n.19 del 24.01.2018 periodico (Parte Seconda)

Ricognizione dei Comuni che esercitano autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica di cui al Titolo IV della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19, e di quelli che le esercitano avvalendosi delle strutture tecniche regionali. Aggiornamento al 30.12.2017

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

1) di approvare la ricognizione dei Comuni che esercitano autonomamente, in forma singola o associata, alla data del 30 novembre 2017, le funzioni in materia simica, di cui all’Allegato A, parte integrante del presente atto;

2) di riportare nella ricognizione dei Comuni che esercitano in forma autonoma le funzioni in materia sismica anche i Comuni che hanno già sottoscritto, alla data del 30 novembre 2017, gli accordi con la Regione ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n.1925 del 24 novembre 2015;

3) di approvare la ricognizione dei Comuni che si avvalgono ancora nell’esercizio delle funzioni in materia sismica, alla data del 30 novembre 2017, del Servizio regionale competente, di cui all’Allegato B facente parte integrante del presente atto;

4) di riportare nella ricognizione anche i dati relativi ad eventuali fusioni di Comuni, aggiornando di conseguenza il numero totale dei Comuni;

5) di stabilire che, ai sensi dell’art.3, comma 2 della L.R. n.19/2008, i Comuni sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Regione qualsiasi variazione nella gestione autonoma delle funzioni in materia sismica;

6) di stabilire che i successivi aggiornamenti verranno periodicamente pubblicati sul sito della Regione http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica a cura del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli;

7) di stabilire che sia approvata annualmente la ricognizione complessiva dei Comuni con propria deliberazione, qualora intervengano variazioni nella gestione delle funzioni sismiche;

8) di sostituire integralmente con la presente la deliberazione n. 49/2012, la quale pertanto è abrogata dalla data di pubblicazione del presente atto nel BURERT;

9) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

10) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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