n.50 del 11.03.2015 periodico (Parte Seconda)

Modifiche Statuto del Comune di Rimini (artt. 11, 13, 22, 25, 34 e 35) - Delibera di Consiglio comunale n. 8 del 3/2/2015

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 3/2/2015 sono state approvate le modifiche degli artt. 11, comma 3/bis, 13, comma 1, 22, 25, 34, comma 1 e 35, come risultanti dal testo che segue:

Art. 11 - Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari

1. È istituita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, presieduta dal Presidente del Consiglio, con funzione di collaborazione per la formazione del programma dei lavori del Consiglio, la determinazione del calendario delle sedute e l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno nonché i modi ed i tempi della discussione.

2. Della Conferenza fanno parte i Presidenti dei Gruppi Consiliari o i Consiglieri da questi delegati.

3. Il Sindaco e il Vicepresidente hanno facoltà di partecipare alle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, di cui sono regolarmente informati.

3/bis. Sindaco e Vicepresidente del Consiglio non hanno diritto di voto nella Conferenza. Il Vicepresidente quando presiede la Conferenza in sostituzione del Presidente assente, ha diritto di voto.

4. Le modalità di funzionamento sono indicate dal Regolamento.

Art. 13 - Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a quello massimo previsto dalla legge, tra cui il Vicesindaco.

2. Possono essere nominati Assessori cittadini non facenti parte del Con­siglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri.

3. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni Consiliari Permanenti senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

Art. 22 - Segretario Generale e Vice Segretario

1. Presso il Comune di Rimini è istituita una Segreteria Generale, composta da un Segretario Generale e da un Vice Segretario Generale. Il Vice Segretario coadiuva ed assiste il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

2. Con decreto del Sindaco le funzioni di Vice Segretario Generale supplente possono essere attribuite, limitatamente ai compiti di assistenza degli organi collegiali, ad uno o più dirigenti dell'Ente in possesso delle necessarie competenze professionali.

3. Il Segretario Generale dipende funzionalmente dal Sindaco ed esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti.

Art. 25 - Nucleo di Valutazione

1. E’ istituito il Nucleo di Valutazione. Il Nucleo è un organo monocratico o collegiale, nominato dal Sindaco.

2.Le funzioni assegnate, la composizione del Nucleo, i requisiti per la nomina dei componenti e le modalità di funzionamento sono disciplinati dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 34 - Elezione, revoca e cessazione dall'incarico dei Revisori

1. Il Consiglio Comunale elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, conposto di tre membri, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. I Revisori devono possedere i requisiti di eleggibilità indicati dalla legge.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica un triennio, i componenti sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili, salvo indempienza.

4. La revoca dall'ufficio per inadempienza è deliberata dal Consiglio Comunale dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di dieci giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

5. I Revisori cessano dalla carica per:

a) scadenza del mandato;

b) dimissioni volontarie;

c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo continuativo superiore a sessanta giorni.

Art. 35 - Sostituzione dei Revisori 

1. Il Consiglio Comunale, in caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Revisore surroga entro i termini e con le modalità indicate dalla legge i Revisori cessati dalla carica per qualsiasi causa. I nuovi nominati scadono contemporaneamente con quelli rimasti in carica.

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