n.12 del 18.01.2012 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento del Dipartimento Servizi Diagnostici e per Immagini dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- La legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all’art. 9:

  • pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
  • attribuisce all’Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

- la nota sottoscritta in data 22/10/2008, trasmessa con nota protocollata in arrivo PG.2008.0255635 del 30/10/2008, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento dei Servizi Diagnostici e per Immagini dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Modena, Via del Pozzo 71, Modena, chiede l’accreditamento istituzionale del Dipartimento dei Servizi Diagnostici e per Immagini con le seguenti unità operative:

  • Struttura complessa Radiologia 1 (cod 096)
  • Struttura complessa Radiologia 2 (cod 096)
  • Struttura complessa Medicina Nucleare (cod 061)

- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l’accreditamento delle strutture di cui all’art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Modena, PG 3068 del 12/1/2005;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 2 e 3 dicembre 2008, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall’Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2010/14782 del 24/11/2010, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

di concedere l’accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura: Dipartimento dei Servizi Diagnostici e per Immagini dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, così articolato:

  • Struttura complessa Radiologia 1 (cod 096)
  • Struttura complessa Radiologia 2 (cod 096)
  • Struttura complessa Medicina Nucleare (cod 061)

l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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