n.82 del 04.04.2018 periodico (Parte Seconda)

L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 - Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”";

Richiamato in particolare l'art. 17 che prevede:

- al comma 1 che siano a carico della Regione gli oneri per i contributi relativi alla prevenzione e ai danni da fauna selvatica arrecati da:

- specie protette in tutto il territorio regionale;

- specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge statale, all’interno delle zone di protezione di cui all’art. 19 della citata Legge Regionale n. 8/1994, nei parchi e nelle riserve naturali regionali, nonché nelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l’esercizio venatorio;

- specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge statale, per le quali il prelievo venatorio sia vietato anche temporaneamente per ragioni di pubblico interesse o non consentito per esigenze di carattere faunistico-ambientale o per motivazioni connesse alla gestione faunistico-venatoria del territorio;

- sconosciuti nel corso dell’attività venatoria negli istituti di cui al precedente secondo alinea;

- al comma 2 che la Regione concede contributi per gli interventi di prevenzione e per l'indennizzo dei danni:

- provocati da specie cacciabili;

- provocati nell'intero territorio agro-silvo-pastorale da specie protette, o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse;

- al comma 3, fra l’altro, che l’entità dei contributi è determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste e nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti;

Richiamata altresì la Legge Regionale n. 27/2000 "Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", così come modificata dalle Leggi Regionali n. 17/2015 e n. 1/2016, ed in particolare l’art. 26 che prevede:

- al comma 1 che la Regione, al fine di tutelare il patrimonio zootecnico indennizzi gli imprenditori agricoli per perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio;

- al comma 2 che la misura del contributo e le modalità di erogazione siano definite nel medesimo atto di cui all’art. 17 della citata Legge Regionale n. 8/1994 ferma restando l’istituzione di un apposito capitolo di bilancio regionale;

Richiamati inoltre:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ed in particolare gli artt. 107 e 108 del Capo I, sez. 2 relativo agli aiuti concessi dagli Stati;

- gli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/1) ed in particolare i punti:

- 1.1.1.1 “Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione primaria” ed in particolare il punto (144) lett.(g) relativo, tra l'altro, agli investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni provocati da animali protetti;

- 1.2.1.5 “Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti”;

- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo che disciplina l'assetto di incentivazione e di sostegno finanziario esclusivamente in favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli nel limite di Euro 15.000,00, quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

- il Regolamento (UE) n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regolamenta gli aiuti de minimis nel settore della pesca e acquacoltura nel limite di Euro 30.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

Ritenuto opportuno elaborare criteri unitari per entrambe le tipologie di aiuto con riferimento sia alla Legge Regionale n. 8/1994 per danni alle produzioni agricole da fauna selvatica che alla Legge Regionale n. 27/2000 per danni da canidi;

Dato atto che tali criteri sono stati notificati alla Commissione Europea attraverso l’applicazione web SANI (sistema interattivo di notifica degli aiuti di Stato) in data 26 aprile 2017;

Vista la decisione della Commissione Europea del 27 novembre 2017 SA 48094(2017/N) trasmessa tramite la Rappresentanza Permanente con nota prot. n. 10945 del 6 dicembre 2017;

Rilevato che sono state effettuate le necessarie consultazioni in ordine ai contenuti ai suddetti criteri;

Sentita la competente Commissione Assembleare nella seduta del 6 marzo 2018;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 recante “Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2018-2020” ed in particolare l’Allegato B recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;

Vista inoltre la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto altresì dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli e dell’Assessore alle Politiche per la Salute, Sergio Venturi;

A voti unanimi e palesi,

delibera

  1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
  2. di approvare i “Criteri per l’erogazione di contributi per danni da fauna selvatica alle attività agricole e per sistemi di prevenzione”, nella formulazione di cui all’allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
  3. di dare atto che tali criteri sono stati sottoposti al vaglio della Commissione Europea che li ha ritenuti conformi con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato con Decisione SA 48094(2017/N) del 27 novembre 2017, trasmessa dalla rappresentanza con nota prot. n. 10945 del 6 dicembre 2017;
  4. di dare atto inoltre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
  5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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