n.230 del 07.11.2012 periodico (Parte Seconda)

Modifica e ampliamento impianto gestione rifiuti speciali non pericolosi in Via Bernale 2/bis in comune di Forlì (FC)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “Impianto di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi della ditta Gentili Anselmo Srl” da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

  1. l'attività di recupero rifiuti dovrà essere svolta secondo le modalità ed i quantitativi massimi attualmente autorizzati ed inclusi nella vigente iscrizione al registro recuperatori;
  2. il rispetto dei limiti assoluti di immissione per l’ambiente esterno, previsti dal DPCM 14/11/1997 (limiti assoluti);
  3. il rispetto dei valori limite differenziale di immissione fissati dal DPCM 01/03/1991 (criterio differenziale);
  4. le attività di carico e scarico di approvvigionamento di materiale, essendo attività potenzialmente rumorose connesse all’attività in oggetto, dovranno avvenire con modalità atte ad arrecare il minimo disturbo verso i possibili ricettori
  5. devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare l’impatto acustico e prevenire o ridurre la formazione di polveri durante le fasi di movimentazione dei rifiuti;
  6. le verifiche in fase di accettazione dei rifiuti devono garantire non vengano sottoposti a recupero rifiuti pericolosi;
  7. eventuali impurezze o materiali contaminati riscontrati all’interno dei rifiuti in ingresso all’impianto, devono essere smaltiti conformemente alla normativa vigente;
  8. deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei mezzi operativi intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi se necessario;
  9. i cassoni coperti situati nel piazzale esterno alla capannone devono essere sottoposti ad adeguata verifica del loro stato di conservazione e di tenuta;
  10. tutte le zone coinvolte dal processo produttivo dovranno essere pavimentate in maniera tale da non modificare sensibilmente i regimi di drenaggio;
  11. è fatto divieto di stoccare sul suolo rifiuti di qualsiasi genere, anche in via provvisoria;
  12. tutte le pavimentazioni dell’area in esame (sia interne sia esterne) devono essere mantenute costantemente in buono stato di manutenzione al fine di evitare la formazione di crepe e fessurazioni;
  13. realizzare idonee soluzioni atte a garantire il contenimento di eventuali sversamenti sia all’interno del capannone, sia nell’area cortiliva esterna;
  14. in particolare, per quanto riguarda le acque meteoriche di prima pioggia e il loro contenuto, in caso di sversamenti accidentali provocati da rilascio di oli e/o idrocarburi da parte dei mezzi in transito, perdita di sostanze acide, ecc, deve essere prevista la rimozione immediata a mezzo di terriccio o segatura per adsorbimento dell’inquinante (e/o sostanze basiche quali soda o calce spenta); tale terriccio o segatura intriso di oli o idrocarburi dovrà successivamente essere smaltito ai sensi del DLgs 152/06 e ss.mm.ii.;
  15. per le acque reflue domestiche o assimilate occorre rispettare le norme tecniche approvate con deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2003, n. 1053; in particolare, il sistema di trattamento di tali reflui deve essere individuato tra quelli della tabella B allegata alla citata deliberazione 1053/03 in base alla tipologia dell’insediamento dimensionato in relazione al numero dei dipendenti presenti in azienda;
  16. in modo più specifico si formulano le seguenti prescrizioni da mantenere in fase di gestione dei rifiuti:
    • durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
    • durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l’insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;
    • lo stoccaggio di rifiuti e materie deve avvenire esclusivamente nell’ambito delle zone individuate dal proponente e tali aree devono essere identificate da apposita cartellonistica e mantenute separate tra loro da idonei sistemi di contenimento; analogamente, eventuali contenitori per rifiuti e M.P.S. devono essere opportunamente identificati con etichette, targhe o contrassegni ben visibili per dimensioni e collocazione;
    • devono essere usati esclusivamente contenitori in buone condizioni di conservazione, tali da garantire una perfetta tenuta;
    • nelle zone di deposito dei rifiuti deve essere presa ogni precauzione al fine di garantire uno stoccaggio ordinato, prevedendo un’organizzazione dei contenitori dei rifiuti idonea a consentire una agevole movimentazione dei rifiuti stessi e un facile accesso in tali zone di stoccaggio;
    • l’impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, ai bacini di contenimento, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell’ambiente;
    • l’esercizio dell’impianto deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque ed in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori, di rischi di incidenti rilevanti e di prevenzione incendi, se ed in quanto applicabili;
    • deve essere sempre disponibile presso l’impianto la certificazione analitica che attesti la non pericolosità dei rifiuti ai sensi dell’art. 2 della decisione 2000/532/CE;
    • deve essere sempre disponibile presso l’impianto la certificazione analitica che attesti l’idoneità delle M.P.S. prodotte;
  17. a seguito della dismissione dell’attività, la dDitta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati;

b) è comunque obbligatorio acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte terza e quarta del DLgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed all'eventuale autorizzazione paesaggistica;

c) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Gentili Adelmo Srl.; alla Provincia di Forlì; al Comune di Forlì; all’ARPA sezione provinciale di Forlì; all’AUSL di Forlì;

d) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

e) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina