n. 284 del 19.12.2012 periodico (Parte Seconda)

Applicazione dell'art. 8 comma 5 terzo periodo della L.R. 16/1/1997, n.2

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l’art. 30 del DLgs 30/3/2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.”, e visto in particolare il comma 2 sexies del precitato articolo che stabilisce che:

- le pubbliche Amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni;

- la assegnazione temporanea non può essere superiore a tre anni, fermo restando quanto previsto da norme speciali sulla materia;

Visto l’art. 8 “Comandi” della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2, recante “Misure straordinarie di gestione flessibile dell’impiego”, che disciplina le modalità di comando (una delle tipologie ascrivibili alla più ampia categoria delle “assegnazioni temporanee”) di personale da e verso l’Amministrazione regionale;

Visto in particolare il terzo periodo del comma 5 del citato articolo 8, dove è previsto che:

1. per il perseguimento dei propri fini istituzionali la Amministrazione regionale possa richiedere il comando, per un tempo determinato, di personale da soggetti privati che siano incaricati della gestione nella regione di servizi di interesse generale;

2. che la acquisizione del personale in comando, di cui al punto 1, avvenga previa convenzione nella quale siano esplicitati i progetti di interesse specifico dell’Amministrazione;

3. la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (Assemblea legislativa, secondo la denominazione del vigente Statuto regionale) definiscano in via preliminare i criteri generali per l’applicazione di tale specie di comando;

Valutato necessario, al fine di dare applicazione alle disposizioni normative sopra richiamate, esplicitare i criteri generali, i limiti e le modalità per il comando, presso le strutture della Regione Emilia-Romagna, di personale da soggetti privati, disciplinando anche gli aspetti inerenti il relativo trattamento giuridico ed economico;

Acquisita l’intesa con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa, che si è espresso nella seduta del 25 Luglio 2012;

Dato atto dell’avvenuto rispetto delle relazioni sindacali, con informazione preventiva del presente atto in data 23 Luglio 2012;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore a “Sviluppo delle risorse umane e organizzazione, cooperazione allo sviluppo, progetto giovani, pari opportunità”;

a voti Unanimi e Palesi

delibera:

a. di applicarel’istituto del comando presso la Regione da soggetti privati ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal comma 5, secondo periodo, dell’art. 8della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2;

b. di approvare i criteri e le modalità procedurali per l’applicazione dell’istituto di cui al punto a), secondo quanto disposto nell’allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

c. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Allegato A

Applicazione del comando da soggetti privati di cui all’art. 8, comma 5, terzo periodo della L.R. 16/1/1997, n. 2

1) Definizioni

Ai fini della presente deliberazione si intendono per:

a) “assegnazione temporanea: la categoria generale cui sono ascrivibili le varie forme di utilizzazione temporanea di personale, con rapporto di lavoro subordinato con un ente, da parte di altro ente;

b) “comando”: uno degli istituti ascrivibili alla categoria delle assegnazioni temporanee, e precisamente quello che comporta il temporaneo utilizzo di un lavoratore da parte di un ente diverso da quello di appartenenza, nell’interesse e a carico, sotto il profilo degli oneri di spesa, dell’Ente utilizzatore, salvo diverso accordo tra gli enti interessati;

c) “fini istituzionali”: le competenze e le finalità che la Carta costituzionale e lo Statuto regionale attribuiscono alla Regione; 

d) “servizio di interesse generale”: l’ attività, di natura non autoritativa, di oggettivo rilievo collettivo, a rilevanza economica o sociale (a titolo esemplificativo: trasporti,istruzione e formazione professionale, sicurezza e assistenza sociale, sanità, tutela e promozione dei beni culturali e naturali, promozione e sviluppo socio-economico delle comunità del territorio emiliano-romagnolo); 

e) “ente privato”: qualsiasi ente giuridico privato, comprese le associazioni e le fondazioni di cui all’art. 12 c.c.

2) Ambito soggettivo di applicazione

Il presente atto si applica al personale inquadrato, nell’ente privato di appartenenza, sia in qualifica dirigenziale che in qualifiche o categorie non dirigenziali.

3) Criteri 

La Regione per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può acquisire personale, in comando, da soggetti privati che siano incaricati della gestione nella regione di servizi di interesse generale. 

Il comando è attivato esclusivamente per la realizzazione di progetti e di programmi di attività temporanee o straordinarie, da specificare espressamente nella convenzione da stipulare tra l’Amministrazione regionale e l’ente di provenienza del personale. 

L’acquisizione del personale è finalizzato alla integrazione delle professionalità presenti tra il personale regionale. 

Il comando di cui trattasi non può essere utilizzato come strumento abituale di acquisizione di personale per far fronte a funzioni o attività per loro natura ordinarie e continuative, neppure ove non si possa provvedere alle stesse per carenza di personale regionale. 

Il comando presuppone l’acquisizione dei lavoratori previa espressione del loro consenso scritto. 

Il personale di qualifica dirigenziale, acquisito con questa tipologia di comando, è in ogni caso computato ai fini del rispetto del limite percentuale di cui all’art. 45, comma 5, della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e ss.mm.ii. 

I soggetti privati, da cui è possibile acquisire personale, devono essere, ai sensi di legge, incaricati della gestione nella regione di servizi di interesse generale, come definiti al punto 1 lett.d). Inoltre si precisa che: 

1) gli enti privati, ovunque abbiano la loro sede legale, devono operare esclusivamente o prevalentemente (tenuto conto del fatturato o della articolazione delle sedi operative) nel territorio regionale emiliano-romagnolo; 

2) deve emergere, dall’atto costitutivo o dallo statuto dell’ente privato, che il servizio di interesse generale rientra tra gli scopi o nell’oggetto sociale dell’ente privato; 

La durata del comando, proroghe comprese, non può essere superiore a tre anni. 

Gli oneri economici per il trattamento economico del personale, fondamentale ed accessorio, sono di regola a carico della Regione Emilia-Romagna, fatto salvo quanto diversamente precisato nella convenzione di cui al successivo punto 4. 

4) Procedura

L’acquisizione in comando del personale è disposta con atto dirigenziale sulla base di un testo di convenzione previamente approvato dalla Giunta regionale; la convenzione deve precisare almeno:

  • il fine istituzionale che la Regione deve soddisfare;
  • il progetto o il programma delle attività;
  • le modalità di gestione dei rapporti di lavoro a seguito della assegnazione temporanea del personale;
  • le modalità di rimborso degli oneri per la corresponsione del trattamento economico al personale e l’eventuale ripartizione degli stessi.

L’atto dirigenziale di cui sopra è adottato:

  • dal dirigente responsabile del Servizio “Organizzazione e Sviluppo”, per il personale non dirigenziale;
  • dal direttore generale a “Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica”, per il personale di livello dirigenziale. 

Per l’Assemblea legislativa, gli atti sono adottati dall’organo o dal dirigente ivi competente. 

5) Trattamento giuridico ed economico del personale

Il personale acquisito in comando mantiene il rapporto di lavoro con l’ente privato di provenienza, secondo il contratto individuale di lavoro stipulato con il medesimo, che continua ad applicarsi per quanto riguarda il trattamento giuridico. Per quanto invece riguarda quello economico, le parti specificheranno in convenzione gli istituti economici applicabili e i criteri per l’eventuale ripartizione tra loro degli oneri conseguenti. 

Nel periodo di comando presso la Regione tale personale è soggetto ai poteri direttivi del dirigente regionale alla cui struttura organizzativa è assegnato. 

Per quanto riguarda il potere disciplinare, il dirigente regionale cui è assegnato il personale in comando deve: 

a) segnalare tempestivamente ogni possibile infrazione da parte del lavoratore in comando all’ente privato di appartenenza, dandone simultaneamente informazione all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari della Regione Emilia-Romagna; l’ente privato di provenienza è competente per la gestione dell’intero procedimento disciplinare, secondo la normativa applicabile al proprio personale; 

b) avere cura di far pubblicare, all’ingresso della sede di servizio, dandone formale comunicazione agli interessati, il codice disciplinare applicabile ai lavoratori acquisiti in comando.

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