ultima seduta utile prima dell’estinzione, procede altresì a:

  • indicare le operazioni che devono essere compiute per l’eventuale integrazione o modifica del piano di successione;
  •  approvare il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario in corso;
  • verificare, tra i residui attivi quali siano le somme non riscosse a titolo di sanzione da iscrivere a ruolo;
  • trasmettere il piano per l’approvazione agli enti subentranti.

Le delibere di approvazione del piano successorio devono essere tempestivamente trasmesse al Presidente della Giunta

Il piano successorio è quindi approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale che:

  • regola la successione anche nelle ipotesi sulle quali vi sia stata una mancata o parziale approvazione da parte degli enti subentranti;
  • costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione;
  • detta disposizioni per l’assegnazione, agli enti subentranti, delle risorse regionali già spettanti alla comunità montana.

Nel caso in cui sia inutilmente decorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stato predisposto il piano successorio, il presidente della Regione diffida il presidente della Comunità montana a provvedere entro i successivi venti giorni, decorsi i quali, persistendo l'inadempimento, nomina un commissario ad acta che provvede a predisporre il piano.

Art. 5

Profili successori relativi al personale

La Regione, dopo avere espletato il confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi del comma 3 dell’art. 18, della L.R. 21/12, individua i criteri per l’assegnazione del personale della Comunità montana agli Enti che subentrano a questa nell’esercizio delle funzioni istituzionali.

La Comunità montana del Frignano, nel rispetto dei criteri di cui sopra:

a) predispone il piano di successione relativo al personale, contenente l’individuazione del personale della Comunità montana, dipendente a tempo indeterminato e determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, nonché il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

b) avvia la procedura di informazione ed esame congiunto del piano medesimo con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell’art. 47, commi da 1 a 4, delle legge 428/90;

c) contiene la ricognizione del personale da trasferire e la formulazione della proposta di dotazione organica provvisoria.

Il piano è approvato e reso efficace con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il trasferimento del personale opera a far data dal primo giorno successivo alla soppressione della Comunità montana; il personale trasferito conserva i diritti, inerenti, il proprio rapporto di lavoro, maturati presso la Comunità montana, ai sensi del comma 1 dell’art. 2112 c.c..

Gli enti subentranti sono tenuti ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti, oltre che dai contratti collettivi nazionali, dai contratti decentrati integrativi vigenti presso la Comunità montana, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi decentrati applicati nell'ente subentrante.

I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo in essere con la Comunità montana continuano con gli enti subentranti fino alla scadenza naturale del rispettivi contratti.

Art. 6

Somme da introitare da parte della Regione

Per le somme da introitare da parte della Regione Emilia-Romagna, gli accertamenti eventualmente già disposti dalla stessa a carico della Comunità montana del Frignano sono posti a carico della seguenti soggetti:

  • Nuova Unione costituita tra i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Sestola e Serramazzoni in relazione agli accertamenti assunti a carico della Comunità montana in relazione al territorio dei Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Sestola e Serramazzoni e in proporzione alla popolazione dei predetti Comuni;
  • Comune di Montese in relazione agli accertamenti assunti a carico della Comunità montana in relazione al territorio ed in proporzione alla popolazione del Comune medesimo salvo che per i contributi eventualmente da restituire alla Regione, posti a carico degli enti in base agli stessi criteri contenuti nel piano successorio relativo allo scioglimento della Comunità montana.

Art. 7

Pubblicazione

Il presente decreto viene pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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